Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9292 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il 23/04/1992
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Palermo con la sentenza emessa in data 11 settembre 2029 confermava la condanna di NOME NOME alla pena di mesi dieci di arresto per il reato di cui all’art. 73 D.Igs. n. 159/2011, pronunciata dal Tribunale di Palermo.
L’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione applicatagli dal Tribunale di Palermo, si poneva alla guida del veicolo Piaggio Beverly, nonostante fosse sprovvisto della patente di guida.
Avverso tale provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando /con il primo motivo /violazione dell’art. 73 D.Igs. 159/2011 e vizio di motivazione circa la circostanza che il veicolo condotto dal NOME necessitasse della patente di guida, e circa la consapevolezza dell’imputato di tale circostanza.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 54 cod. pen. e correlativo vizio di motivazione relativamente all’esclusione della scriminante invocata, affermata in ragione del fatto che lo stato di necessità riguardava degli animali e non degli esseri umani.
Il ricorrente rileva come l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sia nel senso di alzare il livello di tutela della salute e del benessere degli animali, qualificati come esseri senzienti e come, dunque, il diritto alla loro tutela dovrebbe portare ad affermare la sussistenza dello stato di necessità, quanto meno sotto il profilo putativo, al fine di curarli e/o di garantire loro il diritto alla vita e alla s
2.2 Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 53-56 L. 689/1981 e vizio di motivazione.
Avrebbe errato la Corte di Appello nel non ritenere convertibile la pena detentiva in sanzione pecuniaria sostituiva in ragione della sussistenza di un precedente specifico, che impediva la formulazione di un giudizio prognostico positivo.
A parere del ricorrente tale affermazione sarebbe apodittica, non costituendo la presenza di un precedente, in sé, condizione ostativa alla sostituzione della pena detentiva.
Il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1 II primo motivo di ricorso è infondato.
È del tutto condivisibile il richiamo fatto dal ricorrente all’insegnamento di questa Corte secondo il quale non integra gli estremi del reato di cui all’art. 73 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo. (Sez. 1 , n. 6752 del 19/11/2018, Rv. 274803), ma tale principio non deve essere applicato nel caso in esame poiché, come evidenziato dai giudici del merito, NOME era alla guida di un veicolo di cilindrata 300 c.c., che, dunque, non poteva essere qualificato come ciclomotore.
Il provvedimento impugnato si misurava anche con l’argomentazione difensiva della non conoscenza, né conoscibilità da parte del conducente della natura del veicolo, concludendo per l’infondatezza della medesima, in ragione del fatto che, essendo il veicolo provvisto di marce, era all’evidenza qualcosa di diverso da un ciclomotore.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 54 cod. pen., come rilevato dai giudici di merito, opera, per espressa previsione normativa, solo nel caso di necessità di salvare se stessi od altri dal pericolo di un danno grave alla persona e dunque delimita in maniera del tutto netta ed inequivoca l’ambito di operatività della scriminate al pericolo cui possa essere soggetto un individuo.
In questo senso sono le pronunce di questa Corte che qui si richiamano e ribadiscono, secondo cui l’esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) postula che l’azione sia indotta da un pericolo imminente di un danno grave alla persona e non può essere invocata per escludere la punibilità per colui che uccide animali appartenenti a specie protette allo scopo di tutelare la vita di altro animale appartenente a specie protetta e utilizzato come richiamo. (Sez. 1, Sentenza n. 26103 del 07/06/2005 Rv. 231899).
L’impugnato provvedimento ha poi sottolineato come in ogni caso, anche a volere ritenere operante la suddetta scriminante, non ne ricorrerebbero gli estremi, poiché l’imputato non ha dimostrato che non fosse possibile ricorrere a soluzioni alternative e rispettose della legge, quale l’utilizzo dei mezzi pubblici e/o il ricorso all’ausilio di terzi, per occuparsi dei conigli.
1.3 È fondato il terzo motivo di ricorso.
L’impugnato provvedimento ha negato la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria in ragione unicamente del precedente specifico che osta alla formulazione di una prognosi positiva circa la efficacia rieducativa di una pena differente dalla pena detentiva.
L’art. 58 L. 689/1981, come integrato e sostituito dall’art. 71 D. Lgs. 150/2022, consegna al giudice la discrezionalità di operare la sostituzione allorquando le pene sostitutive risultino più idonee alla rieducazione del condannato e allorquando assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria), non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024 Rv. 287062).
È stato precisato in altra pronuncia, Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006, che deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio e ciò perché, il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58 L. 689/81 come riformulato, va letto in stretta connessione con il successivo art. 59 cit., che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti.
La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è invece quella dettata dall’art. 58 primo comma cit. secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando: 1) non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati; 2) sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Così che, ai fini della esclusione, si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi.
Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione di tale principio, esprimendo solo in ragione del precedente specifico una prognosi negativa circa la pericolosità qualificata dell’imputato e sulla impossibilità di una pena pecuniaria di prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.
4. L’impugnato provvedimento deve quindi essere annullato limitatamente al diniego di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, con rigetto nel resto del ricorso.
PQM
annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente