Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41837 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41837 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CITTIGLIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione di cartella esattoriale (atto dell’RAGIONE_SOCIALE, notificato il 01/10/2021, avente ad oggetto la somma di euro 12.186,48) formulata da NOME COGNOME, soggetto condannato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 23/01/2020 (pronuncia passata in giudicato il 11/03/2021), alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
1.1. In precedenza era stato emesso, nei confronti di NOMENOME NOME di esecuzione del 07/05/2021, a mezzo del quale – previa detrazione del presofferto cautelare – era stata disposta la carcerazione per l’espiazione della residua pena, pari ad anni tre, mesi otto e giorni sedici di reclusione; tale NOME di carcerazion era stato contestualmente sospeso, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Con ordinanza del 08/02/2022, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE aveva poi ammesso il ricorrente alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
1.2. L’ordinanza impugnata, dunque, valorizza la mancata previsione normativa di una tutela preventiva cautelare, in favore del condannato che si trovi affidato in prova al servizio sociale, ovvero di colui che – essendo sottoposto al regime di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – aspiri alla concessione della misura alternativa dell’affidamento; sarebbe disciplinata, invece, la sola estinzione della pena pecuniaria al termine dell’esecuzione della suddetta misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, dodicesimo comma, Legge 26 luglio 1975, n. 354, al ricorrere di presupposti che diverranno concretamente valutabili esclusivamente all’esito dell’espiazione, non essendo – al momento – formulabile una prognosi anticipata, circa la positiva conclusione della prova.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod proc. pen. e mediante il quale vengono denunciate la mancanza di motivazione, nonché l’inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, rilevanti a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. e, infine, l’erron applicazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il difetto di valutazione, in ordi all’andamento della misura alternativa. L’affidamento in prova mira ad agevolare il rientro nella società del condannato, il quale versi in disagiate condizio economiche ed abbia dato prova dell’esistenza di una concreta volontà di recupero
sociale; erra il Tribunale di sorveglianza di Brescia, quindi, nel ritenere che l’istan possa maturare il diritto all’estinzione della pena pecuniaria, in via esclusiva, a termine dell’esecuzione della misura alternativa. Si sarebbe dovuta considerare, peraltro, la regolare condotta serbata dal soggetto durante il primo periodo di affidamento in prova. E del resto, non viene invocata l’estinzione anticipata, bensì la mera sospensione della pena pecuniaria, posticipandosi ad epoca futura – in tal modo – ogni valutazione definitiva, inerente ad una verosimile declaratoria di estinzione della sanzione. In tale momento, però, tale diritto non potrà essere più attuabile, dato che la cartella esattoriale sarà divenuta definitiva; ciò concretizzer una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri condannati, le cui pratiche siano state trattate con minore celerità. Anche ipotizzando un esito negativo della prova, il credito comunque non subirebbe il riflesso dei termini di prescrizione, ai sensi dell’art. 660, comma 10, cod. proc. pen. Nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, il soggetto verrebbe attinto da altra sanzione penale, con conseguenze viepiù negative sotto il profilo sanzionatorio.
In definitiva, il ricorrente lamenta una errata interpretazione della legge penale, nonché una mancanza di motivazione, in NOME tanto al comportamento posto in essere, quanto all’applicazione del principio del favor rei. Tale vizio motivazionale si pone in diretta derivazione, rispetto all’omesso esame del percorso rieducativo effettuato dall’istante.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L’art. 47 Ord. pen. non prevede la possibilità di formulare una prognosi anticipata, in NOME alla positiva conclusione della prova. L’interpretazione della norma fornita dal Tribunale di sorveglianza si appalesa legittima e condivisibile, in quanto la sospensione della cartella di pagamento non può trovare applicazione con riguardo alla pena pecuniaria, il cui pagamento non è ostativo al conseguimento dei risultati del programma terapeutico e socio-riabilitativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. prevede che, in caso di esito positivo della prova disposta dal Tribunale di sorveglianza, in ossequio al dettato del primo comma della medesima disposizione normativa, determinante l’estinzione della pena detentiva sostituita, lo stesso giudice della sorveglianza allorquando l’interessato versi in disagiate condizioni economiche – possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (che sia stata inflitta unitamente alla
pena detentiva estinta) che risulti non ancora riscossa. Tale disposizione, da raccordare al precetto contenuto nell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nella parte relativa alla valutazione, in NOME all’esito dell’affidamento in prova servizio sociale), riserva al Tribunale di sorveglianza una competenza di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione di pena pecuniaria, inflitta a persona che si trovi in disagiate condizioni economiche, unitamente a pena detentiva, sostituita dall’affidamento in prova al servizio sociale dallo stesso Tribunale ed il cui esito sia stato di segno positivo.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito come non sussistano ostacoli di carattere sistematico o logico, nell’ammettere che la decisione di estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, Legge 356 del 1975 possa essere oggetto di una anticipazione giudiziale, di natura cautelare, attraverso l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione di tale pena. In caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a una pena pecuniaria – allorquando il condannato sia stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale – è riservata al Tribunale di sorveglianza, piuttosto che al giudic dell’esecuzione, la competenza a decidere in NOME all’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria; viene infatti in rilievo, in tal caso, un anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma 12, Ord. pen., che l’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, riserva alla competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 54626 del 24/10/2018, mm.; Sez. 1, n. 25209 del 7/05/2021, n.nn.; Sez. 1, n. 21544 del 27/04/2021, n.m.).
In presenza di una istanza finalizzata all’adozione di un provvedimento di tipo anticipatorio e cautelare, pertanto, qualsivoglia determinazione in merito «secondo i principi generali in materia cautelare operanti anche nell’ambito dell’esecuzione penale (in assenza di previsioni di segno contrario), non può che essere rimessa allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento definitivo i cui effetti alla stregua di quanto prospettato dovrebbero essere salvaguardati, essendo tale giudice quello al quale resta attribuita durante il procedimento la conoscenza del percorso trattamentale compiuto in funzione del giudizio finale sull’esito della misura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 18720 del 12 dicembre 2017, dep. 2018, Albertin, Rv. 273121; si vedano anche Sez. 1, n. 1904 del 24/05/2023, Utani Valencia, n.m. e Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276388).
2.2. Una conferma logico-sistematica, in NOME alla correttezza del principio enunciato negli arresti sopra richiamati, si rinviene nella disposizione dell’art. 90, comma 1, penultimo periodo, L. Stup., laddove si prevede che “il Tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizion
economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”. Trattasi, in sostanza, di un principio di valenza generale, immanente al sistema.
2.3. Non vi è chi non rilevi, peraltro, come l’esercizio del sopra enunciato potere cautelare – quale conseguenza diretta della competenza a decidere in via definitiva, circa l’esito della misura alternativa – postuli che una misura alternativ sia già in corso di esecuzione. Ciò anche in considerazione del fatto che il presupposto del potere cautelare non può che essere una prognosi favorevole, circa la conclusione della misura, previsione che è naturalmente preclusa, allorquando l’organo competente non sia ancora in grado di stabilire – nel corso del relativo iter procedurale – se essa verrà concessa.
2.4. Ed invero, quando nel caso concreto non sussistano i presupposti normativi, perché si possa concedere l’affidamento in prova al servizio sociale, o magari, quando il percorso dell’esecuzione di tale misura alternativa alla detenzione conduca alla formulazione di una prognosi di segno negativo, in riferimento al relativo esito, non sarà possibile accordare alcuna tutela di natura cautelare e anticipatoria, rispetto agli effetti estintivi della pena pecuniaria, c conseguono esclusivamente all’esito positivo della prova. Ad analoghe conclusioni – sotto diverso punto di vista – dovrà giungersi, laddove non sia riscontrabile il requisito RAGIONE_SOCIALE “disagiate condizioni economiche” del condannato, da porre necessariamente in rapporto alla concreta misura della pena pecuniaria da eseguire. Trattasi, però, di valutazioni rigorosamente attinenti al merito, che si collocano evidentemente “a valle”, rispetto al preliminare profilo della astratta ammissibilità dell’istituto.
Laddove sia già in corso un affidamento in prova, in conclusione, deve essere pacificamente ammessa la teorica possibilità di adottare l’invocato provvedimento di sospensione; tanto ciò’lvero, che è stato spesso affrontato un tema diverso e, in qualche modo, successivo, costituito come detto dalla attribuzione della competenza a decidere, in NOME a tale tipologia di istanza. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia – nella concreta vicenda – avrebbe allora in ipotesi potuto, all’esito della valutazione nel merito, decidere di disattendere o di accogliere l’istanza di sospensiva; l’errore di diritto, però, è rappresentato da limitarsi ad affermare l’inesistenza stessa dell’istituto richiamato.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata dovrà essere annullata e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Brescia, che procederà a nuovo esame attenendosi ai sopra richiamati principi, ovviamente impregiudicati gli esiti.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d sorveglianza di Brescia. Così deciso in Roma, il 09 giugno 2023.