Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena pecuniaria.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 4 novembre 2020 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale NOME NOME era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e alla recidiva, alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.).
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il seguente motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’applicazione dell’art. 69 cod. pen. e alla determinazione della pena.
La Corte territoriale nel confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado – a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alle circostanze aggravanti e alla contestata recidiva- ha non solo condiviso il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, ma ha anche ritenuto che la pena irrogata non fosse ulteriormente riducibile in quanto prossima al minimo edittale.
La sentenza impugnata si presenta sul punto contraddittoria e illogica atteso che la pena detentiva è stata individuata in misura sensibilmente superiore al minimo che è di 4 mesi di reclusione, ma soprattutto la pena pecuniaria in concreto irrogata (450,00 euro di multa) è prossima al massimo edittale pari a 516,00 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. La Corte territoriale ha condiviso il giudizio di equivalenza tra le circostanze adottato dal Tribunale e la motivazione a fondamento della scelta che ha valorizzato il lungo lasso di tempo per cui si è protratto il reato, la quantità di energia sottratta e l’assenza di risarcimento: in quanto scelta immune da vizi logici, risulta insindacabile in questa sede e la specifica censura risulta infondata.
Questa Corte ha infatti affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep.2020, Defilippi, Rv. 279181).
2. La doglianza è, invece, fondata nella parte in cui lamenta la quantificazione della pena pecuniaria.
L’art. 624 cod. pen. punisce il delitto di furto con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 a 516 euro.
2.1. I giudici di merito hanno irrogato una pena pari a 10 mesi di reclusione ed euro 450 di multa, ovvero una pena detentiva vicina al minimo edittale ed una pena pecuniaria superiore al medio edittale (335,00 euro), in realtà assai prossima al massimo.
Sul punto questa Corte ha, con orientamento costante e consolidato, affermato che nel caso in cui, per la violazione ascritta all’imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione (Sez. 3, n. 25556 del
05/04/2019, COGNOME, Rv. 276010, che ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev’essere tanto più esaustiva, quanto più ampia è la “forbice” tra le due specie di sanzioni per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito, assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva).
2.2. In assenza di motivazione che giustifichi la consistente divaricazione esistente tra le due pene irrogate nel caso concreto e l’applicazione della pena pecuniaria in misura prossima al massimo edittale, la sentenza va annullata sullo specifico punto senza rinvio e -ai sensi dell’art. 620 comma primo lett. L) cod. proc. pen. – la pena pecuniaria può essere rideterminata nella misura minima pari ad euro 154,00 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 154,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma il 10 febbraio 2024
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