Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18 settembre 2023 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena pecuniaria; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO nelle quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna del locale Tribunale nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di evasione sostituendo la pena detentiva inflitta, pari a mesi 8 di reclusione, con la pena pecuniaria pari ad euro 18.000 di multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico motivo di ricorso per violazione dell’art. 54quater I. n. 689 del 1981 per avere calcolato la pena pecuniaria sostitutiva senza svolgere alcun doveroso approfondimento istruttorio circa le condizioni economiche dell’imputato, secondo i criteri indicati dalla norma, e ancorando la motivazione all’ estrema gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 54-quater («Pena pecuniaria sostitutiva») della I. n. 689 del 1981 è stato introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. d), del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 e stabilisce che la pena detentiva di un anno applicata all’imputato possa essere sostituita con quella pecuniaria secondo un sistema di quote giornaliere, già introdotto nel nostro ordinamento in riferimento alle sanzioni sostitutive con la I. n. 134/2003.
La commisurazione del «valore giornaliero», stabilita dal giudice entro una forbice compresa tra C 5 ed C 2.500 al giorno, dimostra che essa può essere fissata anche in termini assai esigui, proprio per favorire i non abbienti e deve essere calibrata sulle esigenze del condannato, cioè tenendo conto delle complessive condizioni non solo economiche, ma anche patrimoniali e di vita sue e del suo nucleo familiare.
Si tratta di una prescrizione che coniuga l’intento di deflazione penale con le indicazioni della Corte costituzionale (sentt. nn. 15 del 2020 e 28 del 2022) per evitare la compressione del ricorso al meccanismo sostitutivo da parte dei non abbienti, così da rispondere all’ esigenza di rendere la sostituzione della pena pecuniaria un meccanismo attivabile da chi, condannato per reati di modesto allarme sociale – attesa la sanzione prevista entro cui opera la sostituzione – prima non avrebbe potuto accedere alla pena ragguagliata, a quota fissa (C 250 al giorno), prevista dall’art. 135 cod. pen.
Sempre nella logica individualizzante del trattamento sanzionatori pecuniario, vi è anche la facoltà di concedere il pagamento rateale ai sensi del 133-ter cod. pen., anch’esso modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022, con aume del numero di rate – dai sei a sessanta (anziché dell’originario numero da trenta), da valutarsi anche alla luce delle condizioni patrimoniali e non s quelle economiche – e non sono dovuti interessi sugli importi rateizzati.
La Corte di appello non ha indicato le ragioni in forza delle qua pervenuta, nel caso di specie, alla determinazione del valore giornaliero d multa in C 75 al giorno, attesi i criteri previsti dall’art. 54-quater della I. n. 689 del 1981, pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che quantifichi la somma dovuta dando conto, nella motivazione, di aver tenuto conto degli indici fissati dalla norma indicata quali «le comples condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucl familiare» (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235), anche al luce del disposto di cui all’ art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9 01/02/2024, NOME COGNOME, Rv. 286130).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alle pene sostitutive e rinv per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso il 5 luglio 2024
La AVV_NOTAIO estensora
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Il Preidnte