Pena pecuniaria cancellata: la legge più favorevole si applica sempre
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento penale: il favor rei, ovvero l’obbligo di applicare la legge più favorevole all’imputato, anche se entrata in vigore dopo la commissione del reato. In questo caso, una modifica legislativa ha portato all’eliminazione di una pesante pena pecuniaria per un reato di contrabbando, lasciando in vigore la sola pena detentiva. Vediamo nel dettaglio la vicenda.
Il caso: contrabbando di tabacco e la doppia sanzione
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In particolare, gli veniva contestato di aver detenuto per la vendita un quantitativo di 21 kg di sigarette. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, a cui si aggiungeva una multa di 70.000 euro, come previsto dalla normativa vigente al momento del fatto (art. 291-bis del d.P.R. 43/1973).
L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione: l’illegalità della pena inflitta. Il motivo? Nel frattempo, era intervenuta una nuova legge (D.Lgs. 141/2024) che aveva modificato la disciplina del reato di contrabbando.
La svolta normativa: una nuova legge abolisce la pena pecuniaria
Il punto centrale del ricorso si basa sull’articolo 2, comma 4, del Codice Penale. Questo articolo stabilisce che se la legge in vigore al momento della commissione del reato e le leggi successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile.
La nuova normativa, introdotta con il D.Lgs. 141/2024, pur mantenendo una sanzione detentiva per il contrabbando di tabacchi superiore ai 15 kg (reclusione da due a cinque anni), ha eliminato la previsione della pena pecuniaria congiunta. La nuova fattispecie incriminatrice, quindi, si è rivelata più mite rispetto alla precedente, che imponeva al giudice di applicare sia la reclusione sia la multa.
La decisione della Cassazione e il trattamento sanzionatorio
La Corte di Cassazione, accogliendo sia il ricorso della difesa sia la richiesta del Procuratore Generale, ha riconosciuto la fondatezza della questione. Gli Ermellini hanno constatato che la nuova legge, non prevedendo più la sanzione monetaria per il fatto commesso, rappresenta un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Di conseguenza, in applicazione del principio del favor rei, il giudice avrebbe dovuto applicare la nuova disciplina. Poiché l’unica modifica riguardava l’abolizione della multa, la Corte ha potuto decidere direttamente, senza bisogno di un nuovo processo d’appello.
Le motivazioni della Corte
Nella loro motivazione, i giudici hanno spiegato che la revisione della materia ad opera del D.Lgs. n. 141/2024 ha integralmente sostituito la vecchia norma. La nuova fattispecie incriminatrice, a parità di pena detentiva edittale, non contempla più la multa, se non in specifici casi aggravati tra i quali non rientrava la recidiva contestata all’imputato. Pertanto, la condanna alla pena pecuniaria era diventata illegale. La Corte ha quindi proceduto a un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della multa, che è stata eliminata. La parte della sentenza relativa alla pena detentiva è stata invece confermata.
Conclusioni
Questa pronuncia è un’importante conferma di come le evoluzioni normative possano avere un impatto diretto e retroattivo sui processi in corso e sulle pene inflitte, a patto che non siano ancora definitive. Il principio di retroattività della legge penale più favorevole garantisce che nessun cittadino sconti una pena più severa di quella che la legge, nel suo evolversi, considera adeguata per un determinato fatto. La decisione sottolinea come il sistema giuridico debba costantemente adeguarsi ai nuovi orientamenti del legislatore, assicurando un trattamento equo e proporzionato all’imputato.
Cosa succede se la legge penale cambia dopo che un reato è stato commesso?
Secondo il principio del ‘favor rei’ (art. 2, comma 4, cod. pen.), si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, a meno che non sia già stata emessa una sentenza definitiva.
Perché in questo caso è stata eliminata la pena pecuniaria?
La pena pecuniaria di 70.000 euro è stata eliminata perché una nuova legge (D.Lgs. n. 141/2024), entrata in vigore dopo i fatti, ha modificato il reato di contrabbando, non prevedendo più la multa congiunta alla reclusione per la specifica fattispecie contestata. Essendo più favorevole, questa nuova legge doveva essere applicata.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso senza rinviare il caso a un altro giudice?
La Corte ha potuto procedere a un ‘annullamento senza rinvio’ perché la modifica da apportare alla sentenza era puramente di diritto e non richiedeva alcuna nuova valutazione dei fatti. Si trattava semplicemente di eliminare una pena diventata illegale a seguito della nuova legge, operazione che la stessa Corte poteva compiere direttamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NASTRO NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio della pena della multa che si chiede di eliminare, con conferma nel resto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 29/11/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 291 bis comma 1 d.P.R. n.43 del 1973 per aver detenuto per la vendit complessivamente kg 21 di tabacco lavorato estero, con la recidiva, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione di euro 70.000,00 di multa.
2.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo, con unico motivo di ricorso, la illegalità della pena e violazione dell’art. 2 cod. pen., posto fattispecie incriminatrice originaria è stata abrogata e sostituita dall’art. 84 legge 141/ norma penale più favorevole che non prevede la pena pecuniaria congiunta con quella detentiva, ma solo la pena detentiva. Con la conseguenza che la pena inflitta, che prevede una sanzione della multa di euro 70.000 oltre alla pena della reclusione, sarebbe stata applicata in violazio dell’art. 2 comma 4 cod. pen.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio della pena della multa che si chiede di eliminare, con conferma nel resto.
4.La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Si premette che il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141 ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l’articolo 84 del suddetto decreto ha sos l’articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilendo al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitat tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anniALa recidiva è invece disciplinata dall’articolo 89 e si applica casi di commissione dei soli delitti di contrabbando per i quali è prevista l’applicazione della pena della multa (quale era il caso previsto dall’articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973).
Pertanto, la nuova fattispecie incriminatrice, a parità di pena edittale detentiva, non prev più la pena pecuniaria della multa, salvo i casi aggravati di cui all’art. 85 fra cui non è annov la recidiva, aggravante contestata all’imputato. Ne segue che in forza dell’art. 2 comma 4 cod pen. il giudice a quo avrebbe dovuto applicare la nuova fattispecie incriminatrice, in quanto più favorevole, che non prevede la pena pecuniaria congiunta con quella detentiva, ma solo la pena detentiva.
La sentenza impugnata quanto al trattamento sanzioNOMErio va quindi annullata senza rinvio, con esclusione della pena pecuniaria applicata, non essendo necessario a tal fine una nuova valutazione nel merito.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della multa, che elimina.
Così deciso all’udienza del 27/06/2025
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