Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25904 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Savona il 12/10/1941; avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 10 novembre 2021, con la quale il Gip del Tribunale di Savona, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME al pagamento della multa di euro 16.000,00 – coà sostituita la pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione – in relazione al reato di cui all’art. 256-bis, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 152 del 2006, per avere appiccato il fuoco a rifiuti urbani vegetali e speciali, abbandonati o comunque depositati in maniera incontrollata.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria, nell’ammontare di euro 75,00 al giorno. Si denunciano in particolare l’omessa motivazione in ordine all’esplicitazione delle modalità di calcolo della pena sostitutiva, l’omessa risposta al motivo di appello con cui si chiedeva l’applicazione dell’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, per ridurre la misura della pena, l’errore della Corte d’appello nel richiamo all’art. 459 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. La motivazione d’appello ha determinato il valore giornaliero, in base al quale calcolare la pena pecuniaria, nella misura di euro 50,00, deducibile dal rapporto tra la pena pecuniaria irrogata, di euro 16.000,00, e i mesi dieci e giorni venti di reclusione oggetto di sostituzione. Se ne ricava che è stata fissata una pena in misura vicina al minimo previsto dall’ art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, che prevede una forbice tra euro 5,00 ed euro 2.500,00. L’ammontare del trattamento sanzionatorio, oggetto di doglianza, è stato ritenuto proporzionato dal giudice di appello, che ha motivato tenendo conto anche della applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La motivazione, infine, ha disatteso la richiesta difensiva di applicazione dell’art. 459 cod. proc. pen. in quanto, riferendosi al solo procedimento per decreto, per evidenti ragioni deflattive proprie di quel solo rito, risulta invece inapplicabile al rito abbreviato.
1.2. È evidente, pertanto, che la sentenza di appello ha fornito una adeguata risposta in ordine al calcolo della pena e che il motivo difensivo è, in primo luogo, basato sull’erroneo assunto che il valore giornaliero della pena pecuniaria fosse fissato in euro 75,00, anziché in euro 50,00. La prospettazione del ricorrente è, oltretutto, generica, perché, nel lamentare la misura eccessiva della pena per l’imputato – al di là di mere affermazioni – non fornisce alcun dato o calcolo relativo alla dichiarazione dei redditi o all’età, dalla quale ricavare la sproporzione; mentre – come visto – la pena si attesta in misura prossima al minimo, non trovando applicazione, nel rito abbreviato, l’art. 459 cod. proc. pen.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 30/04/2025