Pena per droga: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La determinazione della pena per droga e il riconoscimento delle circostanze attenuanti sono temi centrali nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per la cassazione, sottolineando l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la congruità della sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i principi applicati.
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza della Corte d’Appello: la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
La Congruità della Pena per Droga: una Valutazione del Giudice di Merito
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla quantificazione della pena. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare la sanzione minima prevista dalla legge. La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, ribadendo un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere deve essere esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva ampiamente motivato la sua decisione, evidenziando:
* La particolare pericolosità della condotta.
* La presenza di precedenti penali specifici a carico dell’imputato.
La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può mirare a una nuova valutazione della congruità della pena, ma solo a contestare un’eventuale illogicità o assenza di motivazione, elementi che in questo caso non sussistevano. La decisione del giudice d’appello è stata quindi ritenuta corretta e ben argomentata.
Lieve Entità e Attenuante del Danno Lieve: Nessun Automatismo
Il secondo punto del ricorso riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale, relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Posizione della Cassazione
Anche su questo punto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo la doglianza come “tautologica”. L’imputato si era limitato a fare riferimento al numero di dosi e alla presunta gratuità della cessione, senza confrontarsi efficacemente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Cassazione ha colto l’occasione per chiarire un aspetto fondamentale: la qualificazione del fatto come “di lieve entità” ai sensi della legge sugli stupefacenti non comporta automaticamente il riconoscimento dell’attenuante del danno lieve. Per concedere tale attenuante, il giudice deve accertare la compresenza di due fattori:
1. Speciale tenuità del lucro: Il profitto perseguito o conseguito dall’agente deve essere minimo.
2. Speciale tenuità dell’evento: La gravità del danno o del pericolo causato dalla condotta criminosa deve essere particolarmente bassa.
In assenza di un’analisi critica e di un confronto con la motivazione della Corte d’Appello, il ricorso su questo punto è stato ritenuto infondato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) valuta i fatti e le prove, esercitando un potere discrezionale nella determinazione della pena, purché lo motivi adeguatamente. La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente sia per la quantificazione della pena sia per il diniego dell’attenuante, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia e difficilmente sindacabile in sede di legittimità, se supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Inoltre, viene ribadito che il riconoscimento del reato di spaccio di lieve entità non implica automaticamente l’applicazione di ulteriori attenuanti, come quella del danno di speciale tenuità, che richiedono una valutazione autonoma e specifica. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la solidità dell’impianto accusatorio e della sentenza di condanna.
Perché il ricorso sulla quantificazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
Perché la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, ma solo verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica e completa. In questo caso, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione basandosi sulla pericolosità della condotta e sui precedenti dell’imputato.
La qualifica di spaccio di ‘lieve entità’ comporta automaticamente l’attenuante del danno di ‘speciale tenuità’?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non esiste alcun automatismo. Per riconoscere l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), il giudice deve accertare specificamente sia la particolare tenuità del lucro ottenuto o perseguito, sia la minima gravità del danno o del pericolo causato dalla condotta.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato condanNOME per il reato previsto dall’art.73, comma 5, d. 9 ottobre 1990, n.309
Il primo punto dell’unico motivo di ricorso, attinente alla manca determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamen sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell’esercizio valutazione attribuita sul punto al giudice dì merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra ne discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fis pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., s è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuo valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 200 Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e n tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti del suddetto potere discrezionale, sottolineando la particolare pericolosità d condotta e la sussistenza di precedenti specifici in capo all’imputato.
Inammissibile è altresì il secondo punto del motivo di ricorso attinente diniego della circostanza attenuante prevista dall’art.62, n.4, cod.pen., in q la relativa doglianza è stata tautologicamente formulata in solo riferiment numero delle dosi trattate e alla dedotta gratuità lella cessione, senza op alcun effettivo confronto con le argomentazioni poste alla base della senten impugnata.
A tale proposito va ricordato che, alla qualificazione giuridica del fat termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 6 n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di sp tenuità sia l’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agent la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Se 3, n. 13659 del 16/02/2024, NOME, Rv. 286097
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La Pre ente T