Pena Pecuniaria Sostitutiva: Quando l’Indigenza Può Giustificarne il Diniego
L’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva rappresenta un importante strumento per evitare il carcere in caso di reati minori, trasformando una pena detentiva breve in una sanzione economica. Tuttavia, cosa accade quando l’imputato si trova in condizioni economiche disagiate? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che la mera indigenza non è sufficiente per ottenere il beneficio se il giudice prevede l’incapacità del reo di adempiere al pagamento. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di una Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la richiesta di applicare una pena pecuniaria sostitutiva in luogo di una pena detentiva. La motivazione del diniego si fondava sulle precarie condizioni economiche dell’imputato, dalle quali il giudice di secondo grado aveva desunto la sua futura insolvibilità.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha contestato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la motivazione fosse errata e in contrasto con i principi di legge, poiché basata unicamente sulla sua condizione di difficoltà economica.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione del giudice d’appello è pienamente legittima e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra la condizione attuale di indigenza e la prognosi sulla futura capacità di adempimento. La Corte ha chiarito che il giudice ha il potere di rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva quando, sulla base di elementi di fatto, formula un giudizio negativo sulla solvibilità del reo.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente desunto l’incapacità dell’imputato di far fronte al pagamento della sanzione da un elemento concreto e oggettivo: l’ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato. Questo fatto, secondo la Cassazione, costituisce un valido indizio per formulare una prognosi negativa sulla capacità di adempimento, rendendo il diniego della sanzione sostitutiva una scelta motivata e non una violazione di legge.
Il principio affermato è che il beneficio non può essere concesso se si trasforma in un mero simulacro, privo di effettiva capacità sanzionatoria a causa della certa impossibilità del condannato di pagare la somma dovuta.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica. La concessione della pena pecuniaria sostitutiva non è un diritto automatico per chi si trova in difficoltà economiche, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice sulla reale possibilità che la sanzione venga effettivamente pagata.
Le implicazioni sono chiare:
1. Valutazione Prognostica: Il giudice non si limita a fotografare lo stato economico attuale dell’imputato, ma deve formulare una previsione sulla sua capacità futura di pagare.
2. Rilevanza del Patrocinio a Spese dello Stato: L’ammissione a tale beneficio è un forte indicatore, sebbene non una prova assoluta, dell’incapacità di adempiere a un’obbligazione pecuniaria, e può legittimamente fondare un diniego.
3. Effettività della Pena: La decisione mira a garantire che la pena, anche se di natura economica, mantenga la sua funzione sanzionatoria e non sia svuotata di significato da una palese impossibilità di esecuzione.
In conclusione, questa pronuncia consolida l’idea che l’accesso alle pene sostitutive richiede una valutazione complessiva della persona del reo, inclusa la sua affidabilità economica, per assicurare che la giustizia sia non solo equa, ma anche efficace.
Un giudice può negare la pena pecuniaria sostitutiva a una persona in difficoltà economiche?
Sì, il giudice può negare il beneficio se, sulla base di elementi concreti, formula una prognosi negativa sulla capacità della persona di pagare effettivamente la sanzione pecuniaria.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato impedisce automaticamente di ottenere la pena pecuniaria sostitutiva?
No, non automaticamente. Tuttavia, secondo la Corte, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è un elemento di fatto significativo da cui il giudice può legittimamente desumere l’incapacità dell’imputato di pagare la pena, giustificandone così il diniego.
Qual è il criterio fondamentale che guida il giudice nel concedere o negare la pena pecuniaria sostitutiva in questi casi?
Il criterio fondamentale non è la semplice condizione economica attuale dell’imputato, ma la prognosi del giudice sulla sua futura capacità di adempiere all’obbligazione di pagamento derivante dalla conversione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 02/05/1999
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avendo il giudice di appello motivato sulla base delle sole condizioni economiche dell’imputato, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione dell sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 – 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, COGNOME, Rv. 283954 – 01; Sez. 3, n. 39495 del 19/09/2008, Diop, Rv. 241323 – 01); pertanto, nel caso di specie, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nel diniego, da parte del giudice di appello, di riconoscere la pena pecuniaria sostitutiva, in quanto trattasi di un giudizio basato su una prognosi negativa in ordine al pagamento della somma derivante dalla conversione del valore della pena, avendo desunto la Corte territoriale l’incapacità dell’imputato dalla circostanza per la quale lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.