Pena Pecuniaria Illegale: La Cassazione Annulla la Sentenza per Superamento dei Limiti di Legge
Nel sistema giudiziario italiano, il rispetto dei limiti di pena stabiliti dalla legge è un principio fondamentale. Quando un giudice applica una sanzione, sia essa detentiva o pecuniaria, deve attenersi scrupolosamente ai minimi e massimi previsti dalla norma incriminatrice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 46040/2023, ha riaffermato questo principio, annullando una sentenza di patteggiamento a causa di una pena pecuniaria illegale. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere come un errore nel calcolo della sanzione possa invalidare una decisione giudiziaria.
Il Caso: Un Patteggiamento con una Multa Eccessiva
I fatti alla base della decisione sono semplici ma emblematici. Un imputato aveva concordato con la Procura una pena tramite il rito del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva ratificato l’accordo, applicando, oltre alla pena detentiva, una sanzione pecuniaria finale di 12.000 euro.
Tuttavia, la difesa dell’imputato ha immediatamente notato un’irregolarità. La pena base pecuniaria da cui il giudice era partito era di 18.000 euro, poi ridotta per la scelta del rito speciale. L’avvocato ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la sanzione finale fosse illegale.
La Questione Giuridica: I Limiti della Pena Pecuniaria Illegale
Il cuore della controversia risiedeva interamente nella discrepanza tra la pena applicata e i limiti edittali previsti dalla legge. La norma contestata, l’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, stabilisce chiaramente che la pena pecuniaria per questo tipo di reato deve essere compresa in un intervallo specifico: da un minimo di 1.032,00 euro a un massimo di 10.329,00 euro.
Il ricorso si fondava su un unico, ma decisivo, motivo: la pena di 12.000 euro, anche se frutto di una riduzione applicata a una pena base ancora più alta, superava il tetto massimo consentito dalla legge. Di conseguenza, si configurava come una pena pecuniaria illegale, un vizio che inficia la validità stessa della sentenza.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in modo inequivocabile. Gli Ermellini hanno semplicemente richiamato il testo della norma, evidenziando come la forbice edittale per la multa andasse da 1.032,00 a 10.329,00 euro.
La sentenza impugnata, applicando una pena finale di 12.000,00 euro, si era posta al di fuori di questo perimetro normativo. Tale errore non è una mera irregolarità formale, ma una violazione sostanziale della legge che determina l’illegalità della pena. La Suprema Corte ha sottolineato che né l’accordo tra le parti (patteggiamento) né la discrezionalità del giudice possono superare i limiti massimi imposti dal legislatore.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questa decisione significa che la sentenza del GIP è stata cancellata. Gli atti sono stati trasmessi nuovamente al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata. Sarà ora compito di quest’ultimo procedere a un nuovo calcolo della pena, questa volta nel pieno rispetto dei limiti edittali previsti dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. La vicenda ribadisce un principio cardine del diritto penale: la pena, per essere giusta, deve essere prima di tutto legale.
Per quale motivo la sentenza è stata impugnata?
La sentenza è stata impugnata perché la difesa dell’imputato ha sostenuto che la pena pecuniaria di 12.000,00 euro applicata dal giudice fosse illegale, in quanto superiore al massimo previsto dalla legge per il reato contestato.
Qual è l’errore commesso dal Giudice per le indagini preliminari?
L’errore è stato applicare una pena pecuniaria di 12.000,00 euro, superando il limite massimo di 10.329,00 euro stabilito dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90 per la specifica fattispecie di reato.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata per un’ulteriore valutazione, presumibilmente per la corretta determinazione della pena pecuniaria nel rispetto dei limiti di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46040 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46040 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 19/4/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 aprile 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
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Avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per essere stata applicata la pena di euro 12.000,00, che è illegale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 prevede la pena pecuniaria della multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00.
Nel caso di specie, oltre alla pena detentiva, è stata applicata la pena base di euro 18.000,00 e la pena finale, a seguito della riduzione per la scelta del rito, di euro 12.00,00, che è illegale.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
Così deciso il 31 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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