Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40814 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40814 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Catania del 27/09/2022 che aveva confermat la condanna di COGNOME per il reato di ricettazione (riconosciuta l’ipotesi atte escludendo la contestata recidiva.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nel corso della discussione inna alla Corte di appello era stata invocata la causa di non punibilità di cui all 131-bis cod. pen., ma la richiesta era stata del tutto ignorata.
1.2. Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva errato n determinazione della pena, avendo riconosciuto l’ipotesi attenuata di c secondo comma dell’art. 648 cod. pen., in quanto la pena pecuniaria era s applicata oltre il massimo previsto dalla citata norma
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato soltanto quanto al secondo motivo di ricorso.
1.1 Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constat potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 852 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che dal verbale dell’udienza del 23 settemb 2022 tenutasi in Corte di appello risulta che il difensore aveva ch “l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in sub l’applicazione di cause di proscioglimento”, formula generica nella quale non ritenersi compresa anche la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod non essendovi altra specificazione, era in quella sede che il difensore av dovuto puntualizzare, in modo che risultasse dal verbale, la specifica richies
Pertanto, non risultando che alla Corte di appello sia stata proposta richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il motivo è inammissi quanto, alla luce dell’art.609, comma 2, cod. proc .pen., non possono es dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla su cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e gr giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza ( 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/201
COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, COGNOME, non mass.). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame o, nel caso in esame, fino al momento delle conclusioni.
1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, posto che nella formulazione dell’art. 648 cod. pen. vigente all’epoca dei fatti, la pena pecuniaria era prevista nel massimo in C 516,00: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., co rideternninazione della pena pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 100,00 di multa Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/09/2023