Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 772 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Loreto il 24/06/1978
avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con riduzione della pena pecuniaria ad euro 600 di multa e dichiararsi lo stesso inammissibile nel resto; lette le conclusioni del difensore Avv. NOME COGNOME che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 febbraio 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il Tribunale di Ancona, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole di trenta reati di truffa e di due reati di appropriazione indebita, condannandolo alla pena di un anno, sei
mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa in aumento, a titolo di continuazione, su quella di nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa inflitta per un reato di truffa, ritenuto più grave, giudicato con altra sentenza divenuta irrevocabile.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena in aumento a titolo di continuazione sotto due diversi profili.
In primo luogo, la pena pecuniaria è stata applicata in misura superiore al triplo, limite massimo previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
In secondo luogo, la Corte di appello ha quantificato i singoli aumenti per i reati satellite includendo la recidiva reiterata quando invece, per il più grave reato di truffa giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile, la recidiva non era stata contestata.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione ai sensi dell’art. 611, comma del codice di rito.
Il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
Considerato che la pena pecuniaria per il reato ritenuto più grave (quello oggetto della sentenza già passata in giudicato) era stata di 200,00 euro cli multa, il primo giudice, determinando detta pena in 1.700,00 euro di multa per tutti i reati in continuazione, ha violato il limite previsto dall’art. 81, pr comma, cod. pen., richiamato quoad poenam dal secondo comma dello stesso articolo, che disciplina l’istituto del reato continuato, limite invalicabile che peraltro, opera anche in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073 – 01): la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave può essere aumentata «sino al triplo».
Si tratta di pena illegale che rende irrilevante l’omessa denuncia con i motivi di appello.
La pena pecuniaria va rideterminata in questa sede riportandola al limite legale: qualora l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più
grave, la Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato più grave (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226076 – 01; Sez. 3, n. 46370 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277298 – 01).
3. Il secondo motivo, invece, è manifestamente infondato.
Con l’appello principale la difesa dell’imputato aveva censurato la eccessività dell’aumento di pena determinato dal primo giudice a titolo di continuazione, mentre con il motivo aggiunto aveva lamentato la carenza di motivazione dell’aumento di pena per i reati satellite, giudicati nel presente processo, non avendo la prima sentenza specificato, in relazione alla recidiva, “il quantum della pena incidente”.
La seconda doglianza era in radice inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei reati satellite rimangono prive di efficacia, nel senso che, considerata la inscindibilità dell’aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in rapporto ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle rispettive circostanze, delle quali si potrà tenere conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell’aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave» (così Sez. 6, n. 8625 del 24/06/1998, COGNOME, Rv. 211462 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 8674 del 21/01/2004, Unirli, Rv. 227529 – 01 nonché Sez. 6, n. 6942 del 17/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223522 – 01; da ultimo vds. Sez. 2, n. 11633 del 13/12/2022, dep. 2023, Battista, non mass.).
In ogni caso la Corte di appello si è limitata a quantificare in parti uguali l’aumento complessivo di un anno, sei mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, determinato dal Tribunale per i trentadue reati oggetto del presente processo, ma non ha affatto considerato la recidiva qui contestata ai fini dell’aumento della pena per il più grave reato di truffa giudicato con la sentenza passata in giudicato.
La pronuncia citata nel ricorso (Sez. 4, n. 55178 del 09/11/2016, Sicuranza, Rv. 268692 – 01) non è pertinente, in quanto in quel caso la Corte di cassazione aveva annullato una sentenza con la quale la Corte di appello aveva aumentato la pena base determinata per il reato più grave in ragione delle circostanze aggravanti contestate per i reati satellite.
Non è decorso il tempo necessario a prescrivere per nessuno dei reati giudicati nel presente processo (il più risalente dei quali commesso il 31 luglio 2015), essendo stata ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 600,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 22/11/2024.