Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sei e le conclusioni del PG, 0[2. PA-t-t,jrc GLYPH c ru. k., ; uslitaildifensore Cou 0 Cou
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di La Spezia del 24/7/2023 che, decidendo quale giudice dell’esecuzione all’esito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione (sent. n. 25181 del 25 aprile 2023), ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati indicati da ricorrente e ha ridetermiNOME la pena complessiva in anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa stabilendo, per ciascuno dei reati posti in continuazione, l’aumento di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.
Con unico motivo, proposto a norma dell’art. 606, comrna 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con specifico riferimento alla inadeguatezza degli aumenti di pena per ogni reato satellite.
2.1. La disciplina della continuazione è stata riconosciuta, come risulta dalla sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità, con riferimento ai reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente:
sentenza del Tribunale di Cuneo, del 21 febbraio 2020, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa;
sentenza del Tribunale di Brescia, del 20 ottobre 2020, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2021, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., di condanna alla pena d mesi 8 di reclusione ed euro 206,00 di multa;
sentenza del Tribunale di La Spezia, del 9 maggio 2021, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa;
decreto penale del GIP del Tribunale di Trani, del 27 maggio 2020, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di 4.500,00 euro di multa, in sostituzione di mesi due di reclusione, ed euro 50 di multa.
Deduce il ricorrente che l’ordinanza aveva ritenuto quale reato più grave quello di cui alla sentenza sub 1) per il quale era stata inflitta la pena di mesi 9 reclusione ed euro 300 di multa e aveva calcolato per i reati satellite, di cui alle successive pronunce di condanna, un aumento uguale per ognuno di essi pari a mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa. Rileva, quindi, che pur essendo stata operata un’effettiva diminuzione rispetto alla somma algebrica tra le condanne, il Tribunale di La Spezia, disattendlendo quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, aveva operato un uguale aumento, per ciascun reato di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa, da ritenersi illegittimo, in quanto, con riferimento al reato di cui alla sentenza del Tribunale
di Brescia non aveva calcolato la diminuzione derivante dalla scelta del rito premiale mentre, con riferimento al reato sub 4) (decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Trani con il quale era stata inflitta la pena di euro 4.600,00 di multa in sostituzione di mesi due di reclusione), aveva operato un illegittimo aggravamento nella tipologia della sanzione inflitta. Lamenta, a tal proposito, che l’aumento della pena detentiva a fronte di un reato satellite punito con la sola pena pecuniaria si appalesa lesivo del principio di proporzionalità la cui violazione viene scongiurata solo ove si rispetti il genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite.
della pena detentiva. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione, di tale regola non avendo tenuto conto della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria operata con riferimento alla pronuncia sub 4) e, quindi, è incorsa in un evidente errore nel calcolo finale della pena risultante dagli aumenti applicati per i reati satellite, introducendo così effet peggiorativi della posizione dell’istante per avere tramutato la pena pecuniaria in pena detentiva.
Alla luce dei principi suddetti, il provvedimento impugNOME deve essere annullato limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinviato al giudice di appello che dovrà attenersi, nella determinazione della pena finale, ai rilievi suddetti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di La Spezia in diversa composizione.
Roma, 30 novembre 2023
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