Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1721 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1721 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/06/1974
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener dott. NOME COGNOME con cui si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pale quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal difensore NOME COGNOME volta alla rideterminazione della pena per effetto della declarator parziale incostituzionalità, ‘di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 ap maggio 2024, dell’art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Evidenzia detto Giudice che il reato per il quale COGNOME ha riportato condanna defini con sentenza del 2 febbraio 2022 è stato qualificato come rapina propria ex art. 628, pri comma, cod. pen., aggravata ai sensi del comma terzo, n. 1, dello stesso articolo; e ch pertanto, si tratta di fattispecie non rientrante nell’ipotesi valutata dalla Corte costi con la sentenza summenzionata.
Avverso tale ordinanza COGNOME tramite il proprio difensore di fiducia, prop ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta la difesa che, a supporto della declaratoria di inammissibilità dell’istanz Giudice dell’esecuzione non ha fornito alcuna indicazione logico-giuridica, limitandosi a ril che l’ipotesi di cui alla richiesta di rideterminazione della pena non appare coincidente quella contemplata dalla dichiarazione di incostituzionalità. Senza, invece, considerare che sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 202 nonostante abbia trattato un’ipotesi di rapina impropria, nel dichiarare l’illegittimità 628, comma secondo, cod. pen., in via conseguenziale la riconosceva anche per il primo comma dello stesso articolo, senza distinguere l’ipotesi propria da quella impropria. E sen altresì, considerare che il caso rimesso alla Corte costituzionale riguardasse proprio l’i aggravata da più persone riunite; e che il riconoscimento dell’attenuante può intervenire anc in presenza di aggravanti, come nel caso in esame, nel quale, nonostante le persone riunite, è agito a volto scoperto e senza l’uso di armi o violenza sulle persone, cagionando altresì danno esiguo (di poche centinaia di euro).
Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Con la sentenza n. 86 depositata il 13 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarat l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequen del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il ricorrente ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pa quale giudice dell’esecuzione, di rideterminare la pena inflittagli per il delitto di cui a cod. pen. con la sentenza del 2 febbraio 2022, irrevocabile il 6 marzo 2024, a seguito de suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale.
Detto Giudice si è limitato a rilevare che l’ipotesi di cui alla condanna era un’ipo rapina propria aggravata dalle più persone riunite e a ritenerla, per questo, non riconduci alla diminuente della particolare tenuità del fatto di cui alla pronuncia della costituzionale.
Trascura, però, il Giudice a quo che la Corte costituzionale ha esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al primo comma dell’art. 628 cod. pen., rilevando c rapina propria condivide con la rapina impropria sia l’elevato minimo edittale (cinque ann reclusione) sia l’idoneità a manifestare una diversificata offensività (in rapporto agli e costitutivi della violenza o minaccia e del profitto) e che anche per essa si evidenz necessità costituzionale di una “valvola di sicurezza”, a garanzia della ragionevolez proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione.
Trascura, inoltre, che il comma terzo dell’art. 628 cod. pen. non prevede fattispe autonome, ma soltanto circostanziate, e che la rimessione della questione di legittimità a Corte costituzionale atteneva proprio ad un’ipotesi di rapina aggravata dalla commissione più persone riunite, risultando, pertanto, imprecisa l’affermazione secondo cui tale ti rapina non rientrerebbe nell’ipotesi valutata dalla Corte costituzionale, che – si veda p. occupa invece anche del trattamento sanzionatorio della rapina aggravata. Rileva, invero, Corte costituzionale che l’inasprimento del trattamento sanzionatorio – che giustific pronuncia di illegittimità costituzionale in oggetto, come pure quella antecedente, rel all’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – ha riguardato anche il minimo della fattispecie aggravata oggetto del giudizio a quo (innalzato progressivamente nel corso degli anni, fino ai sei anni di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 36 del 2019
Dette lacune e/o imprecisioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribuna Palermo per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi indicati.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo Ufficio G.i.p.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.