Pena pecuniaria contrabbando: la Cassazione conferma la linea dura
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i criteri per la determinazione della pena pecuniaria per contrabbando e i limiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea come, di fronte a fatti di eccezionale gravità, le censure generiche sulla congruità della sanzione non possano trovare accoglimento, confermando la discrezionalità del giudice di merito se correttamente motivata. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo: il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di contrabbando. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e contestando i criteri utilizzati per la determinazione della multa. Il fulcro della vicenda era un’operazione di contrabbando di tabacchi lavorati esteri di proporzioni enormi, con un carico trasportato superiore alle cinque tonnellate.
La Decisione della Cassazione sulla pena pecuniaria per contrabbando
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo sia generico nelle sue argomentazioni sia manifestamente infondato nel merito. Questa decisione si basa su una valutazione rigorosa degli elementi già considerati dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Genericità e Manifesta Infondatezza del Ricorso
Il ricorso è stato qualificato come ‘generico’ perché non argomentava in modo specifico le ragioni della presunta violazione di legge, limitandosi a una contestazione generale delle valutazioni della Corte d’Appello. È stato inoltre giudicato ‘manifestamente infondato’ perché le decisioni dei giudici di merito erano basate su elementi concreti e incontestabili.
La Congruità della Sanzione e i Criteri di Calcolo
La Corte ha confermato la correttezza del trattamento sanzionatorio, già fissato in una misura vicina al minimo previsto dalla legge. Gli Ermellini hanno evidenziato due fattori chiave che giustificavano ampiamente la sanzione inflitta:
1. L’enorme quantitativo di merce: il trasporto di oltre cinque tonnellate di tabacchi è stato considerato un dato ponderale di rilevantissimo peso.
2. I precedenti penali: l’imputato risultava gravato da precedenti, di cui uno specifico per lo stesso tipo di reato.
Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente l’applicazione di un moltiplicatore pari a cinque per il calcolo della multa, in linea con quanto previsto dall’art. 291 del d.P.R. n. 43 del 1973, che consente un range da due a dieci volte l’ammontare dei diritti evasi.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio consolidato per cui il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione della pena, a condizione che la sua decisione sia logica, non contraddittoria e basata su elementi concreti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la congruità della pena, ribadendo come la vastità dell’operazione illecita e la recidiva dell’imputato fossero elementi preponderanti che rendevano la sanzione non solo giusta, ma necessaria. La scelta del moltiplicatore non è apparsa né arbitraria né irragionevole, ma una corretta applicazione della norma in relazione alla gravità del fatto. Inoltre, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale che, in caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: i ricorsi in Cassazione, specialmente in materia di determinazione della pena, devono essere fondati su censure specifiche e dettagliate, capaci di evidenziare vizi logici o violazioni di legge palesi nella decisione impugnata. Una critica generica alla valutazione del giudice di merito, soprattutto di fronte a fatti di reato di palese gravità come un contrabbando su larga scala, è destinata all’inammissibilità. La pronuncia rafforza il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena pecuniaria per contrabbando, purché la sua valutazione sia ancorata a elementi fattuali chiari e a una motivazione congrua e non arbitraria.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è considerato generico, cioè non specifica in modo chiaro e dettagliato le presunte violazioni di legge, e quando è manifestamente infondato, ovvero quando le argomentazioni sono palesemente prive di fondamento giuridico.
Quali elementi considera il giudice per determinare la pena pecuniaria per contrabbando?
Il giudice valuta la gravità complessiva del fatto, considerando in particolare l’enorme quantità di merce illecita (nel caso specifico, oltre cinque tonnellate) e i precedenti penali dell’imputato, soprattutto se specifici per lo stesso tipo di reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dal giudice (in questo caso 3.000 euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e alla determinazione della pena pecuniaria, è inammissibile perché generico e, comunque, perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ribadito la congruità del complessivo trattamento punitivo, peraltro già inflitto in misura prossima al minimo edittale, in ragione del rilevantissimo dato ponderale del t.l.e. trasportato, pari oltre cinque tonnellate, e dei precedenti penali, uno dei quali specifico, di cui gravato l’imputato, elementi che hanno giustificato, in maniera certamente non arbitraria o irragionevole, l’assunzione del moltiplicatore pari a cinque per la determinazione della multa, che, ai sensi dell’art. 291 d.P.R. n. 43 del 1973, non può essere minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.