Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28605 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
L’AVV_NOTAIO NOME si associa alle conclusioni del codifensore.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 21 settembre 2022, che aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di arresto ed C 9.000 di ammenda ciascuno per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 35 R.D. n. 773 del 1931 (capo A); 110 cod. pen., 20 d. Igs. 139 del 2006 (capo B); 110 cod. pen., 17 e 31 R.D. n. 773 del 1931 (capo C); 110 cod. pen., 8 commi 2 e 5 I. n. 110 del 1975 e 8 e 32 comma 2 R.D. n. 773 del 1931 (capo D); 110 cod. pen., 20 commi 1 e 2 I. n. 110 del 1975 (capo E); commessi in Agropoli il 19/10/2017.
I Giudici di merito hanno in particolare ritenuta provata la responsabilità degli imputati, nei rispettivi ruoli, NOME COGNOME di titolare della licenza di P.S., NOME COGNOME di sostituto autorizzato del titolare della licenza e NOME COGNOME di gestore di fatto dell’armeria sita in Agropoli INDIRIZZO; nei suddetti ruoli gli imputati, si legge nella sentenza impugnata, hanno omesso di annotare, sul prescritto registro di carico e scarico armi, le operazioni riguardanti 8 tra fucili carabine da caccia e 1 canna per fucile da caccia; hanno continuato nelle attività di compravendita armi nonostante fosse scaduto il certificato di prevenzione incendi per la detenzione ai fini della vendita di materiale esplodente, omettendo anche di provvedere al rinnovo; hanno esercitato l’attività di vendita armi senza la prescritta licenza del AVV_NOTAIO, poiché quella posseduta era scaduta il 12/10/2017; hanno esercitato l’attività di riparazione di armi sprovvisti della prevista licenza questorile e senza che COGNOME NOME possedesse i previsti requisiti di legge e senza la prescritta autorizzazione del AVV_NOTAIO; hanno infine omesso di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza imposte nella custodia delle armi lunghe dall’art. 9 del T.U.L.P.S.
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. pr pen.
2.1. NOME COGNOME denuncia, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, tre vizi.
2.1.1. Nel primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e/o di norme processuali in relazione all’art. 129 comma 1 cod. proc. pen.: i reati contestati, commessi il 19/10/2017, erano già prescritti al momento della celebrazione del giudizio in grado di appello.
2.1.2. Nel secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e /o manifesta illogicità della motivazione,
nonché travisamento del fatto e delle risultanze processuali in relazione agli artt. 187, 192 n. 1 e 2 e 546 lett. e) p. 1 e 4 cod. proc. pen.
Si duole il ricorrente che i Giudici di merito non abbiano effettuato alcuna distinzione tra le posizioni ed i ruoli degli imputati. In particolare la qualifica rivestita da NOME COGNOME era quella di “sostituto del titolare”, e, dalla licenza rilasciata dalla Questura di Salerno a NOME COGNOME, emerge che la prevista sostituzione da parte di NOME COGNOME operasse solo “in caso di assenza o impedimento” del titolare. Ne deriva che il ricorrente non aveva, nell’ambito dell’esercizio commerciale, alcun specifico e preciso ruolo; egli quindi non poteva essere onerato da obblighi personali né poteva essere ritenuto destinatario di alcun obbligo normativo o gestionale essendo egli chiamato in causa per la sola sostituzione del titolare in casi di sua assenza o di suo impedimento; ed in tal naso la sua attività era limitata al solo periodo di sostituzione.
2.1.2. Con il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e /o manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento del fatto e delle risultanze processuali in relazione agli artt. 187, 192 n. 1 e 2 e 546 lett. e) p. 1 e 4 cod. proc. pen.
Le “piccole irregolarità” riscontrate, come definite in sentenza, furono la mera conseguenza della ritardata consegna per ragioni meramente burocratiche dell’istanza di rinnovo che l’armeria COGNOME aveva inoltrato alle Autorità prima delle scadenze; quanto al capo A) infine, i Giudici di merito sono incorsi in un evidente travisamento del fatto in quanto la fattispecie riscontrata non rientra nella previsione precettiva.
2.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno a loro volta proposto ricorso, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un unico articolato motivo con il quale denunciano la violazione degli artt. 20 d.lgs. 139 del 2006, 17 R.D. n. 773 del 1931, 20 I. n. 110 del 1975 in relazione agli artt. 132 cod. pen. e 533 comma 2 cod. proc. pen., con riferimento alla illegittimità del trattamento sanzionatorio.
Censurano i ricorrenti le sentenze di merito per avere irrogato agli imputati la pena di mesi 9 di arresto ed C 9.000 di ammenda, omettendo di individuare la violazione più grave sulla cui pena base (di mesi 7 di arresto ed C 7.000 di ammenda) sono stati effettuati gli aumenti per la continuazione per gli ulteriori reati in misura complessiva -senza specificare la quota riferibile ad ogni singolo reato – di mesi 2 di arresto ed C 2.000 di ammenda.
Sotto altro profilo i ricorrenti si dolgono della mancata risposta allo specifico motivo di gravame che aveva denunciato l’illegalità della pena inflitta, avendo il Giudice di primo grado operato un aumento per i reati satellite sia sulla pena base detentiva che su quella pecuniaria, pur prevedendo i reati contestati a capi B), C), D) ed E) sanzioni alternative;
e ciò in violazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40983 del 21/06/2018, NOME, Rv. 273751 – 01.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione dei reati, maturata prima della decisione di secondo grado, è manifestamente infondato.
Le contravvenzioni contestate agli imputati risultano commesse il 19/10/2017; nel · caso di specie il termine prescrizionale massimo di 5 anni, dev’essere aumentato di
349 giorni dal 04/12/2019 al 17/11/2020 per adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze indetta dagli organismi di categoria;
243 giorni per rinvio dal 12/01/2022 al 21/09/2022 per richiesta di rinvio formulata dai difensori,
per un totale di giorni 592.
A tale termine vanno quindi aggiunti i periodi di sospensione, nella misura massima di un anno e sei mesi ciascuno, a decorrere dalla sentenza di primo grado e da quella di appello, contemplati dall’art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (c.d. riforma Orlando, entrata in vigore il 3 agosto 2017), norma da intendersi come più favorevole rispetto a quella, introdotta con la L. n. 3/2019 (c.d. riforma Bonafede, in vigore dal 01/01/2020), che aveva sancito la sospensione della prescrizione sine die dopo la pronuncia di primo grado (cfr. sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01).
Dunque, dalla sentenza di condanna di primo grado, emessa il 21/09/2022, si è avuta la sospensione del termine di prescrizione nei limiti di un anno e sei mesi; ed un’ulteriore sospensione sino ad un massimo di un anno e sei mesi ha cominciato a decorrere dopo l’emissione della sentenza d’appello, del 14/12/2023, con la conseguenza che ad oggi il termine massimo prescrizionale non risulta ancora maturato.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non sollevato nel corso del giudizio di appello.
Non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Invero il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio
già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d’impugnazione ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen. – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Infatti, la disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940; Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla preternnissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei ‘vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.
Ciò premesso, il 1 ricorrente con il presente motivo si limita a contestare r fQ tin genericamente la re ponsabilità ftei – rrenrremtaz senza tuttavia analizzare le perspicue
motivazioni rese dalla Corte territoriale a fondamento del provvedimento di conferma, ma limitandosi a proporre, in modo estremamente sintetico alcune considerazioni, volte ad avvalorare l’estraneità di NOME COGNOME dai fatti addebitatigli, o l’insussistenza degli stessi. Nel fare ciò, tuttavia, il ricorrente omette di confrontar criticamente con i passaggi logici dell’impugnata sentenza, incorrendo in tal mocbanche nel vizio di aspecificità.
Va infatti, sul punto, ribadito che non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, COGNOME; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, COGNOME, Rv. 203428).
2. È invece fondato l’articolato motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, e NOME COGNOME e, trattandosi di questione non fondata su motivi esclusivamente personali, ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., il relativo accoglimento si estende anche al coimputato NOME COGNOME, che non aveva proposto un identico motivo (secondo Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686 «Ai fini dell’operatività dell’istituto dell’estensione dell’impugnazione, di cui all’art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla RAGIONE_SOCIALEC. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato»).
Va premesso che secondo quanto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, il giudice, nel determinare la pena complessiva in caso di reato continuato, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, in modo che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene anche in relazione agli altri illeciti accertati (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Nel caso in esame, invero, i Giudici di merito hanno del tutto omesso di individuare, tra le cinque contravvenzioni per le quali è intervenuta condanna, quale fosse la più grave, limitandosi genericamente ad indicare una pena base di mesi 7 di arresto ed C 6.000 di ammenda, senza ancorarla ad uno specifico capo di imputazione; l’aumento per la continuazione con le altre ipotesi contravvenzionali è stato poi calcolato cumulativamente in mesi 2 di arresto ed C 3.000 di ammenda, senza la necessaria e doverosa specificazione in termini di aumento per singola impu zione: in questo modo ..’,..,
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l’operazione logico-valutativa dei Giudici è stata articolata in termini del tutto generici finendo per realizzare proprio l’operazione che le Sezioni Unite COGNOME, con la citata pronuncia, hanno censurato, laddove hanno affermato che il giudice, in sede di aumento per la continuazione, deve compiere una valutazione specifica per ogni singola ipotesi di reato ritenuta avvinta dal vincolo della continuazione.
Va dunque ribadito che il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale – è tenuto a motivare anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
L’ulteriore doglianza sollevata dai ricorrenti, relativa all’avvenuto aumento per la continuazione operato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria, a fronte di contravvenzioni punite con sanzioni alternative e non congiunte, appare logicamente assorbito dall’accoglimento della prima censura; non è tuttavia ultroneo osservare come, il Giudice del rinvio, nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio dovrà tenere conto di quanto affermato sul punto dalle Sezioni Unite NOME, per cui, allorquando il reato più grave è punito con pena congiunta ed il reato satellite è punito con pena alternativa, «il giudice può aumentare in relazione ad una soltanto delle pena previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.».
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere accolto, e, in virtù del citato principio estensivo, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto – in relazione alla posizione di tutti gli imputati -, con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinché colm le rilevate lacune motivazionali.
Deve, per completezza, ricordarsi che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (da ultimo: Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050 – 01).
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, e, per l’effetto estensivo, anch nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Cort di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata in punto di responsabilità.
Così deciso, il 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente