Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2328 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2328 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 09/06/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova ha rideterminato, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a NOME COGNOME in quella di anni uno, mesi undici e gior quattro di reclusione e 3.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. e 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309.
La pena è stata determinata nel seguente modo: pena base per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, un anno e sei mesi di reclusione e 2.100,00 euro di multa; aumentata per la recidiva ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 3.300 euro di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni due e mesi dieci e giorni 21 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, poi ridotta per il rito alla pena fi su indicata.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui deduce la illegalità della pena inflitta a titolo di continuazione anche in relazione pena pecuniaria.
Si assume che il reato di cui all’art. 337 cod. pen., in relazione al quale è sta inflitto l’aumento di pena per continuazione, non prevede la pena pecuniaria e, dunque, l’aumento di pena avrebbe dovuto essere compiuto solo con riguardo a quella detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni unite hanno chiarito che, nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satelli va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favo il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pen detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751, in fattispecie di reat per i quali quello più grave era punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda e quello satellite con la sola pena dell’ammenda e l’aumento a titolo di continuazione era stato effettuato su entrambe le pene, previo ragguaglio di quella detentiva).
È utile richiamare testualmente il ragionamento giuridico compiuto dalle Sezioni unite nell’occasione.
Si è spiegato come la questione attenga alla necessità di contemperare, “laddove ricorra l’unicità del disegno criminoso, il riconoscimento della continuazione con rispetto del principio di legalità nella determinazione della pena, integrato dal favor r
Sulla base di tale presupposto, le Sezioni unite hanno ritenuto “di superare sia l’assunto delle Sez. U, Ciabotti – e della conforme giurisprudenza delle sezioni singole secondo il quale l’aumento per la continuazione postula l’omologazione al genere e alla specie della pena relativa alla violazione più grave, sia quello per cui l’aumento del pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave introduca una forma di pena di per sé legale – a prescindere dal genere della pena prevista per i reati satellite presupposto che è tale non solo quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma anche quella risultante dall’applicazione delle varie disposizioni che incidono s trattamento sanzionatorio”.
In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni unite hanno evidenziato che concetto di aumento ex art. 81 cod. pen. prescinde da tale necessaria omologazione, esigendo, in presenza di reati accomunati da un’unica progettualità, una integrazione della pena base, che tuttavia, come rilevato in dottrina, non deve essere
necessariamente omogenea e condizionata dal tipo di sanzione prevista per il reato più grave.
Quanto al secondo profilo, si è fatto riferimento al doppio limite all’aumento dell pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave previsto nello stesso art. 8 cod. pen., quello cioè, interno, che prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebb infliggersi per la violazione più grave e quello esterno, di cui al terzo comma, per il qu la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè al cumulo materiale.
Con riguardo a quest’ultimo si è spiegato testualmente come “detto ultimo limite sarebbe inevitabilmente violato nel caso in cui, per effetto del cumulo giuridico ex ar 81 cod. pen., si aumentasse, sub specie di pena detentiva, la pena detentiva prevista per il reato più grave a fronte di un reato satellite punito con la sola pena pecuniaria. tal caso, infatti, il risultato sarebbe superiore al cumulo materiale in quanto il cum giuridico comprenderebbe una frazione di pena detentiva estranea al cumulo materiale, con conseguente illegalità della pena stessa”.
L’aumento della pena detentiva, hanno testualmente affermato le Sezioni unite, a fronte di una pena solo pecuniaria prevista per il reato satellite, colliderebbe con principio della proporzionalità della pena che, proprio attraverso la natura della sanzion prevista, sanziona la maggiore o minore gravità del reato.
Andrebbe quindi valorizzata la visione “multifocale” (ora unitaria, ora pluralistica) reato continuato che, secondo Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, richiede l’individuazione delle pene per i singoli reati satellite ed è essenziale ai fini “misura” degli aumenti da apportare alla pena-base.
Le Sez. U, Sebbar hanno infatti sottolineato come la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell’ambito del reato continuato non comporti affatto irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmente considerat come confermato dalla lettera del comma 2 dell’art. 533 del codice di rito, che impone la procedura bifasica per la quale il giudicante, prima, “stabilisce” la pena per ciasc reato, poi, “determina” la pena da applicare per il reato unitariamente considerato, così ridefinendo, in vista della unitaria risposta repressiva, la pena “complessiva” d applicare.
Del resto, la violazione del principio di proporzionalità della pena, in quanto caus della perdita della valutazione del peso ponderale del reato satellite – pes evidentemente minore allorquando quest’ultimo sia punito con pena pecuniaria -, è a sua volta fonte di illegalità della pena stessa (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli Rv. 264207, in motivazione). Mentre il rispetto del genere di pena dei reati minori contribuisce a conservare l’incidenza sulla pena complessiva del peso ponderale di essi (così le Sezioni unite).
Dunque, è necessario rispettare il principio di proporzionalità ed evitare che, nonostante il riconoscimento della continuazione, la pena inflitta sia superiore a quell che sarebbe applicabile in caso di cumulo materiale, nel senso che all’imputato viene inflitta una frazione di pena estranea al cumulo materiale.
La riflessione che nel tempo è stata registrata sul tema del reato continuato si è sviluppata in un’ottica fortemente condizionata dalla ratio dell’istituto, identificata nel principio del favor rei.
Si è in più occasioni affermato che la considerazione unitaria del comportamento tenuto in violazione di diverse disposizioni di legge nell’ambito di un medesimo disegno criminoso si giustifica solo in quanto non comporti effetti negativi per la posizione d reo.
Si tratta di un’affermazione che trova un suo fondamentale riscontro nella ormai acquisita considerazione del reato continuato come fictio iuris che, appunto, si ispira al principio del favor rei, in quanto mira a far conseguire al reo un trattamento più favorevole di quello che otterrebbe dal cumulo materiale delle pene da infliggere per i reati concorrenti.
Proprio la considerazione del reato continuato come fictio iuris ha nel tempo fatto emergere la possibilità di uno scioglimento del cumulo giuridico, con considerazione dei singoli reati individualmente, non solo per come generalmente riconosciuto in relazione agli istituti della prescrizione, dell’aministia e dell’indulto, ma anche, in presen determinate condizioni, per il trattamento sanzionatorio, ove si tratti di pe eterogenee.
Il motivo del minor rigore della pena nelle ipotesi di reato continuato rispetto a que di concorso di reati, non attiene infatti all’aspetto offensivo della pluralità di cond identico in entrambi i casi, bensì a quello tipicamente soggettivo della riprovevolezza.
Tale considerazione trova fondamento nelle sostanziali modifiche introdotte con la novella del 1974, che ha eliminato l’emblematica espressione «Ilifftal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato», allora contenuta nell’art. 81, comma 3, cod. pen., sostituendola con l’attuale locuzione «la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», che richiama le disposizioni relative al cumulo materiale delle pene nell’ipotesi di concorso materiale d reati.
Ciò, dunque, esclude che il “reato continuato” sia un’unità sostanziale, essendo invero una fictio juris, prevista con lo scopo di sterilizzare l’applicazione delle norme concorso di reati.
Le Sezioni unite recentemente hanno ribadito che lo scopo ultimo e più profondo (così come quello del concorso formale) del reato continuato è la mitigazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della ritenuta minore gravità della condotta e
dell’elemento volitivo che la sorregge e con la finalità di perseguire l’obiett fondamentale ed essenziale del favor rei, coesistono, dunque, secondo una configurazione duttile dell’atteggiarsi concreto del reato continuato, aspetti giuridici di unitarietà che di pluralità (sul tema si rinvia alla articolata analisi compiuta da U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214)..
Si è chiarito che già Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 214355 – con cui si è stabilito il principio della scindibilità, nel corso dell’esecuzione, del cumulo giuridico pene irrogate per la continuazione criminosa, ai fini della fruizione dei benefi penitenziari – avevano evidenziato che l’unitarietà del reato continuato deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendosi mai dimenticare che il trattamento di maggior favore per quest’ultimo è alla base della ratio, della logic appunto, del reato continuato.
Le successive Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755 (con cui si è affermato che i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti) hanno tratto dalla pronuncia Sez. U, COGNOME, e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la conclusione che non vi è una struttura unitaria del rea continuato da assumere come criterio generale; anzi, la considerazione unitaria del reato continuato richiede due condizioni: deve essere espressamente prevista da “apposita disposizione” o, comunque, deve garantire un risultato favorevole al reo. Al di fuori di queste due ipotesi non vi è alcuna unitarietà di cui tener conto e, di conseguenza vige e opera la considerazione della pluralità dei reati nella loro autonomia e distinzion che costituisce – essa sì – la regola.
Del resto, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 3 luglio 1987, aveva rilevato che, dopo la novella del 1974, « .. ogni qualvolta l’unificazi sia per risolversi a danno dell’imputato, è lecito operare la scissione, parziale o tot a seconda che lo richieda il favor rei».
Ciò che si deve scongiurare è, dunque, il rischio che l’imputato, per effetto de riconoscimento della continuazione, possa soggiacere di fatto ad un trattamento sanzionatorio più gravoso- proprio in applicazione del principio di legalità, integrato d principio del favor rei e della proporzionalità della pena- e ciò impone una particolar attenzione al tema delle modalità di computo e della valutazione della pena in caso di reato continuato per reati puniti con pene eterogenee.
Si è quindi affermato che, se è forse vero che gli illeciti minori perdono la l autonomia nel momento in cui rientrano nella disciplina della continuazione, essi tuttavia spiegano comunque incidenza nel processo di comminazione della pena (in tal senso si fa riferimento a Sez. U. n. 22471 del 2015, Sebbar, Rv. 263717, che richiama la
procedura bifasica nella commisurazione della pena ex art. 533, comma 2, del cod. proc. pen.).
L’indicazione testuale dell’art. 81 cod. pen., GLYPH nella parte in cui, al fine della determinazione della pena, richiama la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, attiene alla quantità d’aumento della pena quanto al suo limit massimo, ma non anche al fatto che il tipo di aumento debba essere necessariamente omogeno e condizionato dal tipo di sanzione previsto per il reato più grave.
In particolare, si assume, non vi è ragione esplicita per attribuire, in mod aprioristico, il medesimo peso ponderale a tutti i reati che integrano il cumulo giuridic un peso ponderale che è invece influenzato anche in ragione del genere e dalla specie di pena prevista per il singolo reato.
La determinazione complessiva della pena prevista per il riconoscimento della continuazione non può condurre cioè ad una perdita della valutazione del peso ponderale del reato satellite, pena la violazione del menzionato principio di proporzionalità e conseguente irrogazione di una pena illegale.
Il tema si pone in tutti i casi in cui, come quello in esame, a fronte di un re considerato più grave che preveda la pena congiunta detentiva e pecuniaria, il reato satellite preveda invece solo uno dei due tipi di pena.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha già spiegato come, nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzion congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria ed il reato-satellite alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il giudice deve operare l’aumento di pena per il secondo in relazione ad una soltanto delle specie di pena-base determinata per il primo, motivando le ragioni della scelta in funzione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ( 6, n. 43034 dell’11/10/2022, COGNOME, Rv. 284001; nello stesso senso, Sez. 3, n. 33420 de11701/06/2023, COGNOME, Rv. 284998 in cui si è affermato che il giudice di secondo grado, una volta ritenuto di dover unificare i reati, deve apportare per la fattispecie satel siccome irrevocabilmente sanzionata con pena pecuniaria sostitutiva, un aumento ragguagliato esclusivamente a quest’ultima, anche quando la fattispecie più grave sia punita con pena detentiva).
Le stesse Sezioni unite “Giglia”, pur nell’ambito di un’articolata motivazione, hanno precisato che se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite co pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 – dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto d ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l’aumento sia dell’una
che dell’altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l’arresto o l’ammenda.
La Corte è consapevole che le stesse Sezioni Unite “Giglia”, dopo aver affermato il principio di diritto di cui si è in precedenza detto, hanno poi provato a declinarlo corso della motivazione a titolo esemplificativo e che, in tale contesto, hanno affermato anche che “se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave”.
Ciò che tuttavia non è obiettivamente chiaro è, seguendo il ragionamento della sentenza “Giglia”, perché se il Giudice, nel caso in cui sia in presenza di un reato pi grave punito con pena congiunta e di un reato satellite punito con pena alternativa, può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, invece, ove sia in presenza di un reato più grave punito con pena congiunta e di un reato satellite punito solo con pena detentiva o solo con pena pecuniaria, debba invece operare un aumento per entrambe le pene previste per il reato più grave.
Per entrambe le ipotesi sono infatti ravvisabili le stesse esigenze di proporzionalità di commisurazione della pena alla colpevolezza.
Ragionando diversamente, si svaluta il peso ponderale del reato satellite e all’imputato viene inflitta una frazione di pena estranea al cumulo materiale.
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi, aven inflitto, pur in presenza di un reato satellite punito con la sola pena detentiva, frazione di pena pecuniaria estranea al cumulo materiale, con conseguente illegalità della pena stessa.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio lessendo stata inflitta una pena per il reato di resistenza non prevista dalla legge; la sanzi deve essere rideterminata escludendo dalla pena pecuniaria l’aumento inflitto a titolo di continuazione per il reato satellite e, dunque, nella misura di un anni uno, mesi undic e giorni quattro di reclusione ed euro 2.200,00 di multa (euro 3.300,00, cioè la pena senza la porzione di sanzione inflitta per la continuazione, ridotta di un terzo per il r
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la peitria in anni uno, mesi undici e giorni quattro di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.