Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42676 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza di Trento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Trento, pronunciando sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria proposta da NOME, sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale e condannato con sentenza del 6 dicembre 2021 del Tribunale di Brescia, ha rigettato la richiesta.
La domanda aveva ad oggetto la pena pecuniaria di 13.050 euro di multa della quale è stata chiesta la sospensione nelle more della declaratoria di estinzione della pena detentiva, suscettibile di estendersi a quella pecuniaria nel caso di esito positivo della misura alternativa, sussistendo dimostrate condizioni economiche disagiate dell’interessato (art. 47, comma dodici, ord. pen.).
Il Tribunale ha escluso la propria competenza a pronunciare sulla domanda in assenza di una norma attributiva della relativa competenza al giudice adito.
Inoltre, ha evidenziato che l’istante non aveva ancora concluso l’esecuzione della misura alternativa e, quindi, non aveva ancora maturato il diritto all’estinzione della pena detentiva e, dunque, della pena pecuniaria.
La posizione soggettiva del condannato è stata quindi qualificata in termini di mera aspettativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla negata competenza (da ritenersi, invece, funzionale ed esclusiva) del Tribunale di sorveglianza a provvedere sulle richieste avanzate dal condannato in pendenza dell’esecuzione della misura alternativa.
Secondo il ricorrente, l’assunto in base al quale non esisterebbe nell’ordinamento una norma attributiva del potere di disporre la sospensione della pena pecuniaria in attesa dell’esito dell’affidamento in prova sarebbe privo di fondamento.
In particolare, l’art. 47, comma dodici, ord. pen. attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a provvedere sulla domanda di estinzione della pena pecuniaria nel caso di esito positivo della prova e nei confronti di interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche.
Inoltre, anche la formulazione «aperta» dell’art. 678 cod. proc. pen. quanto alla parte relativa alle attribuzioni del Tribunale di sorveglianza, depone nel senso dell’esistenza di una competenza esclusiva e inderogabile del medesimo Tribunale a provvedere sull’esecuzione della misura alternativa e della pena pecuniaria.
Conseguentemente, in conformità ai precedenti di questa Corte espressamente richiamati, le decisioni di merito e quelle cautelari, sul punto, spettano al Tribunale di sorveglianza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito l’erronea applicazione, la violazione di legge e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare invocata.
La tesi, pure evidenziata nel provvedimento impugnato, secondo cui non vi sarebbe un interesse del condannato alla richiesta della sospensione della pena pecuniaria in pendenza dell’esecuzione della misura alternativa, è contraddetta, nel caso di specie, dalla circostanza che, dopo essere stato ammesso alla misura alternativa, il condannato è stato destinatario della richiesta di pagamento della pena pecuniaria.
L’interesse, quindi, va rapportato al momento in cui è stato richiesto il pagamento della pena pecuniaria, non a quello di cessazione dell’affidamento, ossia a quello in cui dovrà essere deciso l’esito dello stesso.
Infatti, con riguardo al momento della richiesta, il ricorrente ha dimostrato l’esistenza delle condizioni di impossibilità di fare fronte al pagamento della pena pecuniaria.
Sul punto, è stata eccepita la contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale secondo cui le condizioni economiche del ricorrente potrebbero modificarsi nel corso del tempo.
Le ragioni di credito, peraltro, sono salvaguardate, in ogni caso, dal carattere temporaneo e interlocutorio del provvedimento di sospensione che verrebbe, comunque, meno nel caso di esito negativo dell’affidamento in prova, in quanto l’effetto estintivo di cui all’art. 47, comma dodici, ord. pen. è connesso al risultato positivo della misura alternativa.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La motivazione con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trento è pervenuta al rigetto dell’istanza del condannato si fonda sulla rilevata incompetenza del giudice adito e sulla carenza di interesse alla richiesta di sospensione della esecuzione della pena pecuniaria in pendenza della misura
alternativa dell’affidamento in prova che, in teoria, potrebbe anche avere un esito negativo.
L’oggetto della richiesta, pertanto, si fonderebbe su una mera aspettativa. Entrambe le ragioni della decisione sono errate.
2.1. In primo luogo va assicurata continuità all’orientamento secondo cui «in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma dodici, ord. pen.» (Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276388; conforme Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, Albertin, Rv. 273121).
L’art. 47, comma dodici, ord. pen., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che «l’esito del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si tro in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata riscossa».
Si tratta di disposizione che assegna al tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a conoscere della domanda di estinzione della pena pecuniaria nei confronti di persona che si trova in disagiate condizioni economiche unitamente alla pena detentiva sostituita dall’affidamento in prova al servizio sociale il cui esito sia stato positivo.
In sostanza, la consolidata giurisprudenza di questa Corte assegna la competenza a decidere sulla domanda cautelare allo stesso giudice competente a decidere per il merito, essendo inammissibile una divaricazione delle attribuzioni di natura cautelare rispetto a quelle di cognizione piena.
Nessun dubbio, peraltro, può sorgere secondo la giurisprudenza indicata, in ordine all’ammissibilità dell’istanza cautelare in assenza di prognosi negative sull’esito della prova e una volta riscontrate le disagiate condizioni economiche.
2.2. Tale considerazione, qui condivisa, espressamente svolta da Sez. 1, n. 12775 del 2019 cit., consente di ritenere fondato anche il secondo motivo con il quale è stata censurata la decisione nella parte in cui ha qua ificato come mera aspettativa la posizione del condannato che ha formulato l’istanza di sospensione.
La tesi del Tribunale di sorveglianza, infatti, rischia di porre sostanzialmente nel vuoto, in termini assoluti, la tutela pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte.
Invero, come correttamente segnalato dal ricorrente, l’interesse alla pronuncia sulla sospensione va valutato con riguardo al momento della richiesta di pagamento, non dell’esito della messa alla prova.
Nel caso di specie, l’ammissione alla prova è stata disposta con ordinanza del 22 novembre 2022 successiva alla notifica della cartella esattoriale contenente l’intimazione al pagamento della pena pecuniaria.
Pertanto, al momento della proposizione dell’istanza di sospensione in data 29 novembre 2022, esistevano sia l’ammissione alla prova che la richiesta di pagamento.
Conseguentemente esisteva anche l’interesse alla pronuncia sull’istanza cautelare.
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trento che, ferma restando l’autonomia del giudizio sul merito della questione devoluta, si atterrà ai principi di diritto sopra illustrati.
P.Q.M’
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud zio al Tribunale di sorveglianza di Trento.
Così deciso il 14/09/2023