Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14497 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/03/1969 l’accoglimento del ricorso;
avverso la sentenza del 05/06/2024 della COGNOME di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa il 21 maggio 2018, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di alcuni indumenti con marchi contraffatti, condannandolo a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione per non avere la Corte sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria (così come richiestole con le conclusioni scritte depositate nel processo di secondo grado), sulla sola circostanza che l’imputato non versasse in condizioni economiche abbienti, per essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prognosi negativa in ordine all’adempimento dell’obbligazione di pagamento della pena pecuniaria.
Non sarebbe stata valutata neanche la possibilità di una conversione della pena idonea a tenere conto delle condizioni disagiate del ricorrente e di un pagamento rateale della sanzione, così come era stato richiesto dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve ricordarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell’imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena). (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, COGNOME, Rv. 286771-01) Il Collegio non ignora il diverso orientamento secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine all capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l’imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti) (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318-01).
Tuttavia, la fondatezza del ricorso risiede nella circostanza che la Corte di appello non ha valutato appieno l’istanza di conversione in tutto il suo raggio, dal momento che era stata chiesta la conversione in pena pecuniaria con un ragguaglio al minimo consentito di 5 euro al giorno e con la possibilità di rateizzare la sanzione proprio in forza delle condizioni di indigenza del ricorrente che avevano
determinato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che quest’ultimo aveva consapevolmente ammesso.
Ne deve conseguire l’annullamento della sentenza impugnata per consentire una adeguata, nuova valutazione della istanza contenuta nelle conclusioni scritte
adottate nel processo di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della Corte di appello di Lecce.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso, il 14/03/2025.