Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 390 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 390 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 3 giugno 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta presentata da NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza e, per l’effetto, rideterminava la pena finale in anni tre, mesi due e giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa. La pena veniva così determinata sulla base del seguente calcolo: pena base di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa, già ridotta per il rito, aumentata per ciascuno dei reati satellite rispettivamente di mesi nove di reclusione ed euro 100,00 di multa, mesi tre di reclusione, giorni quindici di reclusione, mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa, mesi due di reclusione.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, per avere il giudice dell’esecuzione proceduto alla rideterminazione in diminuzione, oltre che della pena inflitta per i reati satellite, anche della pena irrogata dal giudice della cognizione per il reato piø grave di cui alla sentenza n. 4266/2016, che da anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa Ł stata indicata in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, osservando che il giudice dell’esecuzione Ł vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella sanzionata in concreto piø gravemente dal giudice della cognizione e che la specie e misura di detta
pena non possono essere in alcun caso modificate in senso peggiorativo o migliorativo. Nel caso specifico, invece, il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena inflitta per il reato piø grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
2.Deve premettersi che le norme che vengono in considerazione nella determinazione della pena in sede esecutiva, allorquando si sia ravvisata un’identità di disegno criminoso tra i reati in esame, sono: a) la disposizione di cui all’art. 81, secondo comma cod. pen., secondo cui la pena va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione piø grave, aumentata sino al triplo; b) la disposizione, relativa alla fase esecutiva, di cui all’art. 671 comma 2 cod. proc. pen., la quale afferma che il giudice della esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto; c) la disposizione, sempre relativa alla fase esecutiva, di cui all’art.187 disp. att. cod. proc. pen., la quale dispone che, in sede esecutiva, si considera violazione piø grave quella per la quale Ł stata inflitta la pena piø grave, anche quando per alcuni reati si Ł proceduto con rito abbreviato.
Tale ultima disposizione non attribuisce al giudice alcun potere di rideterminazione della pena base, alla quale resta vincolato. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, Ł vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena piø grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Sez. 1, n. 28331 del 05/06/2014 Cc, Rv. 260903-01; Sez. 1, n. 24597 del 13/05/2004 Cc., Rv. 228338-01).
Nel caso in esame, si evince dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata che il giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati. Infatti, nonostante abbia correttamente individuato la pena piø grave di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, inflitta con sentenza n. 4286 del 2016, in sede di determinazione della pena in continuazione ha ridotto tale pena ad anni 1, mesi otto ed euro 150,00 di multa, in tal modo contravvenendo al disposto di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per poi procedere all’aumento per ciascuno dei reati satellite.
In quanto emessa in violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, perchØ ridetermini la pena tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica. Così Ł deciso, 25/11/2025