Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24342 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/06/2025
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 14 maggio 2017, pena irrogatagli, con la diminuente del rito abbreviato, con sentenza del 20 maggio 2019 dal Tribunale di Catania.
2.Con unico motivo di ricorso NOME NOME COGNOME denuncia erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 53 e ss. della I. n.689 del 24 novembre 1981 e ss. mod.) e vizio di apparenza della motivazione per la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva. La Corte di merito ha respinto la richiesta dell’imputato perché non era stata rilasciata la procura speciale al difensore e perché genericamente richiesta. Sostiene il ricorrente che, ai fini dell’applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, neppure le modifiche introdotte con il d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 richiedono l’allegazione della procura speciale. L’ampiezza di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, che non richiede particolare accertamento sull’elemento soggettivo, rende, inoltre, inconferente – e, quindi, apparente la motivazione della sentenza impugnata- il rilievo di genericità della richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Sussiste, in primo luogo, il denunciato vizio di violazione di legge poiché la dedotta assenza di procura speciale non costituisce elemento preclusivo per escludere l’applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva richiesta dalla difesa dell’imputato: la procura speciale od il consenso personale dell’imputato sono richiesti soltanto per le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 58 L. 689/81 come riformulato dal c.d. correttivo Cartabia (d. Igs. n. 31 del 19 marzo 2024).
Poiché nel caso in esame la pena inflitta è quellafiési otto di reclusione risulta, in astratto, applicabile la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., richiesta con i motivi di appello, e, pertanto, non rileva la mancanza di procura speciale.
Apodittica e meramente assertiva, tenuto conto della pena in concreto applicata e dell’assenza di elementi che, in sede di determinazione della pena, il giudice di merito abbia individuato come elementi suscettibili di essere valutati per esprimere un giudizio di pericolosità sociale, è la motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui ritiene generica la richiesta dell’imputato, formulata con i motivi di appello.
Va, infatti, ricordato che il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali ai quali la Corte di appello ha fatto generico riferimento motivando il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Ne consegue che, in tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell’imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 95 d. Igs. n. 150 cit., come nel caso in esame, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. sia ai fin determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. Igs. n. 150 cit. ,dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 20 -bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limit edittali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006).
Orbene, proprio l’applicazione dei sopra esposti principi, deve portare ad affermare la fondatezza del motivo di ricorso anche nella parte in cui il ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente sul diniego di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva poichè l’imputato era stato condannato al minimo della pena e, quindi, sulla base di un trattamento punitivo che non appare ex se ostativo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva tenuto conto che il giudice, in caso di diniego, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062).
3.Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alla applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, tenuto conto che il reato non è prescritto perché al termine massimo di prescrizione occorre aggiungere 266 giorni di sospensione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della pena pecuniaria sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della
Corte di appello di Catania
Così deciso il 16 giugno 2025.