Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17908 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME DI NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1031/2025 CC – 25/03/2025 R.G.N. 2982/2025
– Relatore –
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 11/06/1983
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.11 2024 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME ai sensi dell’articolo 95 d.gs., 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito la pena detentiva di mesi 9 di reclusione inflittagli con sentenza del 19 dicembre 2017 con la pena pecuniaria di euro 21.600 euro, rideterminando in tal modo la pena complessiva in euro 21.900 punto (21.600 piø l’originaria pena pecuniaria di euro 300,00).
A proposito della quantificazione, il decidente osserva che non avendo la difesa individuato il rapporto di conversione Ł congrua da determinazione per ciascun giorno di detenzione della somma di euro 80,00 (cosiddetto valore giornaliero).
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione all’art. 56-quater d.lgs. n 189 del 1981 e vizio di motivazione
Lamenta che il Tribunale ha determinato l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva senza motivare in ordine al criterio di ragguaglio giornaliero, che risulta eccessivamente sproporzionato rispetto alle possibilità reali del condannato.
Sottolinea, al riguardo, che l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17908/2025 Roma, lì, 13/05/2025
di un valore giornaliero congruo e, quindi, della somma che il condannato deve corrispondere a titolo di pena sostitutiva non può mai comportare una compromissione economica eccessivamente gravosa per il condannato al punto da impedirgli, come avvenuto nel caso concreto, di provvedere al suo sostentamento, pregiudicandone la capacità economica.
Il Tribunale avrebbe dovuto accertare le reali condizioni, economiche e patrimoniali, del reo e del suo nucleo familiare, verificando ed approfondendo le informazioni contenute nell’istanza di applicazione della pena sostitutiva dove Ł indicata l’attività lavorativa svolta da NOME (giostraio) e le caratteristiche del suo nucleo familiare (monoreddito e composto da due figli minori).
AnzichØ ritenere decisiva la mancata indicazione da parte della difesa di un rapporto di conversione, il Tribunale, non prevedendo la normativa obblighi della difesa di specifiche indicazioni sul punto, avrebbe dovuto compiere adeguata istruttoria sulle possibilità economiche del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In premessa, va precisato che il Giudice dell’esecuzione non doveva prendere in esame la domanda avanzata dal condannato di applicazione della pena sostitutiva in luogo dlela pena detentiva inflittagli in sede cognitiva.
Risulta dagli atti che la sentenza che ha definito il primo grado del giudizio Ł stata emessa dal Tribunale di Ravenna in data 19 dicembre 2017 e quella che ha definito il giudizio di appello dalla Corte d’appello di Bologna in data 2 febbraio 2024, ossia successivamente all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (30 dicembre 2022), attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ne segue che le nuove disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi sono entrate in vigore prima della definizione del giudizio di appello e non, come erroneamente sostiene l’ordinanza impugnata, mentre era ancora pendente il giudizio di cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza di appello.
In siffatta situazione la norma transitoria ci cui all’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che le nuove disposizioni se piø favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della riforma.
NOME COGNOME pertanto, avrebbe dovuto chiedere l’applicazione delle pene sostitutive al giudice della cognizione (ex multis piø di recente Sez. 5 – , Sentenza n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02; Sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024 Generali, Rv. 286017 – 01).
Il vizio rilevato, in assenza di ricorso del pubblico ministero, non Ł però rilevabile nel presente giudizio..
Il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente sussiste.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretare la disciplina transitoria prevista dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha affermato il condivisibile principio secondo cui i parametri regolativi dell’esercizio del potere discrezionale del giudice in tema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, oltre che le ipotesi soggettive di esclusione di cui agli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione anche quando la sostituzione venga disposta dal giudice dell’esecuzione nei processi che, alla data della entrata in vigore dalla cd. “riforma Cartabia”, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 40479 del 12/09/2024, Rv. 287248 – 01)
Tra le norme applicabili dal Giudice adito ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 vi Ł anche l’art. 56-quater («Pena pecuniaria sostitutiva») della l. n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 a mente del quale «Per determinare l’ammontare della
pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale».
Detta disposizione, quindi, stabilisce che la pena detentiva di un anno applicata all’imputato possa essere sostituita con quella pecuniaria secondo un sistema di quote giornaliere, già introdotto nel nostro ordinamento in riferimento alle sanzioni sostitutive con la l. n. 134/2003.
La commisurazione del «valore giornaliero», stabilita dal giudice entro una forbice compresa tra euro 5 ed euro 2.500 al giorno, dimostra che essa può essere fissata anche in termini assai esigui, proprio per favorire i non abbienti e deve essere calibrata sulle esigenze del condannato, cioŁ tenendo conto delle complessive condizioni non solo economiche, ma anche patrimoniali e di vita sue e del suo nucleo familiare.
Si tratta di una prescrizione che coniuga l’intento di deflazione penale con le indicazioni della Corte costituzionale (sentenze n. 15 del 2020 e n. 28 del 2022) per evitare la compressione del ricorso al meccanismo sostitutivo da parte dei non abbienti, così da rispondere all’ esigenza di rendere la sostituzione della pena pecuniaria un meccanismo attivabile da chi, condannato per reati di modesto allarme sociale – attesa la sanzione prevista entro cui opera la sostituzione – prima non avrebbe potuto accedere alla pena ragguagliata, a quota fissa (euro 250 al giorno), prevista dall’art. 135 cod. pen.
Sempre nella logica individualizzante del trattamento sanzionatorio pecuniario, vi Ł anche la facoltà di concedere il pagamento rateale ai sensi dell’art. 133-ter cod. pen., anch’esso modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, con aumento del numero di rate – dai sei a sessanta (anzichØ dell’originario numero da tre a trenta), da valutarsi anche alla luce delle condizioni patrimoniali e non solo di quelle economiche – e non sono dovuti interessi sugli importi rateizzati.
Il Tribunale non ha indicato le ragioni in forza delle quali Ł pervenuto, nel caso di specie, alla determinazione del valore giornaliero della multa in euro 80,00 al giorno, attesi i criteri previsti dall’art. 54-quater della I. n. 689 del 1981
Nessuna rilevanza può essere attribuita all’omessa indicazione di dati rilevanti nella valutazione del valore giornaliero da parte del condannato (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286235).
Così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla fase di cognizione, il giudice dell’esecuzione nella determinazione ‘personalizzata’ del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva in applicazione del disposto di cui all’art. 56-quater cit. Ł obbligato ad acquisire d’ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica del condannato (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024,NOME COGNOME, Rv. 286130 01).
D’altra parte, il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. «… può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio»
Non Ł previsto nØ in capo all’imputato, in sede di cognizione, nØ in capo al condannato, nell’incidente di esecuzione promosso ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, un onere di fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche al fine di consentire al giudice di individuare il ‘valore giornaliero’ come base di calcolo ai fini della quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva. Senz’altro, le deduzioni e produzioni dell’imputato possono guidare la valutazione discrezionale del
giudice ma la loro eventuale assenza non può determinare una sorta di decadenza dal diritto di ottenere la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria congrua perchØ conforme alle reali «condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato».
La sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che quantifichi la somma dovuta, dando conto, nella motivazione, di avere tenuto conto degli indici fissati dalla norma indicata quali «le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare».
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME