Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2599 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Sent. Sez. 2 Num. 2599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L.
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 26/4/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 4/11/2021, che aveva condannato NOME per i reati ascrittigli, riduceva la pena e sostituiva la pena detentiva con quella pecuniaria.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale, nel sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, non ha tenuto conto delle condizioni economiche,
patrimoniali e di vita dell’imputato, come prescrive l’art. 56-quater legge n. 689/1981 ed ha individuato – senza motivare sul punto – il valore giornaliero della multa in euro duecentocinquanta, dunque, in misura ben lontana dai cinque euro giornalieri che costituiscono la misura minima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Vero è che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel ritenere che solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’ar 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sezione 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sezione 4, n. 27959 del 18/6/2013, COGNOME, Rv. 258356 01; Sezione 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153 – 01), per cui è sufficiente che il giudice di merito, qualora si attesti al di sotto ovvero intor alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 13 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01).
È altrettanto vero, però, che:
l’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede che, nell’individuare il valore medio giornaliero della pena pecuniaria, il giudice debba tener “conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare”, in tal modo imponendo una valutazione più ampia che comprende non solo la situazione patrimoniale, ma anche la situazione «di vita», con ciò dovendosi intendere le circostanze che riguardano in termini complessivi la situazione personale e familiare dell’imputato e che
l’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., disciplinando i poteri istruttori de giudice, prevede che, ai fini della decisione sulla possibilità di applicazione della pena sostitutiva, lo stesso possa acquisire ex officio dall’RAGIONE_SOCIALE o dalla polizia giudiziaria informazioni sulle condizioni soggettive del condannato, circostanza questa che “sana” eventuali richieste di sostituzione della pena non supportate da documentazione attestante le condizioni soggettive dell’imputato.
Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie risulta omessa qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale ad individuare il valore giornaliero della multa in euro duecentocinquanta, atteso che non vi è cenno alcuno in ordine alla valutazione delle “complessive condizioni
economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare”. Detta valutazione, peraltro, costituisce una circostanza di rilievo, posto che fonda la prognosi in ordine alla capacità di adempiere dell’imputato, oltre a costituire il parametro per individuare una pena sostitutiva che abbia il giusto grado di afflittività. Va, in proposito, evidenziato che l’art. 56 -quater cit. disciplina il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 15 del 2020 e n. 22 del 2022, tenendo conto della circostanza per cui la previgente quota giornaliera di conversione di euro duecentocinquanta aveva determinato nella prassi una drastica riduzione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, trasformandola in un privilegio per i soli condannati abbienti, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost. Proprio per tale motivo l’attuale valore minimo giornaliero è stato individuato in cinque euro, in maniera indipendente dall’art. 135 cod. pen. ed il valore massimo in duemilacinquecento euro. L’individuazione all’interno di tale forbice edittale della pena pecuniaria sostitutiva da applicare nel caso concreto comporta, dunque, per le ragioni sopra esposte, che il giudice compia una analisi articolata, che tenga conto non solo delle condizioni economiche e patrimoniali, ma anche la situazione «di vita» dell’imputato e del suo nucleo familiare, dunque, che involga la complessiva situazione personale e familiare dell’imputato.
Ebbene, nel caso oggetto di scrutinio, manca ogni indicazione in ordine alle ragioni che hanno portato la Corte territoriale a fissare la quota giornaliera della multa in euro duecentocinquanta, di talchè non è dato comprendere come i giudici di appello la abbiano individuata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla enità della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad atra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2024.