Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letteiser – Itità le conclusioni del PG,Lcbv . ,, GLYPH a. •
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Agrigento, in funzione d giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di sostituzione delle detentive inflitte a NOME COGNOME e, segnatamente, quella di dieci mesi venticinque giorni di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Caltanisse in data 20 settembre 2019, irrevocabile il 6 giugno 2021, e quella di tre mesi reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 19 novembre 2019, irrevocabile il 5 ottobre 2021; per l’effetto, ha rideterminato dette rispettivamente in 40.000,00 euro di multa e in 15.000,00 euro di multa.
A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha posto quanto stabilit dalla Corte costituzionale con sentenza n. 150 del 12 luglio 2021, con cui «h ritenuto costituzionalmente illegittimi l’art. 593, comma 3, e l’art. 13 della 8 febbraio 1948 n. 47 all’art. 595, comma 3, cod. pen., nonché in v consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’art comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui prevedono l pena detentiva per tutte le ipotesi di reato e non solo per quelle di partic gravità. Il giudice penale dovrà irrogare la pena detentiva soltanto nei ca eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispet quale la pena detentiva risulti proporzionata, mentre dovrà limita all’applicazione della multa, opportunamente graduata, in tutte le altre ipote (così a p. 4 del provvedimento impugnato).
Richiamati, dunque, i principi che attengono ai rapporti tra il giudicato e declaratoria d’incostituzionalità di una norma diversa da quella pena incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio s quest’ultimo non è stato interamente eseguito – secondo cui il giudi dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazio fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazion norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti da principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibisco l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore – ha esaminato le motivazioni delle due sentenze di merito (p. s.), escluso che i fatti con esse giudicati non potessero essere in qualche m ricondotti al caso di eccezionale gravità del fatto, come indicati dalla C costituzionale, conseguentemente escluso la possibilità di effettuare ragguaglio della pena ai sensi dell’art. 135 cod. pen. e ritenuto applicabili gl 133 cod. pen. e 27 Cost.; infine, ha rideterminato la pena nei termini so
descritti, dichiarando immediatamente esecutivo il provvedimento e mantenuto la già disposta sospensione dell’esecuzione delle pene detentive fino a definitività dell’ordinanza stessa.
Ricorre COGNOME per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO e deduce due motivi.
2.1 Con il primo lamenta la violazione degli artt. 133-bis e 135 proc. pen. vizio di motivazione.
Il giudice dell’esecuzione nella parametrazione della pena sostituita, a fro di sanzioni detentive notevolmente inferiori ai massimi edittali, avreb determinato quella pecuniaria tenendo conto della previsione massima e riducendola in ragione della media della forbice tra il minimo e il massim edittale, facendo erroneo riferimento all’articolo 24 cod. pen., quindi applica alla sanzione pecuniaria gli istituti della continuazione e della recidiva.
Avrebbe, poi del tutto trascurato di valutare le condizioni economiche de reo, criterio che invece deve ispirare la determinazione dell’ammontare del multa o dell’ammenda.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 53, secondo comma, I. n. 689 del 1981, nell’interpretazione datane dalla sentenza della Cor costituzionale n. 28 del 28 febbraio 2022.
Con detta sentenza è stata, infatti, dichiarata l’illegittimità costituzio tale norma nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può esse inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può supera di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può esse inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’a 135 del codice penale». La Corte ha così ritenuto che ai 250,00 euro debbano essere sostituiti i 75,00 euro già previsti dalla normativa in materia di dec penale di condanna, fermo restando l’attuale limite massimo giornaliero d 2.500,00 euro.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, è intervenuto con requisitor scritta depositata il 15 aprile 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Preliminarmente va detto che il Sostituto Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 15 aprile 2024, oltre il termin
quindicesimo giorno antecedente l’udienza camerale, previsto dall’art. 611 comma 1, cod. proc. pen.
Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettiv adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza, cui le part sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l’intervento del Pubblico ministero è considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibi tenere conto in questa sede.
3. Ciò detto, sempre in via preliminare, osserva il Collegio che correttament il Giudice dell’esecuzione – a tanto sollecitato dal condannato che ha chiest «sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria» considerato che entrambe le condanne avevano riguardato il reato di diffamazione aggravato dalla commissione del fatto a mezzo stampa e dalla attribuzione di un fatto determinato, ha affrontato il tema della incostituziona dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale del 22 giugno 2021, n. 150 dell’art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e, in consequenziale, ai sensi dell’art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sull costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell’art. 30, com 4, legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico privato).
Giova osservare che, con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato «non fondate, nei sensi di cui in motivazione», le questioni legittimità costituzionale dell’art. 595, terzo comma, del codice penale, sollev in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzion quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei dir dell’uomo (CEDU).
Segnatamente, il Giudice delle leggi si è chiaramente espresso nel senso che l’art. 13 della legge n. 47 del 1948 è /ex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall’art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., precisando che dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma non creava alcun vuo di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a della stampa, che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativ si sarebbe riespanso in seguito alla presente pronuncia.
E, tuttavia, nella stessa pronuncia, la Corte ha subordinato la conformi dell’art. 595, comma 3, cod. pen. alla lettura della stessa disposizione normat in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, nel senso correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, ossia (testualmente
nella sentenza della Corte cost):«6.3.- La disposizione ora all’esame – l’art. terzo comma, cod. pen. – deve essere interpretata in maniera conforme a tal premesse. Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore a 516 euro) deve ce essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indica nell’art. 133 cod. pen., ma anche – e ancor prima – delle indicazioni deriv dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione (per sottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo agli stes giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di applicazione delle norme, si veda sentenza n. 68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7.). Ne consegue che giudice penale dovrà optare per l’ipotesi della reclusione soltanto nei cas eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispet quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc’anzi declin mentre dovrà limitarsi all’applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi. Questa lettu resto, è stata già fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimit quadro di un’interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurispruden pertinente della Corte EDU e all’ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio 2020, n. 26509), e che estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi dell’art. 595, t comma, cod. pen. i quali non esercitino attività giornalistica in senso st (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060). Così interpretata, la disposizione censurata risulta conforme tanto all’art. 21, qu all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, la tesi del ricorrente secondo cui criterio di determinazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva seguito della declaratoria d’incostituzionalità, sarebbe quello del raggua previsto dall’art. 135 cod. pen., è errata.
Osserva il Collegio, invero, che non viene qui in rilievo un’ipotesi «sostituzione di pena detentiva» e, dunque, la relativa determinazione no segue le regole del ragguaglio, dovendosi applicare i criteri di cui agli ar Cost. e 133 cod. pen., ovviamente – trattandosi di giudizio di esecuzione mantenendo ferme le scelte del Giudice del merito che non possono essere poste in discussione.
Entro questa cornice ermeneutica, considerato che, ai sensi dell’art. 24 co pen., la pena massima irrogabile per la multa è quella di 50.000,00 euro, parametrazione da parte del Giudice dell’esecuzione della pena pecuniaria, rispettivamente in 40.000,00 euro e in 15.000,00 euro per ciascuno dei reat giudicati, ossia tra il minimo della pena pecuniaria previsto dall’art. 595, com 3, cod. pen. e il massimo previsto dall’art. 24 cod. pen. per la pena della mu è, in astratto, corretta, poiché rientrante nella indicata forbice adittale.
E, tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che il legislatore ha sanzionat reato dì diffamazione con una pena detentiva tutto sommato “modesta”, siccome prevista nel massimo edittale fino a tre anni di reclusione e, dunque, come ta suscettibile di sostituzione con sanzione sostitutiva, ciò che è mancato ne motivazione del Giudice dell’esecuzione è la motivazione sulla proporzione della pena in concreto irrogata nel caso che ci occupa e, soprattutto, come dedotto d ricorrente, il Tribunale ha del tutto trascurato di rendere ragione della avve valutazione dei parametri di cui all’art. 133-bis cod. pen. che impone, ne determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda di tenere conto, oltre che dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche delle cond economiche e patrimoniali del reo.
Per le ragioni sin qui espresse, l’ordinanza dev’essere annullata con rin per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento.
Così deciso il 26 aprile 2024
Il Consigliere estensore