Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3454 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di COGNOME nato il 07/06/1998 in Albania avverso la sentenza del 13/06/2024 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME
la pena finale di 2 anni di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria pari ad euro 3650 di multa.
Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981 rilevando l’illegale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, perché oltre i limiti fissati dall’art. 20-bis cod. pen., consentita esclusivamente per pene detentive non superiori ad un anno.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in assenza di richiesta di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Premessa l’ammissibilità del ricorso, stante la censura sull’illegalità della pena in quanto diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Sebastjano COGNOME tre anni di reclusione, per i delitti contestati ai capi A (art. 337 cod. pen.), B (art. 635 secondo comma, n. 1 cod. pen.) e C (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale di due anni di reclusione, sostituita su richiesta delle parti, nella pena pecuniaria di euro 3.650 di multa – pari ad euro 5 per 730 giorni di reclusione – in violazione dell’art. 20-bis cod. pen.
Detta disposizione, infatti, prevede, all’ultimo comma che «la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a un anno».
Nella specie, dunque, la pena è illegale, nei termini indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264857) in quanto supera la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva (Sez. 6, n. 45903 del 25/10/2023, COGNOME, Rv. 285451).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso l’8 gennaio 2025
La Consigliera estensora
Présidente