Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18168 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/04/1998
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; è presente l’avv. NOME COGNOME del foro di Roma, in difesa di NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna dell’imputato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificato dal giudice di primo grado, in relazione al reato di detenzione a fini di cessione di 10,80 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in ventiquattro involucri.
Per quanto qui d’interesse, avuto riguardo al motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto che l’asserito consumo di cocaina e le precarie condizioni economiche dell’imputato non garantiscono la solvibilità dello stesso, in relazione alla richiesta di sostituzione della pena e che la sostituzione aumenterebbe il rischio di commissione di altri reati.
E’ stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME affidandolo a un unico motivo con il quale si deduce la contraddittorietà della motivazione alla luce della pena effettivamente comminata in misura prossima al minimo edittale e alla limitata gravità del fatto, riqualificato ai sensi del co. 5 dell’art. 73 d.P.R. cit.
Con apposito motivo di appello si chiedeva al giudice di secondo grado di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva in forza degli artt. 20 bis, 133 e 133 bis e ter cod. pen. nonché degli artt. 53 e ss. I. n. 689/1981 che, valutate le condizioni dell’imputato si chiedeva venissero determinate in misura pari a euro 1.200 (5 euro al giorno di pena detentiva e la riduzione di un terzo della multa, per un totale di 1.600 euro di multa da pagarsi in rate da 80 euro mensili).
La motivazione posta dalla Corte a fondamento del rigetto non tiene conto della entità effettiva della pena comminata in misura prossima al minimo edittale né che la riqualificazione del reato attesta la limitata gravità del fatto. La richiesta er evidentemente funzionale alla rieducazione dell’imputato tenendolo lontano dall’ambiente carcerario data la mancata sospensione condizionale della pena.
In ogni caso non può escludersi la pena pecuniaria sostitutiva sulla presupposta insolvibilità dell’imputato a causa delle sue precarie condizioni economiche poiché tale criterio non è richiamato dall’art. 133 co. 2 n. 4 cod. pen. che richiama solo le condizioni di vita individuali, sociale e familiare del reo e non anche le condizioni economiche dello stesso.
Sono stati proposti, altresì, motivi nuovi con i quali si articola ulteriormente il motivo di ricorso, ribadendo che la richiesta non può essere rigettata solo sulla scorta delle presupposte precarie condizioni economiche dell’imputato, richiamando
la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24476 del 2010, che fissa il principio di non discriminazione tra cittadini in base alle condizioni economiche.
All’udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l’art. 20 bis del cod. pen. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”), collocandolo nel Titolo II (“Delle pene”), al Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2022.
Il citato art. 20 bis, al primo comma elenca le pene sostitutive già previste dalla legge 689 del 1981: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; nei successivi commi, la pen pecuniaria con la possibilità per il giudice di applicarla in base a una differenziazione collegata alla individuata dosimetria della pena.
Anche l’art. 58 della I. 689/1981, rubricato “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”, è stato oggetto di intervento da parte del legislatore delegato con il citato d. Igs. n. 150 del 2022 con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive ferma restando la previsione secondo cui il giudice che deve valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale».
Come questa Corte ha avuto occasione di evidenziare, le ragioni di incapienza finanziaria non possono formare ostacolo alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria che non prevede alcuna valutazione delle condizioni economiche del condannato (Sez. 2, n. 9397 del 1/2/2024, RV, 286130; Sez.1, n. 2357 del 12/10/2023, dep. 2024 Rv. 285786; Sez. 3, n. 26230 del 11/04/2018; Sez U, n. 24476 del 22/04/2010, COGNOME, RV. 247274)-
Proprio la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24476/2010 ha chiarito che «la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981 è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate in quanto la presunzione di inadempimento,
ostativa in forza del secondo comma dell’articolo citato, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata) e non alla pena pecuniaria sostitutiva che non prevede alcuna prescrizione particolare. La ratio delle pene sostitutive ha natura premiale; cerniera del sistema diventa il primo comma dell’art. 58, poiché il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello dell condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche» (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Rv. 247274).
Le Sezioni Unite hanno ulteriormente rilevato come diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione che resterebbe precluso in assoluto, con evidente disparità di trattamento, il beneficio della sostituzione della pena detentiva, norma favorevole, a coloro i quali non siano in condizioni economiche “soddisfacenti”. Ciò a fronte del fatto che proprio l’istituto della “rateizzazione” è prevista proprio al fine rendere la pena “più aderente al principio di uguaglianza”.
Questo Collegio, consapevole della presenza di pronunce di senso contrario (Sez. 5 n. 44402 del 10/10/2022, Rv. 283954 -01), non intende discostarsi dal principio sancito dalle Sezioni Unite e da altre pronunce nel solco del dictum del massimo consesso di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, COGNOME, Rv. 281928; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266639; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333), rimasto invariato anche a seguito dell’intervento della revisione della disciplina per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare «Per un verso l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 è rimasto invariato nella parte in cui preclude la sostituzione della pena detentiva nei soli casi in cui «sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute dal condannato» (prescrizioni che non esistono per le pene pecuniarie, come osservato nella sentenza COGNOME); per altro verso, il nuovo regime in tema di pene sostitutive favorisce la scelta delle misure meno afflittive (il comma 3 del citato articolo 58 dispone che «quando applica la semilibertà e la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria»). Inoltre, il nuovo art. 56-quater inserito dal “decreto Cartabia” prevede che, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, «il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria,
tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare» (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Rv.
286130- 01; Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Rv. 286771 – 01). Proprio la possibilità di determinare il valore giornaliero in termini esigui costituisce un
segnale di favore per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
4. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio limitatamente al punto inerente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sostituzione della pena detentiva e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma.
Deciso il 28 marzo 2025