Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22349 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 10/07/1951
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla quantificazione della pena; lette la memoria formulata nell’interesse dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di all’art. 612, comma secondo, cod. pen. perché nel corso di una telefonata minacciava gravemente il fratello NOME COGNOME nel mentre quest’ultimo si trovava all’interno d box caduto in successione a seguito del decesso del padre.
La difesa articola tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pr pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta l’illogicità e contraddittorietà argomentazioni rese nel provvedimento impugnato, nonché il travisamento della prova, in quanto dal compendio istruttorio non era emersa né la natura minacciosa della frase “meglio se non vengo lì perché altrimenti la situazione finisce male”, pronunciata dall’imputato n confronti del fratello e ascoltata in “viva voce” sia dalla sorella NOME COGNOME s poliziotti intervenuti nel luogo dove la vittima si trovava, né l’articolazione delle ulteri minacciose di cui all’imputazione.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pe per mancata assunzione di una prova decisiva, lamenta che la corte territoriale non ha consentito la produzione di una fotografia e di un filmato relativi alla vicenda, ma allegat altro procedimento nel quale, questa volta, imputata del delitto di esercizio arbitrario d proprie ragioni era NOME COGNOME – sorella dell’imputato e della parte offesa, presente momento in cui quest’ultima veniva minacciata dall’imputato -, comprovanti l’assenza di qualsiasi timore nella vittima e, al contrario, l’atteggiamento di enfasi da questa assunt momento dell’ingresso nel box oggetto di controversia, nonché il commento relativo all’arrivo delle Forze dell’ordine.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione del disposto di cui all’art. 612, comma primo, cod. pen., lamenta che la cor territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggrava contestata ai sensi del secondo commevdella norma citata, ha erroneamente determinato la pena in termini di reclusione, anziché di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati, mentre fondato è il terzo.
La sentenza di appello deve essere considerata una “doppia conforme” della decisione dì primo grado, in quanto ripetutamente richiama la decisione del Tribunale adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595
sicché le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Quanto al primo motivo, l’impostazione della corte distrettuale appare rispettosa dell giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono esser legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiv dell’attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell’attendibilità del dichiara penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni d qualsiasi testimone, sicché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214).
Nel caso di specie, in cui la persona offesa si è costituita parte civile ed è pertanto portatr una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 1, 29372 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, COGNOME, Rv. 229755), la corte territoriale ha ravvisato, a riscontro delle dichiarazioni rese dalla vi quanto riferito dalla teste presente al momento del fatto e quanto emerso dall’annotazione redatta dalle Forze dell’ordine intervenute su richiesta della parte offesa, sottolinea l’assenza di valore probatorio delle dichiarazione rese dal teste NOME COGNOME in quanto non presente nel box al momento in cui gli agenti di polizia ascoltavano in “viva voce” la fra minacciosa pronunciata nei confronti della vittima.
Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizio persona offesa è precluso in sede di legittimità in ossequio al consolidato principio secondo quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manif contraddizioni (Sez. U, COGNOME, Rv. 253214, cit.; Sez. 6, n. 27322 del 2008, COGNOME, R 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232) che non si ravvisano nel caso di specie.
4. Infondato è anche il secondo motivo.
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si so sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione d secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021. G., Rv. 280589; Sez. 6, n.30774
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del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S., Rv. 247872;
Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
Nel caso di specie, la corte distrettuale ha escluso «la concludenza della richiesta rinnovazion dell’istruttoria per l’accertamento dei fatti sopravvenuti alla consumazione del reat
ritenendo lo stesso provato dal completo ed esaustivo compendio probatorio posto a fondamento della decisione.
5. Fondato, invece, è il terzo motivo.
Dall’esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado emerge con certezza che all’imputato, responsabile del reato di cui all’art. 612 cod. pen., nella forma aggravata di c
comma secondo, sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la cui applicazione ha comportato la riduzione della pena base, calcolata in mesi
tre, nella misura di mesi due di reclusione.
L’errore di giudizio in cui sono incorsi i giudici di merito risiede nella circostanza che, se un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, il bilanciamento delle circostanz attenuanti con l’aggravante in contestazione, in ipotesi di equivalenza o prevalenza delle prim sulla seconda, comporta l’applicazione della diversa pena prevista per la fattispecie semplice d minaccia (Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014, Naviglio, Rv. 262103).
Il rilevato error in iudicando, che si è risolto, pertanto, nell’applicazione di pena contra legem, impone l’annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 15 aprile 2025.