Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26276 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACHAB TARIK C.U.I NUMERO_DOCUMENTO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
GUERRA
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
GLYPH
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con decisione del 22 aprile 2022 ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 23 settembre 2021 (giudizio abbreviato) che aveva condannato NOME alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui agli art. 73, comma 1 e 73 comma 4, T.U. stup. (capo A, commessi il 5 maggio 2021, grammi 302,31 di cocaina per 1709 dosi singoli medie e grammi 197,75 di hashish, per 2287 dosi singole medie), art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. (capo B, commesso il 5 GLYPH maggio GLYPH 2021); GLYPH con GLYPH la GLYPH recidiva GLYPH reiterata, GLYPH specifica GLYPH e infraquinquennale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata.
Ricorre in cassazione l’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 133, cod. pen. in relazione all’art. 49, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 4 decisione quadro 2004/757/GAI, del 25 ottobre 2004). Mancata disapplicazione della norma di cui all’art. 73, T.U. stup. che prevede un minimo edittale di anni 6 di reclusione che ha determinato una condanna del tutto sproporzionata ai fatti accertati (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 marzo 2022).
Il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente (di appena 23 anni) risulta evidentemente sproporzionato alla effettiva gravità dei fatti contestati. La pena eccessiva avrebbe dovuto indurre i giudici cn merito a disapplicare il regime eccessivamente sanzionatorio dell’art. 73, T.U. stup., con riferimento al suo minimo edittale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 ha già dichiarato incostituzionale il minimo della pena (abbassando il minimo edittale da 8 anni a 6 anni). Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 marzo 2022 ha sancito che al giudice è demandato
il compito di disapplicare le pene sproporzionate ai fatti, in ossequio al principio dell’art. 49, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il principio di proporzionalità presenta carattere imperativo e risulta richiamato anche dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004 (in materia di traffico di sostanze stupefacenti). Le pene detentive devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Questo principio ha un effetto diretto nell’ordinamento nazionale e consente al giudice di disapplicare le pene ritenute eccessive, sproporzionate ai fatti commessi.
La pena irrogata all’imputato comporta la carcerazione essendo superiore ai limiti previsti dall’art. 656 cod. proc. pen., con preclusione di accesso alle misure alternative al carcere. La pena sproporzionata è comunque di ostacolo alla rieducazione del condannato, che ha reso ampia confessione nell’interrogatorio di garanzia.
2. Questione di costituzionalità dell’art. 69, quarto comma cod. pen., laddove prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. in relazione agli art. 3, 25 e 27 costituzione.
La sproporzionalità della pena è conseguenza anche del divieto di prevalenza delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. sulla recidiva del quarto comma dell’art. 99 cod. pen.
La Corte costituzionale già è intervenuta con sentenze che hanno dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza delle circostanze (Corte cost. n. 55/2001 per l’art. 116 cod. pen.; Corte cost. n. 73/2020 per il vizio parziale di mente; Corte cost.143/2021 sulla circostanza di lieve entità dell’art. 630 cod. pen.). Nessuna questione risulta sollevata per le circostanze attenuanti generiche. L’art. 62 bis cod. pen. è stato da sempre considerato lo strumento per adattare la pena al caso concreto, al disvalore. Conseguentemente il divieto di prevalenza sulla recidiva risulta irragionevole, con la necessità di sollevare la relativa questione di costituzionalità. Le sentenze di merito evidenziano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il divieto di prevalenza delle stesse sulla recidiva; in tal modo le
circostanze attenuanti generiche non possono svolgere la funzione di adeguamento concreto della pena al fatto, alla sua gravità oggettiva e soggettiva.
Il riequilibrio sanzionatorio delle circostanze di cui all’art 62 bis cod. pen. non può essere compiuto per l’irragionevole divieto dell’art. 69 cod. pen., in presenza della recidiva del quarto comma dell’art. 99 cod. pen.
L’automatismo sanzionatorio, dell’art. 69 cod. pen., non può ritenersi conforme ai principi costituzionali e sovranazionali della proporzione della pena all’oggettiva gravità del fatto.
Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo ritiene sproporzionato il trattamento sanzionatorio della norma in relazione all’art. 49, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 4, decisione quadro 2004/757/Gai (anche in relazione alla decisione della Corte di giustizia UE Grande Sezione dell’8 marzo 2022).
Su tale questione si deve preliminarmente rilevare che la normativa italiana, proprio per la proporzionalità della pena al fatto concreto, alla sua gravità, prevede l’ipotesi autonoma del quinto comma dell’art. 73 T.U. stup. punito in maniera molto minore (soprattutto nel minimo edittale, di mesi 6 di reclusione) rispetto all’art. 73, primo comma. Nel caso in giudizio, del resto, il quinto comma citato risulta chiesto in appello, ma escluso dalla sentenza impugnata.
Tuttavia, in linea generale le pene previste nella norma sono sfate già ritenute proporzionate e non in contrasto con la normativa
europea e le decisioni delle Corti UE da questa Corte di Cassazione, giurisprudenza che deve confermarsi in quanto condivisa da questo collegio: “In tema di stupefacenti, la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 73 commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1993, n. 73, non è incompatibile con i parametri edittali di cui all’art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 757 del 2004, secondo cui “ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni”, in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. (In applicazione di tale principio la Corte, nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ha escluso, altresì, che la richiamata disciplina sanzionatoria sia incompatibile con il principio di proporzionalità della pena di cui all’art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea)” (Sez. 3, Sentenza n. 41152 del 06/07/2016 Ud. (dep. 03/10/2016 ) Rv. 267783 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 12635 del 02/03/2010 Ud. (dep. 01/04/2010 ) Rv. 246815 – 0).
Inoltre, il trattamento sanzionatorio dell’art. 73 T.U. stup. è stato oggetto anche di giudizio di costituzionalità con la sentenza n. 40 del 2019, che ha indicato la pena minima edittale (proporzionata e conforme a Costituzione) in anni 6: “È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. – l’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. La divaricazione di quattro anni – venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come convertito – tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato per i fatti non lievi connessi al traffico di stupefacenti e il massimo edittale della pena comminata dal successivo comma 5 per i fatti lievi costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con il principio di rieducazione della pena. Uno iato sanzionatorio così vasto e sproporzionato condiziona, infatti, la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al
fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Quanto all’entità della pena, la misura di sei anni indicata dal rimettente si ricava da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento e rispetta la logica perseguita dal legislatore, in quanto: a) corrisponde alla pena introdotta dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 per i medesimi fatti; b) sei anni è la pena massima prevista dal vigente comma 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti non lievi aventi ad oggetto le “droghe leggere”; c) in sei anni era altresì stabilita la pena massima per i fatti lievi concernenti le “droghe pesanti” nel testo originario del citato d.P.R. Tale misura, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. Allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 27 Cost., i quali esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, che costituisce l’essenza della finalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo è di ostacolo l’espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere”.
5. Manifestamente infondato il secondo motivo, concernente la questione di costituzionalità del divieto di prevalenza delle circostanze’ attenuanti generiche, sulla recidiva del quarto comma, art. 99 cod. pen.
Infatti, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Vedi Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 269522 – 01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 15269 del 21/01/2022 Ud. (dep. 20/04/2022) Rv. 283016 – 0, sul divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 112, quarto comma, cod. pen.).
La componente soggettiva del reato, determinata dalla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è stata valorizzata dal legislatore in misura razionale con la previsione solo del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, restando impregiudicato il giudizio di equivalenza, peraltro applicato nel caso in giudizio, senza uno stravolgimento (squilibrio) del trattamento sanzionatorio complessivo.
L’analisi delle decisioni del Giudice delle leggi, infatti, consente di constatare che il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. è stato ritenuto in contrasto con la Costituzione nei casi in cui si determinava, in particolare, un evidente squilibrio tra pene minime irrogabili in conseguenza dell’ammissibilità o meno del giudizio di prevalenza della specifica attenuante e la recidiva reiterata. Invero, nel caso del divieto di prevalenza della circostanza di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza n. 251 del 2012 ha evidenziato che il minimo di pena detentiva irrogabile era pari ad anni sei di reclusione, mentre la possibilità di applicare l’attenuante con giudizio di prevalenza implicava l’individuazione di un minimo pari ad anno uno di reclusione. Con riferimento, poi, al divieto di prevalenza della circostanza di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., la sentenza n. 105 del 2014 ha evidenziato che il minimo di pena detentiva irrogabile era pari ad anni due di reclusione, mentre la possibilità di
applicare l’attenuante con giudizio di prevalenza implicava l’individuazione di un minimo pari a giorni quindici di reclusione. Anche in relazione al divieto di prevalenza della circostanza di cui all’art. 609 bis, terzo comma, cod. pen., la sentenza n. 106 del 2014 ha evidenziato che il minimo di pena detentiva irrogabile era pari ad anni cinque di reclusione, mentre la possibilità di applicare l’attenuante con giudizio di prevalenza implicava l’individuazione di un minimo pari ad anni uno e mesi otto di reclusione. In tutti questi casi, come negli altr sinora sottoposti al suo scrutinio, la Corte costituzionale ha osservato che lo squilibrio di trattamento sanzionatorio aveva dato luogo ad “un’abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato”, tale da ‘neutralizzare’ la rilevanza dell’offensività del fattispecie base” (cfr. sentt. nn. 251 del 2012, 104 del 2014, 106 del 2014). Ciò posto, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. incide, secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad un terzo dei limiti edittali, la sua applicazione, quindi, non dà luogo ad una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (cfr. Sez. 6, 3 dicembre 2015, Mattioli, n. 50037). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali