Pena pecuniaria obbligatoria: la Cassazione corregge l’omissione del giudice
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22013/2024) ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: quando la legge prevede l’applicazione congiunta di una pena detentiva e di una pena pecuniaria, il giudice non può omettere quest’ultima. Il caso offre uno spunto interessante non solo sul piano del diritto sostanziale, ma anche su quello procedurale, mostrando come la Suprema Corte possa intervenire per correggere direttamente errori evidenti senza la necessità di un nuovo processo.
I Fatti del caso
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Brindisi. Un imputato era stato condannato, con rito abbreviato, per il reato di illecita detenzione di cocaina, un’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
Il G.i.p., nel determinare la pena, aveva applicato unicamente la sanzione detentiva, omettendo completamente di irrogare la pena pecuniaria (la multa) che la norma citata prevede obbligatoriamente accanto alla reclusione.
L’intervento del Procuratore Generale e il ricorso in Cassazione
Ritenendo la sentenza viziata da una chiara violazione di legge, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era proprio l’omessa applicazione della multa. Secondo il Procuratore, il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice era illegittimo perché incompleto, mancando di una delle due componenti sanzionatorie che il legislatore ha stabilito come cumulative per quel tipo di reato.
Le motivazioni della Cassazione: la correzione diretta dell’errore
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso pienamente fondato. I giudici supremi hanno constatato l’evidente errore commesso dal G.i.p. di Brindisi. La norma incriminatrice (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) stabilisce espressamente che la condanna per tale reato comporta sia la pena detentiva sia quella pecuniaria. L’omissione di quest’ultima costituisce, quindi, un’applicazione errata della legge penale.
La parte più interessante della decisione risiede però nella scelta procedurale della Corte. Anziché annullare la sentenza con rinvio (cioè rimandare il caso a un altro giudice per la rideterminazione della pena), la Cassazione ha deciso di correggere direttamente l’errore. Questo è stato possibile grazie ai poteri conferitile dall’articolo 620, lettera l), del codice di procedura penale, che le permette di rettificare gli errori di diritto quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Considerando superfluo un nuovo giudizio di merito, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte omessa e ha autonomamente determinato la pena pecuniaria. Ha quantificato la multa in Euro 688,00, spiegando che tale importo corrisponde al minimo edittale previsto dalla legge, già ridotto in virtù della scelta dell’imputato di procedere con il rito abbreviato. In questo modo, la Cassazione ha colmato la lacuna della sentenza di primo grado in modo rapido ed efficiente.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce due concetti importanti. In primo luogo, il principio di legalità della pena impone al giudice di applicare le sanzioni esattamente come previste dal legislatore; l’omissione di una pena congiunta obbligatoria, come la multa in questo caso, rende la sentenza illegittima. In secondo luogo, viene valorizzato il ruolo della Corte di Cassazione come organo in grado non solo di cassare le decisioni errate, ma anche di porvi rimedio direttamente, in un’ottica di economia processuale, quando la soluzione è vincolata dalla legge e non richiede valutazioni discrezionali di merito.
Per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità è sempre prevista sia la pena detentiva che la pena pecuniaria?
Sì, secondo la sentenza, la norma di riferimento (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) prevede obbligatoriamente l’applicazione di entrambe le sanzioni, quella detentiva (reclusione) e quella pecuniaria (multa).
Cosa succede se un giudice omette di applicare la pena pecuniaria obbligatoria?
La sentenza diventa illegittima per violazione di legge. Come dimostra questo caso, il Procuratore Generale può impugnare la decisione e la Corte di Cassazione può annullare la parte errata della sentenza, correggendo l’omissione.
La Corte di Cassazione può modificare direttamente una sentenza o deve sempre rinviare il caso a un altro giudice?
In casi come questo, dove l’errore è puramente di diritto e la correzione non richiede nuove valutazioni di fatto, la Corte di Cassazione può modificare direttamente la sentenza. Lo fa avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale, annullando la sentenza ‘senza rinvio’ e colmando essa stessa la lacuna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22013 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello di Lecce nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Mesagne il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 28/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/03/2023, il G.i.p. del Tribunale di Brindisi ha condannato con rito abbreviato COGNOME NOME, in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello di Lecce, deducendo con unico motivo violazione di legge per essere stata applicata, all’imputato, la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, condividendo le censure formulate dal AVV_NOTAIO ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ invero evidente l’omissione in cui è incorso il G.i.p. del Tribunale di Brindisi nel condannare l’RAGIONE_SOCIALE per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stata applicata la sola pena detentiva ma non anche quella pecuniaria.
La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente all’omessa applicazione della multa. Appare peraltro superfluo l’annullamento con rinvio sollecitato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, potendo tale lacuna essere colmata da questa Suprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., con l’irrogazione – tenuto conto della quantificazione della pena detentiva operata dal giudice di merito – della multa di Euro 688,00 (pari al minimo edittale, previa riduzione per la scelta del rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata condanna alla pena pecuniaria, pena che determina in Euro 688,00 di multa.
Così deciso il 27 febbraio 2023
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