Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39943 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Brindisi in data 18/02/2025; nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Cisternino il DATA_NASCITA preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullament o con rinvio al Tribunale di Brindisi della sentenza impugnata;
letta la memoria con conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, in data 09/10/2025.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Lecce ha impugnato in cassazione la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 18/02/205, deducendo l’omessa irrogazione della pena pecuniaria nei confronti di COGNOME NOME condannato per più delitti di estorsione avvinti dal
vincolo della continuazione.
Il ricorso è fondato avuto riguardo alla previsione di legge che contempla, per il delitto di estorsione, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.
Tale omissione dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l’incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all’art. 619 cod. proc. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l’illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l’errore non sia in danno dell’imputato, stante l’insuperabilità del divieto di ” reformatio in peius ” (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025 , COGNOME, Rv. 287510 -01; v. anche Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, NOME, Rv. 281453 -01).
Nella fattispecie si versa nell’ ipotesi di cui all’art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere annullata dalla Corte di appello, con conseguente obbligo di rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio, limitatamente alla determinazione della misura della pena pecuniaria (rimanendo intangibile la misura della pena detentiva già irrogata, pari ad anni due e mesi sei di reclusione), al Tribunale di Brindisi, diversamente composto rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME