Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3454 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 13/06/2024 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME *AVV_NOTAIO*COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME
la pena finale di 2 anni di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria pari ad euro 3650 di multa.
Con un unico motivo di ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981 rilevando l’illegale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, perché oltre i limiti fissati dall’art. 20-bis cod. pen., consentita esclusivamente per pene detentive non superiori ad un anno.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in assenza di richiesta di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
Premessa l’ammissibilità del ricorso, stante la censura sull’illegalità della pena in quanto diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a NOME COGNOME tre anni di reclusione, per i delitti contestati ai capi A (art. 337 cod. pen.), B (art. 635 secondo comma, n. 1 cod. pen.) e C (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale di due anni di reclusione, sostituita su richiesta delle parti, nella pena pecuniaria di euro 3.650 di multa – pari ad euro 5 per 730 giorni di reclusione – in violazione dell’art. 20-bis cod. pen.
Detta disposizione, infatti, prevede, all’ultimo comma che «la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a un anno».
Nella specie, dunque, la pena è illegale, nei termini indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264857) in quanto supera la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva (Sez. 6, n. 45903 del 25/10/2023, COGNOME, Rv. 285451).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso l’8 gennaio 2025
La AVV_NOTAIO estensora
Présidente