Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2619 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2619 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE di APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo in composizione monocratica del 18/03/2024, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza totale di cm. 21, di cui 9 di lama, occultandolo all’interno delle tasche e per l’effetto – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il quale deduce cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 4 legge n. 110 del 1975, nonché per manifesta illogicità della motivazione; segnatamente, si duole il ricorrente della mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria sostitutiva.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha considerato la invocata pena pecuniaria non coerente, con il fine rieducativo che è proprio della sanzione, oltre che con l’esigenza di elidere il pericolo di recidiva, apparendone improbabile, peraltro, il pagamento ad opera dell’imputato, che versa in precarie condizioni socio-economiche. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza.
A fronte di tali argomentazioni – scevre da vizi logici e giuridici e prive di contraddittorietà – non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizza unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando assenti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi ravvisare ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.