Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26789 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUIDA NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 8319/2022 della Corte di appello di Napoli del 30 magg 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 14 ottobre 2019, ha condannato NOME alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), del dPR n. 380 de 2001, 181, comma 1, del dlgs n.42 del 2004 e 734 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione.
Ha disposto la sospensione condizionale della pena, subordinandola all’espletamento di lavoro di pubblica utilità presso la Città Metropolitana di Napoli per la durata di mesi 3.
In data 30 maggio 2022, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, denunciando, con il primo motivo di doglianza, il travisamento della prova e l’omessa valutazione di prove esistenti agli atti del processo, vizi in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso con riferimento all’ortofoto del 1989 dell’area interessata dalle condotte di cui al capo A. dell’imputazione e all’ortofotocarta del 1995. Tali documenti avrebbero attestato la presenza dello sbancamento dell’area già in epoca precedente all’acquisto della proprietà da parte del ricorrente, impedendo che dalla documentata movimentazione di terreno operata dal COGNOME nella sola area della sommità della valle potesse dedursi la riconducibilità a lui dello sbancamento dell’intera area.
La motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe, sul punto, illogica e mancante, in quanto apodittica.
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione riguardo alla asserita divergenza tra il quantum della sanzione detentiva, prossimo al minimo edittale, e quello della sanzione pecuniaria, ad avviso del ricorrente prossimo al massimo edittale.
Infine, è stata denunciata la mancanza della motivazione sulla adeguatezza del luogo individuato per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (Città Metropolitana di Napoli), cui è stata subordinata la sospension condizionale della pena, punto sul quale il ricorrente avrebbe formulato specifico motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.
Quanto al primo motivo di impugnazione osserva il Collegio che le censure formulate dal ricorrente, riferite alla risalenza nel tempo dei lavori sbancamento, risalenza documentata dalla produzione fotografica depositata in atti dalla difesa del COGNOME, non appaiono decisive.
Nella sentenza impugnata si rileva che, avendo la difesa dell’imputato già dedotto il tema fra i motivi di impugnazione di fronte alla Corte territoriale, i quella sede era stato evidenziato come dalla testimonianza del brigadiere del Carabinieri Forestali Tranchini era chiaramente emerso che sul terreno in proprietà della Società della quale il NOME era il legale rappresentante ed amministratore unico, erano in corso al momento della acquisizione della notizia di reato, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, i lavori di sbancamento e sistemazione dell’area; ritiene il Collegio che sia irrilevante il fatto che i la fossero stati già in parte realizzati in epoca precedente alla acquisizione del disponibilità fondo da parte dell’imputato, posto che la loro continuazione da parte del NOME, collegandosi alle precedenti manipolazioni territoriali, costituisce un tutt’uno con esse, essendo la loro attuale rilevanza penale ascrivibile alla condotta dell’imputato.
Anche il secondo motivo risulta essere inammissibile: con esso, infatti, il ricorrente si lagna del fatto che la Corte territoriale non abbia risposto al moti di impugnazione riguardante la pretesa violazione dell’art. 133 cod. pen. derivante dalla circostanza che il Tribunale nel determinare la pena irrogata a carico del COGNOME abbia “adottato sanzioni (detentive e pecuniarie ndr) fortemente divergenti in termini di entità”.
A tale riguardo giova, prima di ogni altra cosa, segnalare che la pena inflitta al prevenuto, tenuto conto della continuazione fra le ipote contravvenzionali a lui ascritte, è stata di mesi 3 di arresto ed euro 25.000,0 di ammenda; una tale sanzione risulta essere pari ad 1/8 della pena massima detentiva e ad 1/4 della pena massima pecuniaria.
Ciò posto si osserva che non è ben chiaro quale sia l’effettiva doglianza formulata dal ricorrente, in quanto – non potendo ritenersi ammissibile una doglianza riferita esclusivamente alla pretesa sproporzione fra le due tipologie di sanzione applicate a carico del NOME, atteso che, in ogni caso, il motivo d r unn r: :A esse r e, n:: !ctifit^›. 4-e-: sula base dell ‘interesse
astratto al preteso rispetto del diritto oggettivo, che sarebbe sta asseritamente violato in quanto le due pene non sarebbero bilanciate fra loro il ricorrente avrebbe dovuto dolersi, visto che il thema è quello della sproporzione fra le due tipologie di sanzione, o della eccessiva mitezza della pena detentiva (questione in relazione alla quale lo stesso non avrebbe evidentemente avuto alcun interesse a ricorrere e che, in ogni caso, non avrebbe potuto avere alcun ingresso giudiziario visto il divieto di reformatio in pejus in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa), o della eccessiva durezza della pena pecuniaria; una tale alternativa impugnatoria è, tuttavia, rimasta tuttora irrisolta e, pertanto, la doglianza è ade inammissibile.
Rileva, però, questo Collegio un ulteriore e più radicale motivo di inammissibilità della censura formulata dal ricorrente.
Questi, in sostanza, parte dal presupposto che, in caso di pena congiunta detentiva e pecuniaria, il complesso sanzionatorio previsto dal legislatore sia, di fatto, unitario per cui lo stesso, essendo riferito ad un unico reato comunque, a reati unitariamente considerati, dovrebbe avere, sotto il profilo quantitativo, un medesimo rapporto fra il minimo ed il massimo edittale, collocandosi, pertanto, sia la pena detentiva sia quella pecuniaria tendenzialmente in una medesima posizione nell’intervallo esistente fra l’a e l’co della pena legislativamente prevista.
Una tale tesi è, sotto diversi profili, smentita sia dall’analisi normativa s dalla stessa ratio sanzionatoria.
Intanto, vi è da dire che, sebbene frequentemente previste congiuntamente le pene detentive e quelle pecuniarie conservano sul piano normativa la loro autonomia; come è segnalato sia dal fatto che le stesse, rigidamente distinte nella elencazione delle specie di pene principali contenuta nell’art. 17 cod. pen., sono ulteriormente distinte nel successivo art. 18, il qu tiene separate le pene detentive, significativamente precisate come le pene restrittive della libertà personale, dell’arresto e della reclusione da que pecuniarie della ammenda e della multa, sia, ad esempio, dalla circostanza che il giudice possa disporre la sospensione condizionale della sola pena detentiva ove questa, se fosse unita a quella pecuniaria (sulla base dei criteri di ragguagl previsti dall’art. 135 cod. pen.), superasse i limiti di cui all’art. 163 cod. (si veda, infatti, in tale senso, di recente: Corte di cassazione, Sezione penale, 23 dicembre 2022, n. 49115), operazione che, laddove la pena, pur se
declinata nelle sue diverse tipologie fosse unica e da unitariamente considerare, apparirebbe non praticabile.
Ancora, nel senso della autonomia fra la pena detentiva e quella pecuniaria, militano le ipotesi normativamente previste in cui la pena pecuniaria è fissata sulla base di un criterio matematico dipendente da fattori non immediatamente riconducibili ai criteri ordinari di determinazione della pena applicabili quanto alla concorrente pena detentiva; si veda, in tale senso – oltr alla previsione di carattere generale contenuta nell’art. 133-bis cod. pen., i base alla quale le pene pecuniarie possono, discrezionalmente, essere aumentate o diminuite, entro determinati limiti stabiliti dal legislatore, ond rendere, in funzione delle condizioni economiche del condannato, o concretamente efficace la funzione sanzionatoria della pena ovvero non eccessivamente gravosa la stessa per il singolo condannato – anche la disciplina sanzionatoria prevista per il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, in cui l pena pecuniaria è stabilita sulla base della quantità convenzionale del tabacco illecitamente introdotto nello Stato (cfr. art. 291-bis, comma 1, del dPR n. 43 del 1973) e non in ragione dei criteri ordinariamente fissati da codice sostanziale, applicabili anche, per ciò che attiene alla pena detentiva, al rea di carattere doganale.
Ma è la stessa ratio della funzione sanzionatoria della irrogazione della pena che, in linea di principio, giustifica la autonomia fra le due tipologie pena; infatti, come è stato acutamente segnalato da questa Corte, in termini che è indubbiamente il caso di ribadire fermamente, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la determinazione della pena pecuniaria e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poiché, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva, a parità di quantum sanzionatorio, per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha una diversa efficacia sanzíonatoria proporzionata alla capacità economica dell’imputato (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 luglio 2916, n. 27779; oltre a Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 ottobre 1975, n. 9361).
In funzione delle argomentazioni che precedono, deve concludersi che indubbiamente anche il secondo motivo di impugnazione è, pertanto, inammissibile.
Venendo, a questo punto, alla terza doglianza, afferente alla pretesa omessa motivazione in ordine al motivo di impugnazione avente ad oggetto la ritenuta eccessiva gravosità della subordinazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena inflitta alla prescrizione dello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, si osserva, per un verso, che la prescrizione questione è perfettamente conforme al dettato di cui all’art. 165, comma secondo, cod. pen. avendo, incontestatamente, il NOME già in precedenza goduto una volta del beneficio in questione, mentre, per altro verso, non è ravvisabile, quanto meno allo stato, la eccessiva gravosità di tale prescrizione posto che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto che il lavoro di pubblica utilità, le cui concrete modalità di svolgimento saranno successivamente determinate, debba essere svolto, secondo la previsione confermata in sede di gravame, “presso la Città metropolitana di Napoli”, non comporta affatto che lo stesso debba svolgersi necessariamente al di fuori dell’ambito territoriale del Comune partenopeo, Comune di residenza del prevenuto, posto che la ampiezza geografica dell’ente territoriale indicato, la Citta metropolitana, pur comprendendo per intero quella che era la provincia di Napoli, non per questo ne esclude dal suo ambito il territorio comunale.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore