Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lettEk la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena pecuniaria.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte d’appello di Reggio Calabria riformando la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 24 settembre 2018 e annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 2 n. 2347 dell’8/09/2020) – ha disposto nei confronti di NOME COGNOME, per il reato ex artt. 110, 640 cod. pen. descritto nel capo di imputazione, la conversione della pena di quattro mesi
di reclusione e euro 200,00 di multa nella pena pecuniaria sostitutiva di euro 18.200,00.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione perché la Corte d’appello non ha considerato la sopravvenuta modifica legislativa dei criteri di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria posti dall’art. 71,comma 1, lett. a), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, al contempo inserendo l’art. 56-quater nella stessa legge.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione osservando che, anche se le modifiche legislative menzionate si ritenessero non applicabili alla fattispecie, comunque la quantificazione del valore giornaliero di conversione della pena detentiva avrebbe dovuto condurre all’applicazione di una pena pecuniaria più ridotta per le ragioni già espresse nel primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il legislatore – in considerazione delle iniquità che potevano derivare dalla precedente normativa e anche alla luce dei principi ricordati dalla Corte costituzionale (sent. nn. 15/2020 e 22/2022) – con il d.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 150, ha inserito nella legge n. 689 del 1981 citata l’art. 56-quater.
La nuova disposizione configura la pena pecuniaria sostitutiva (che può applicarsi anche senza il consenso del condannato) come commisurabile entro l’ampio arco di un valore giornaliero (corrispondente alla parte di reddito giornaliero che può essere impiegata per iipagamento della pena pecuniaria) che va da un limite minimo non inferiore a 5 euro a un limite massimo non superiore a 2500 euro, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare, che il giudice dovrà accertare nell’udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1881.2 del 10/03/2023, Pizzo, non mass.).
Invece, nella sentenza impugnata illegittimamente la Corte di appello non ha spiegato perché ha determinato il valore giornaliero della multa in euro centocinquanta giornaliere (Sez. 2, n. 2599 del 16/01/2024, COGNOME, non mass.).
Pertanto, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che, con
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adeguata motivazione, applichi l’art. 56-quate -. 4-novembre 1981 ( n. 689 alla ( fattispecie in esame, poiché questa Corte non può adottare le scelte discrezionali necessarie per la determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 12/03/2024