Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24698 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
– Presidente –
UP – 10/06/2025 R.G.N. 11346/2025
NOME COGNOME
UP – 10/06/2025 R.G.N. 11346/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 04/08/1964 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 7 marzo 2025, confermava quella del Tribunale peloritano, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in ordine al delitto di furto di una autovettura, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
GLYPHIl primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in quanto la motivazione avrebbe richiesto all’imputato di provare la propria estraneità al delitto contestatogli, con inversione dell’onere della prova.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della pena pecuniaria sostitutiva, avendo la Corte territoriale negato la sostituzione in ragione della impossidenza dell’imputato, dimostrata anche dalla ammissione al patrocinio gratuito, ma non tenendo in conto che Ł ben possibile la rateizzazione nel pagamento della pena pecuniaria.
Il ricorso Ł stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
6. Il Pubblico ministero ha concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Il primo motivo Ł complessivamente infondato.
Per altro, il motivo, nella parte in cui, al di là della sua intestazione, lamenta un vizio di motivazione, non si confronta adeguatamente con gli argomenti spesi senza manifesta illogicità dalla Corte territoriale.
La sentenza impugnata trae la responsabilità dell’imputato da una pluralità di elementi, quali il contratto di noleggio dell’auto utilizzata dagli autori del reato per la commissione del furto, contratto sottoscritto dall’imputato; la presenza dell’autovettura noleggiata presso l’abitazione dell’imputato, a riprova dell’uso da parte dello stesso; infine, la sincronia degli spostamenti dell’auto, tratti a mezzo GPS, con quelli dell’utenza cellulare in uso ad Affronto, risultati correlati ai tempi e ai luoghi del furto.
Pertanto, la doglianza mossa in conclusione dalla Corte di appello, che afferma che l’imputato non abbia offerto una prospettazione alternativa adeguata a smentire la prova della responsabilità, non risulta integrare un’inversione dell’onere della prova, nØ tantomeno risulta corredata della necessaria forza disarticolante, essendo sostanzialmente non viziata lla motivazione nela parte della valutazione evidente che la censura doveva ‘attaccare’ la parte di motivazione in precedenza illustrata, in sØ comprovante la responsabilità penale all’esito dell’analisi degli elementi indiziari, valutati, in modo correttamente non atomistico, dalla Corte territoriale.
Il motivo Ł quindi infondato.
Quanto al secondo motivo, già proposto con l’appello, lo stesso Ł fondato, come anche rilevato dalla Procura generale di questa Corte.
A ben vedere, il rigetto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non Ł adeguatamente motivato da parte della Corte di appello: la stessa non fa buon governo dei principi in materia.
In vero già le Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 247274 – 01 rilevavano come la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sia consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), si riferisce soltanto alle pene
sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. Le Sezioni Unite chiarivano anche che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali Ł compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.
Tale orientamento Ł stato di recente, anche fronte della introduzione dell’art. 20-bis cod. pen., ribadito da Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, COGNOME, Rv. 286771 – 01, in motivazione chiarendo che il disposto dell’art. 56quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individua un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, il che permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena (conf.: N. 13845 del 2008 Rv. 239689 – 01, N. 17103 del 2016 Rv. 266639 – 01, N. 36639 del 2014 Rv. 260333 – 01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928 – 01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786 – 02).
Certamente, sussiste un orientamento di contrario avviso – cfr. Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 – 01 – per cui il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento: la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l’imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti (nello stesso senso, Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, COGNOME, Rv. 283954 – 01; conf. N. 528 del 2007 Rv. 235695 – 01, N. 39495 del 2008 Rv. 241323 – 01).
Questo Collegio aderisce invece al primo orientamento, fondato sulla pronuncia delle Sezioni Unite e ulteriormente sviluppato da Sez. 6 COGNOME, che estende la valutazione all’art. 56quater , comma 1, che prevede che la quantificazione della pena pecuniaria debba essere effettuata – in ragione del principio di proporzione, evidentemente, che determina la necessità di renderla afflittiva nella giusta misura a seconda delle condizioni economiche del reo – secondo «il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato», con un ampio divario edittale fra euro 5 ed euro 2500 per giorno.
Inoltre, il secondo comma dell’art. 56quater , richiama l’applicabilità della rateizzazione come prevista dall’art. 133ter cod. pen., quindi fino ad un massimo di sessanta rate.
Tale ‘attenzione’ del legislatore nella determinazione della pena pecuniaria in relazione alle condizioni economiche del reo, nonchØ a garantire forme di pagamento che ne assicurino la solvibilità, richiede una valutazione piø approfondita da parte del Giudice, tanto piø che l’unica ragione soggettiva ostativa prevista per tale pena sostitutiva Ł quella dell’omesso pagamento di precedente pena pecuniaria nei cinque anni antecedenti (art. 59, comma 1, lett. b), che non risulta ricorrere nel caso di specie.
Inoltre, anche per il caso dell’omesso pagamento della pena pecuniaria, o di una rata della stessa, l’art. 71 l. 24 novembre 1981 n. 689 regola la revoca e la conversione per il mancato pagamento in modo differenziato dalle altre pene sostitutive, in caso di violazione delle prescrizioni, regolate dall’art. 66 d.lgs. 689 del 1981.
Pertanto, alla luce di tali principi, spetta alla Corte di appello in sede di rinvio approfondire e attualizzare la valutazione – la sentenza qui impugnata, emessa nel 2025, si
limita a prendere atto delle condizioni reddituali risalenti però al 2021 – dando corso, se del caso, ai poteri officiosi attribuiti ex art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., e così rivalutando l’istanza difensiva alla luce dei principi citati.
Pertanto va annullata con rinvio la sentenza impugnata, dinanzi ad altra sezione della Corte di appello, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetto nel resto.
Così deciso il 10/06/2025