Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39561 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39561 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 71/21 in data 18/11/2022 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso
chiedendo di disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per la rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 18/11/2022, il Tribunale cli Lecce dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di truffa e, ritenuta la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce proponeva ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge non essendo stata irrogata, in aggiunta alla pena detentiva, alcuna pena pecuniaria, obbligatoria per legge.
Il ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente.
In applicazione dei medesimi criteri seguiti dal giudice di merito per l’irrogazione della pena detentiva (applicata nei limiti minimi edittali, con l diminuzione massima di un terzo in forza dell’applicazione della ritenuta circostanza attenuante), può procedersi in questa sede alla quantificazione della pena pecuniaria, nella corrispondente misura (minima) di euro 34,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria che determina in euro 34,00 di multa. Così deciso in Roma il 08/09/2023.