Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43733 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso, ad eccezione della censura sul trattamento sanzioNOMErio riguardante la sanzione pecuniaria applicata in misura superiore al massimo edittale, per la quale ha sollecitato l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 3 novembre 2020, con cui COGNOME NOME veniva condanNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di all’articolo 624 bis cod. pen., commesso in data 19 settembre 2016 ai danni di COGNOME NOME, alla quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva strappato collo una collana in oro, impossessandosene.
NOME, mediante il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’ordinanza d febbraio 2024, con cui la Corte d’appello ha respinto l’istanza di rinvio per legittimo impedime dell’imputato, il quale, attraverso il suo difensore, aveva documentato di essere impegNOME un percorso di disintossicazione presso il “RAGIONE_SOCIALE“, non potendo perciò presenziare all’udienza prevista per la suddetta data.
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha illogicamente ed erroneamente ritenuto ch la documentazione prodotta comprovasse “semplicemente l’ingresso volontario dell’imputato presso una comunità per seguire un percorso di disintossicazione”, non equiparabile ad un legittimo impedimento.
Al contrario di quanto ritenuto nel citato provvedimento, la sottoposizione al percorso disintossicazione aveva reso impossibile la comparizione all’udienza per difendersi, anche mediante dichiarazioni spontanee; il percorso terapeutico era iniziato da pochi giorni e n avrebbe potuto essere interrotto per partecipare all’udienza, se non a costo di pregiudicare buon esito e quindi la tutela delle connesse ragioni di salute.
2.2 Con il secondo motivo, formulato sempre per violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rileva che il riconoscimento dell’autore del furto, eff dalla persona offesa COGNOME NOME, costituente unica prova a carico dell’imputato, era priv di attendibilità.
In particolare, la testimone riferiva di aver riconosciuto “dagli occhi” la persona c aveva sottratto la collana, pur avendo altresì precisato che la condotta furtiva era stata pos essere da un soggetto che indossava un casco e che l’azione era stata particolarmente veloce.
Ad avviso del ricorrente, appare censurabile la decisione della Corte, la quale ha afferma che la persona offesa ha riconosciuto l’imputato fin dalla fase delle indagini, allorquando le ve mostrato il fascicolo fotografico dalla polizia giudiziaria; ha effettuato un nuovo riconoscim sul fascicolo fotografico mostratole dal giudice, ed in ultima proceduto alla identificaz personale dell’imputato allorquando quest’ultimo è rientrato nell’aula di udienza.
In particolare, a motivo di censura evidenzia che, in sede di prima ricognizione fotografi la COGNOME non aveva riconosciuto con certezza il volto dell’imputato (“sono quasi certa”). Inol
quando ha proceduto al riconoscimento in udienza, ha confermato di riconoscerlo, nonostante il riscontro della diversità di alcuni elementi individualizzanti in precedenza riscontrati ( abbronzato come l’altra volta e non mi guarda negli occhi come mi ha guardato”).
In sintesi il quadro probatorio, costituito sostanzialmente dalle dichiarazione della COGNOME Tisulterebbe tutt’altro che univoco, essendo connotato da plurimi elementi di incertezza contraddittorietà.
2.3 Con il terzo motivo, contesta che la Corte d’appello, nel motivare la decisione su penale responsabilità, ha fatto riferimento alla circostanza che l’imputato avre “sostanzialmente rifiutato il rapporto processuale”, non essendosi presentato in giudizio e avendo fornito alcuna allegazione difensiva.
Osserva che nel processo penale vige il principio dell’onere della prova a carico della pubbli accusa e vale il diritto dell’imputato non partecipare al processo, oppure a non rendere alcu dichiarazione, non essendo consentito trarre dal comportamento processuale del medesimo, nell’esercizio dei propri diritti previsti dall’ordinamento, alcun elemento probatorio a caric stesso.
2.4 Con il quarto motivo, censura, per vizio di motivazione e per violazione di legge, decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto l’istanza di applicazione della circosta attenuante di cui all’articolo 62 n.4 cod.pen., statuendo che le modalità di esecuzione del re con l’uso di violenza, seppur esercitata sul bene mobile e non sulla persona, e il valore d collana d’oro, escludevano la sussistenza dell’attenuante di carattere oggettivo invocata.
Il ricorrente ha rilevato che, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendo patrimonio, l’attenuante in oggetto si configura allorquando sia cagioNOME alla persona offesa danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Corte distrettuale avrebbe perciò errato nel far riferimento alle modalità dell’azione, contemplate dalla attenuante in esame. D’altro canto, l’uso della violenza è già considerata nel condotta tipica del reato di cui all’articolo 624 bis cod.pen, sicché, ragionando come ha fat Corte, l’attenuante parola risulterebbe incompatibile con tale fattispecie.
Inoltre, ha ritenuto che la decisione impugnata risulterebbe altresì censurabile nella pa in cui ha affermato che “il valore della collana d’oro esclude la sussistenza dell’attenuan carattere oggettivo invocata”; tale affermazione risulterebbe apodittica, essendosi limita richiamare la qualità del materiale, senza motivare su elementi specifici che determinan l’effettivo valore del bene (caratura dell’oro, spessore e peso della collana). Non avrebbe alt considerato che, qualora non sia possibile stabilire con precisione il valore della refu nell’ipotesi di mancata precisazione di tale elemento da parte della persona offesa, l’incerte del parametro deve essere risolta, secondo il principio del favor rei, accordando l’attenuante in parola.
2.5 Con il quinto motivo, censura, per violazione di legge vizio di motivazione, l’omes riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte d’appello sulla bas
dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e del fatto che costui non aves partecipato sostanzialmente al processo, omettendo di fornire alcuna collaborazione.
Il primo profilo, relativo alla presenza di numerosi precedenti penali, tra l’altro risa tempo, risulterebbe illogico e contraddittorio perché lo stesso Tribunale aveva esclu l’applicazione della recidiva reiterata specifica, negando perciò la rilevanza dei precedenti p in relazione alla pericolosità del soggetto.
Ugualmente contraddittoria l’affermazione secondo cui le circostanze attenuanti generiche non potessero essere concesse a causa della mancata collaborazione processuale; infatti, l’imputato ha partecipato alle udienze, consentendo, tra l’altro, alla teste COGNOME di effett riconoscimento in aula; inoltre ha docuMentato di aver iniziato un percorso terapeutico per disintossicazione.
2.6 Con il sesto motivo, censura la decisione per l’illegalità della pena pecuniaria inf superiore al massimo edittale previsto per la fattispecie contestata, secondo la disciplina in v al momento del fatto (pena irrogata della misura di euro 1200 di multa, a fronte del massim edittale pari ad euro 1032).
2.7 Con il settimo motivo, censura la decisione per non aver fornito specifica motivazione i ordine alla quantificazione della pena, sensibilmente superiore ai minimi edittali, con contravvenendo all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella motivazione sulla determinazione della pena, soprattutto quando il giudice si distacchi sensibilmente minimi edittali, non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico all’entità del fatto o alla personalità dell’imputato, come risulta essere avvenuto nel ca specie, nel quale, i giudici hanno fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato ed all episodicità del reato commesso.
3.11 Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso, ad eccezion della censura sul trattamento sanzioNOMErio, ed in particolare alla sanzione pecuniaria irrog in misura superiore al massimo edittale, per la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con specifica e logica motivazione enunciata nel verbale di udienza (richiamato in ricorso), disatteso l’istanz rinvio per legittimo impedimento dell’imputato ricoverato in comunità terapeutica per seguire percorso di disintossicazione, ritenendo l’impedimento non assoluto.
Il collocamento dell’imputato in una comunità di recupero è stato logicamente ritenut insufficiente a integrare, da solo, l’impossibilità assoluta a comparire di cui all’ cod.proc.pen..
Infatti, non è legittimamente impedito a comparire in giudizio l’imputato ospitato in struttura di recupero che volontariamente scelga di non presenziare al giudizio d’appello nel
soggettiva impressione che ciò inciderebbe negativamente sullo svolgimento del percorso di disintossicazione.
In tal senso, si è espressa questa Corte, nel vigore della disciplina sulla contumacia, ma argomenti estensibili alla disciplina dell’assenza, avendo affermato che “in tema di contumac dell’imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazio contumacia dello stesso” (Cassazione Sezione 2^ n. 7172/2006, Andreocci, RV. 233153).
In ogni caso, il motivo è pure generico, atteso che il documento prodotto, proveniente d “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE“, attesta soltanto l’attualità di un percor disintossicazione, senza neppure specificare la necessità di non interrompere il trattamen terapeutico di disintossicazione per ostative ragioni di salute, impedendo qualsivog apprezzamento positivo da parte del Giudice.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La questione dell’individuazione e del riconoscimento del COGNOME ha costituito oggett di adeguata valutazione da parte dei giudici di merito, avendo costoro evidenziato che la person offesa, sia in fase di indagini, mediante riconoscimento fotografico, sia durante il dibattim mediante riconoscimento diretto dell’imputato presente in aula, ha proceduto alla reitera individuazione dello stesso, come autore del furto, in termini di certezza.
Ebbene, i rilievi del ricorrente sono palesemente versati in fatto e riproduttivi di dogl attentamente vagliate dai giudici di merito, che hanno offerto logica ed esaustiva risposta a critiche difensive.
Il rilievo secondo cui il volto dell’autore del furto con strappo era coperto dal c apparentemente ostativo alla percezione dei tratti somatici, è stato adeguatamente superato dal Tribunale, osservando che la testimone COGNOME riferiva che l’aggressore indossava un casco non integrale e che quindi la fisionomia del volto era visibile.
Ed inoltre, la Corte distrettuale, integrando la prima decisione, ha altresì precisato riferimento agli occhi è logicamente riferibile alla indicazione dei tratti somatici particolarmente impressi nella memoria della vittima.
Gli argomenti relativi alle variabili della differente abbronzatura ed alla diversa int dello sguardo riscontrati nel riconoscimento in aula, comunque effettuato in termini di assol certezza, appaiono inidonei a disarticolare la congruenza della motivazione come sopra illustrata
Va, peraltro, ricordato che il riconoscimento dell’imputato operato in udienza nel cor dell’esame testimoniale è da ritenere valido e processualmente utilizzabile. Esso va tenut distinto dalla ricognizione vera e propria, costituendo atto di identificazione diretta, ef mediante dichiarazioni orali non richiedente l’osservanza delle formalità prescritte pe ricognizione. (Sez. 2, Sentenza n. 23970 del 31/03/2022 Ud. (dep. 22/06/2022 ) Rv. 283392 – 01 Sez. 4, Sentenza n. 7176 del 28/03/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205986 – 01.; Sez. 4, Sentenza n. 34354 del 27/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229086; Sez. 2, Sentenza n. 3382 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207410).
Ne discende, in sintesi, che non colgono nel segno le censure circa l’inaffidabilità riconoscimento reiterato dalla COGNOME, dovendosi escludere, sulla scorta di quanto ricostruito giudici di primo e di secondo grado, che siano residuati effettivi margini di “incertezza” in o a tale riconoscimento, replicato per ben due volte in termini di certezza e la seconda volt presenza dell’imputato, mentre la difesa finisce per sollecitare, in ultima analisi, una di ricostruzione dei fatti a fronte di una doppia valutazione conforme dei dati istruttori opera giudici di merito.
3. Il terzo motivo è aspecifico
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito, nel motivare la decisione sulla p responsabilità, abbiano fatto riferimento alla circostanza che l’imputato avre “sostanzialmente rifiutato il rapporto processuale”, non essendosi presentato in giudizio e avendo fornito alcuna allegazione difensiva –
II motivo non vale a disarticolare l’ossatura della decisione, fondata sull’affi riconoscimento da parte della vittima, e non intaccata dal generico riferimento da parte de Corte distrettuale al difetto di allegazioni difensive.
E’ stato sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’ 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determi una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce viz della motivazione qualunque Omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati d contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo de motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell’8/2/2013, Reggio, Rv. 254988).
4.Manifestamente infondato è il quarto motivo con cui si contesta l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen.
La difesa ha innanzitutto indicato, quale dato da valutare al fine di giungere a conclusione, l’omessa indicazione di elementi da cui desumere il valore della collana in o oggetto di furto.
Sul tema oggetto di analisi, questa Sezione ha già affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avend riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilev invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241 – 01)
Ora, nel caso di specie, anche limitando l’analisi al bene strappato con forza alla vittim stato logicamente escluso che la sottrazione di una collana d’oro, tenuto conto del valore d
metallo pregiato e del tipo di gioiello, possa tradursi in un pregiudizio irrisorio e, in qua di speciale tenuità.
Manifestamente infondato è il quinto motivo, riguardante il diniego delle circostan attenuanti generiche.
In proposito, va premesso che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuant generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rif quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superat valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limita prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinent alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di ess risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-01; Se 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concess dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; dove la Co di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il r in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato; la motivazion alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, sufficiente e non manifestamente illogica.
Nè vi è contraddizione alcuna con la mancata applicazione della recidiva, trattandosi di prof del tutto distinti, in quanto quest’ultima si basa su una valutazione in termini di maggior spes criminale dell’imputato (Sez. 6, 16-7-2008 n. 34702, Rv n. 240706; Sez. 6, 27-2- 2007 n. 18302, Rv n 236426; Sez 2, 19-3-2008 n. 46452, Rv 242601), laddove, viceversa, la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è correlata alla presenza di in positivi di personalità dell’imputato, che legittimano un giudizio prognostico in term astensione dalla commissione di ulteriori reati. Ne deriva che la reiterazione di condo criminose specifiche ben può essere presa in considerazione, quale elemento negativo della personalità dell’imputato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, nonché quale elemen che fonda un giudizio prognostico sfavorevole, nell’ottica delineata dall’art. 164 cod. pen., an qualora si ritenga che tale dato, sulla base di un giudizio complessivo in ordine al fatto- re alla personalità dell’imputato, non denoti, in quest’ultimo, uno spessore criminologico di rilievo da giustificare l’aumento di pena, a norma dell’art. 99
(Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014 -Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020; e sulla diversità d giudizi riguardanti i due istituti, Sez. U. – n. 20808 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. 275319
Fondato è invece il sesto motivo.
Effettivamente risulta irrogata la pena pecuniaria in misura superiore al massimo editta prevista dalla disciplina in vigore al momento del fatto (euro 1.032).
La pena concretamente irrogata è pertanto superiore al massimo edittale, ed è da considerarsi «illegale».
6. Il setti’ ) motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente per quanto riguarda la pena pecuniaria; mentre è infondato per quella detentiva.
E’ stato precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media editt non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficient il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi all’art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 4641 dei 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La media edittale non deve essere calcolata, dimezzando il massimo edittale previsto per il reato applicato, bensì dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo.
Nel caso di specie, la forbice edittale (nella disciplina in vigore al momento del fatto: d 6 anni) è di 5 anni; la metà, pari a due anni e 6 mesi, deve essere aggiunta al minimo edittal ottenendo il risultato di tre anni e sei mesi di reclusione, pena inferiore alla pena base appl
Ciò nondimeno, la Corte di appello ha ampiamente spiegato le ragioni della determinazione del trattamento sanzioNOMErio avuto riguardo alla gravità oggettiva del reato, alle modal esecutive, ai precedenti penali e alla non episodicità della condotta.
Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità
6. In conclusione, va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla misura della pena pecuniaria, dovendosi dichiarare l’inammissibilità residui motivi di ricorso e, conseguentemente, l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabi dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d’appello di Firenze.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabi dell’imputato.
Così deciso il 30 ottobre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente