Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31305 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto continuato di furto, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta la violazion dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione d trattamento sanzionatorio (in quanto la Corte territoriale non ha specificato la pena irrogata per reato più grave e l’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. ma si è limitata a condividere il quantum determinato dal Giudice di prime cure, il quale a sua volta aveva esclusivamente indicato la pena complessiva) – è manifestamente infondato e generico, dato che le Sezioni Unite – se hanno chiarito che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento d pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» – hanno al contempo precisato che il grado d impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli ste e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tr pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01; cfr. pure condivisibilmente Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01: «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e, nel caso di specie, la pena per i due episodi di furto (ritenuto più grave quello in data 2 febb 2015) è stata determinata in complessivi nove mesi di reclusione ed euro 300 di multa, avendo la Corte di appello rimarcato la congruità di essa alla luce della modalità dei fatti (come ricostruit Giudici di merito), il che – tenuto conto dello spazio edittale previsto per il reato in discorso ( 624, comma 1, cod. pen.) – non consente di affermare che il trattamento sanzionatorio sia stato determinato in violazione del richiamato rapporto di proporzione e, dunque, in maniera difforme ai princìpi appena esposti, profilo rispetto al quale la difesa non ha mosso puntuali censure; Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il secondo motivo di ricorso – che deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale – attiene a una censura non ritualment sollevata innanzi al Giudice di secondo grado, non essendo stato proposta con l’atto di appello ma soltanto nelle conclusioni scritte rassegnate innanzi alla Corte di merito il 12 settembre 2023 (ex art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) per l’udienza del 18 settembre 2023, e dunque tardivamente, ragion per cui la mancanza di motivazione in ordine ad essa non può essere qui utilmente articolata (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il dispost
uCt-
dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richia Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.