Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 21 ottobre 2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 31 gennaio 2017, sostituiva la pena detentiva di mese 1 e giorni 10 allo stesso inflitta in relazione al delitto di ricettazione, con la pena pecuniaria di (: 10.100.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale quanto al criterio di conversior e utilizzato dal giudic appello che doveva essere rivisto alla luce di quanto previsto dall’art. 459 comma 1 bis cod.proc.pen. e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.28 dell’i febbraio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Infatti, se è vero che, come rilevato dalla difesa, a seguito della pronuncia della C Costituzionale n.28 del 2022 il criterio di ragguaglio della pena detentiva alla sanzione sostitu
corrispondente è stato rivisto nella misura di un minimo di C 7.5 e non più di C 250 in ragio della irragionevolezza di tale misura, la sanzione inflitta dal giudice di appello a t sostituzione rientra nella forbice edittale tra minimo e massimo. Ne deriva pertanto afferma che la pena irrogata non è illegale ma semplicemente superiore al minimo, nella misura di circa il triplo, in assenza di adeguata motivazione. E tuttavia il vizio di motivazione determinazione della pena non risulta denunciato con il ricorso proposto ove si contesta soltanto, l’errata applicazione della legge penale che, per le ragioni esposte, non sussi essendosi comunque il giudice determinato all’interno della forbice edittale.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 settembre 2023