Pena Pecuniaria per Percosse: La Cassazione Fissa i Paletti
Quando una sanzione pecuniaria per il reato di percosse è considerata giusta? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un chiarimento fondamentale sui limiti di competenza del Giudice di Pace, ribadendo i criteri per la determinazione della pena pecuniaria per percosse. Questa decisione sottolinea l’importanza di conoscere le specifiche normative che regolano i reati minori, le cui conseguenze possono comunque essere significative per il cittadino.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di una città italiana, che aveva condannato un individuo al pagamento di una multa di 800 euro per il reato di percosse. Ritenendo la quantificazione della pena errata e sproporzionata, l’imputato decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si basava esclusivamente sulla presunta erroneità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice.
L’Analisi della Cassazione sulla Pena Pecuniaria per Percosse
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, giudicandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 52, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, che disciplina la competenza penale del Giudice di Pace.
La norma stabilisce che, per i reati puniti con la pena della reclusione o dell’arresto in alternativa a quella della multa o dell’ammenda (come nel caso del reato di percosse), il Giudice di Pace applica la pena pecuniaria della specie corrispondente, ma con un range specifico: da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.582 euro.
La sanzione di 800 euro inflitta dal Giudice di Pace, quindi, si collocava ampiamente all’interno di questa forbice legale. Di fronte a questa chiara disposizione normativa, il motivo di ricorso dell’imputato è apparso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando come l’errata quantificazione del trattamento sanzionatorio, dedotta dal ricorrente, fosse palesemente smentita dalla normativa di riferimento. Non vi era alcun errore di diritto nell’operato del Giudice di Pace, che si era attenuto scrupolosamente ai limiti edittali previsti per il reato contestato. La manifesta infondatezza del ricorso ha portato inevitabilmente alla sua dichiarazione di inammissibilità. Questa qualifica comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito della questione, ma anche conseguenze sanzionatorie aggiuntive per il ricorrente.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio chiaro: la determinazione della pena da parte del Giudice di Pace per reati come le percosse deve rispettare i limiti pecuniari stabiliti dal D.Lgs. 274/2000. Una sanzione che rientra in tale intervallo è da considerarsi legittima e non può essere contestata per presunta erronea quantificazione. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata severa: oltre a vedere il proprio ricorso respinto, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Qual è l’intervallo di pena pecuniaria che il Giudice di Pace può applicare per il reato di percosse?
In base all’art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000, quando il reato di percosse è di sua competenza, il Giudice di Pace può applicare una pena pecuniaria che va da 258 a 2.582 euro.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. La pena di 800 euro inflitta dal Giudice di Pace rientrava chiaramente nei limiti legali, rendendo la doglianza sull’errata quantificazione palesemente priva di fondamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSA il 20/11/2000
avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE COGNOME di ORISTANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Oristano alla pena di 800 € di multa per il reato di percosse;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’errata quantificazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a) del d. Igs. n. 274 del 2000, quando il reato, come nella specie, è punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024