Pena Pecuniaria Illegale: La Cassazione Sottolinea l’Inderogabilità del Minimo di Legge
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 491/2024) ha riaffermato un principio fondamentale del diritto penale: l’esistenza di un limite minimo per le sanzioni monetarie che non può essere valicato, neanche in caso di patteggiamento. La pronuncia chiarisce che l’applicazione di una pena pecuniaria illegale, perché inferiore al minimo stabilito dalla legge, comporta l’annullamento della sentenza. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
Il Caso: Un Patteggiamento con Multa Sotto Soglia
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. A seguito dell’accordo tra imputato e pubblico ministero, il giudice aveva applicato una pena di due mesi e venti giorni di reclusione e, per quanto qui rileva, una multa di soli 27,00 euro per il reato di truffa aggravata.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, lamentando un’evidente violazione di legge. Il cuore del ricorso si basava su un punto molto preciso: l’illegalità della pena pecuniaria inflitta, in quanto palesemente inferiore al limite minimo assoluto di 50,00 euro, fissato dall’art. 24 del codice penale.
La Decisione della Cassazione: Il Limite Minimo è Sacro
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore generale, giudicandolo fondato. Gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a un’altra sezione del Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio.
Le Motivazioni della Corte sulla Pena Pecuniaria Illegale
La motivazione della Suprema Corte è tanto semplice quanto rigorosa. L’articolo 24 del codice penale stabilisce che l’importo minimo per la pena della multa è di 50,00 euro. Questo limite, sottolinea la Corte, è assoluto e inderogabile. Ciò significa che nessuna circostanza può giustificare l’irrogazione di una sanzione monetaria inferiore a tale soglia.
Il Collegio ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando precedenti pronunce (Cass. n. 7453/2014 e Cass. n. 25588/2013). Anche quando il giudice applica delle riduzioni di pena, come quelle previste per le circostanze attenuanti o per la scelta di un rito premiale come il patteggiamento, il calcolo deve arrestarsi alla soglia minima legale. In altre parole, le ‘sforbiciate’ alla pena non possono mai portare il risultato finale al di sotto del pavimento stabilito dal legislatore. Applicare una multa di 27,00 euro, pertanto, costituisce un errore di diritto che rende la pena, e di conseguenza la sentenza, illegale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza serve come un importante promemoria per tutti gli operatori del diritto. La determinazione della pena, anche nell’ambito di un accordo tra le parti come il patteggiamento, deve sempre avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti edittali fissati dalla legge, sia massimi che minimi. Il principio di legalità della pena, sancito dalla Costituzione, non ammette deroghe. La decisione della Cassazione assicura che la sanzione penale mantenga sempre un carattere di serietà e proporzionalità, impedendo che, per effetto di calcoli e riduzioni, si scenda a livelli puramente simbolici e privi di qualsiasi efficacia deterrente. Il caso torna ora al Tribunale di Bergamo, che dovrà semplicemente ricalcolare la pena pecuniaria, applicando una sanzione non inferiore a 50,00 euro.
È possibile applicare una pena pecuniaria inferiore al minimo previsto dalla legge?
No, la sentenza chiarisce che il limite minimo di 50,00 euro per la pena pecuniaria, stabilito dall’art. 24 del codice penale, è un limite minimo assoluto e inderogabile.
Le riduzioni di pena per attenuanti o riti speciali possono portare la multa sotto il minimo legale?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il limite minimo assoluto della pena pecuniaria non può essere violato nemmeno in seguito all’applicazione di riduzioni per circostanze attenuanti o per la scelta di un rito speciale come il patteggiamento.
Cosa succede se un giudice irroga una pena pecuniaria illegale?
La sentenza che applica una pena pecuniaria illegale può essere impugnata per violazione di legge. Come avvenuto in questo caso, la Corte di Cassazione può annullarla e rinviare gli atti al tribunale di merito per una nuova e corretta determinazione della pena nel rispetto dei limiti legali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 491 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 491 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Chiari il 27/09/1989 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 12/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con le statuizioni conseguenziali.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 12/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a NOME COGNOME la pena di
mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 27,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 640, primo e secondo comma, n. 2-bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione per lamentare la violazione dell’art. 24 cod. pen. per l’applicazione di pena illegale: invero, la pena pecuniaria irrogata risulta inferiore al limite minimo assoluto di 50,00 euro previsto dall’art. 24 cod. pen.: limite minino inderogabile anche quando il giudice , applica le riduzioni d pena per le attenuanti e per il rito speciale (cfr., Sez. 5, n. 7453 del 16/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259530; Sez. 6, n. 25588 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 256807).
Il ricorso è fondato per le ragioni addotte dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.
Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 12/12/2023.