Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33753 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulla pena da rideterminarsi ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, la Corte d’appello di Torino, quale giudice dell’esecuzione, nell’accogliere la richiesta, proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, di applicazione dell’istituto della continuazione ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per nove sentenze di condanna aventi a oggetto reato identici od omogenei (furti e tentativi di furto in danno di esercizi commerciali) perpetrati con modalità simili (danneggiamento di serrande o vetrate) nel medesimo Comune (XXXXXXXXXXXXXXXXX) in un ristretto periodo di tempo (da luglio a novembre 2022) e in considerazione di una certificata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tenuto conto del reato piø grave punito con una pena pari ad anni uno di reclusione e 1.033 euro di multa, rideterminava la pena complessiva in anni due, mesi otto e giorni dieci di reclusione e 1.743 euro di multa.
XXXXXXXXXXXXXXXricorre per cassazione avverso tale ordinanza, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per essere stata irrogata all’esito dell’applicazione dell’istituto della continuazione una pena complessiva superiore al triplo della pena irrogata per il reato ritenuto piø grave considerato nella misura di anni uno di reclusione e 1.033 euro di multa, mentre essa era pari a soli otto mesi di reclusione per la riduzione derivante dalla scelta del rito abbreviato.
Con memoria successiva, richiamato il motivo di ricorso, si Ł insistito per il suo accoglimento.
Il AVV_NOTAIO generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulla pena da rideterminarsi ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso Ł fondato, quindi, da accogliere con l’annullamento della decisione impugnata.
Come correttamente ricordato in ricorso e nella requisitoria del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, Ł tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione piø grave previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073). Inoltre, ai fini dell’individuazione della violazione piø grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena piø grave inflitta”, che identifica la “violazione piø grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285865).
A ciò deve essere aggiunto che, secondo Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, ‘in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) ‘.
Nel caso in esame, il giudice si Ł discostato dalla pena irrogata in concreto per il reato ritenuto piø grave che, nel dispositivo, era stata quantificata in otto mesi di reclusione per la riduzione derivante dalla scelta del rito abbreviato. Tanto ha sfalsato poi l’entità dell’aumento in continuazione oltre il limite massimo di legge.
Da ciò deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino.
Così Ł deciso, 03/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.