Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di VICENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME.COGNOMENOME, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente .. ,- ,11’omessa
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla l.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023,, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del indicazione, in dispositivo, della condanna alla multa di euro1.000,00 e, ai sensi dell’art. 620 lett. I cpp, disporsi in tal senso la correzione del dispositivo; Lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO per NOME che ha chiesto il rigetto dei ricorso del PG.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia propone ricorso per saltum a norma dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen. avverso la sentenza in epigrafe, con cui il GUP presso il Tribunale di Vicenza ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90 e, riconosciutolo invece colpevole del reato di cui all’art. 73 co. 4 d.P.R. 309/90, applicata la recidiva contestata ed operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla confisca e distruzione di quanto in sequestro, dichiarando la perdita di efficacia della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.
Il COGNOME era stato chiamato a rispondere dei reati di cui agli articoli 81 cod. pen., 73 i co. 1 e 4DPR 309/1990 perché illecitamente deteneva, sulla propria persona ed all’interno della camera da letto e del bagno dell’abitazione, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di grammi 295 e 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo Ketannina del peso lordo complessivo pari a grammi 2,1. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Commesso in Santorso il 7 Aprile 2022.
Il PG ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata inflizione della pena pecuniaria.
Chiede, pertanto, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata previsione della pena pecuniaria della multa.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione all’omessa indicazione in dispositivo della pena pecuniaria.
Ed invero, la pena irrogata all’imputato, come indicata in dispositivo, è illegale, in quanto mancante della pena pecuniaria.
L’art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 prevede, infatti, una pena edittale congiunta della reclusione da due a sei anni e della multa da 5164 a 77468 euro.
Tuttavia, in motivazione si legge: «Venendo ora al trattamento sanzionatorio, per il fatto di cui all’art. 73, comma IV risulta congrua, in considerazione del numero di dosi a disposizione, la pena base di anni 2 di reclusione ed C 5.500 di multa. La pena così individuata, ricorrendo la recidiva contestata, deve essere aumentata fino a quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 9.000 di multa. Infine, alla luce del rito prescelto, la pena va diminuita a quella, definitiva, di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed C 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Per i motivi già sopra indicati, non risultano sussistenti i presupposti
per procedere alla sostituzione della pena così individuata con quella dei lavori pubblica utilità sostitutivi».
Di fronte a tale indicazione, ritiene, pertanto questa Corte già operata la lutazione discrezionale di competenza del giudice di merito – che, coerentemente con quella detentiva, è partito da una pena pecuniaria base vicina al minimo edit tale- it . ~9 di poter rideterminare essa stessa la pena ai sensi dell’art. 6 lett. I) cod. proc. pen. anche se con emenda dell’errore di calcolo per cui la ridu zione di un terzo della pena di 9000 euro di multa è pari ad euro 6000 e non ad euro 4000.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa irrogazione della pena della multa che determina in euro 6000,00, ferma rimanendo la pena detentiva di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2024
Il C GLYPH igliere este ore
GLYPH
Il / Presidente/