Pena pecuniaria: quando la sua omissione porta all’annullamento della sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto penale: l’obbligatorietà di tutte le componenti della sanzione prevista dalla legge. Il caso in esame riguarda una condanna per truffa in cui il giudice di primo grado aveva omesso di applicare la pena pecuniaria accanto a quella detentiva. Questa omissione, considerata un errore di diritto, ha portato all’annullamento della decisione e al rinvio per un nuovo giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I fatti del caso e l’impugnazione del Procuratore
Una persona era stata condannata dal Tribunale per il reato di truffa. La legge, per questo tipo di delitto, prevede l’applicazione congiunta di una pena detentiva (la reclusione) e di una pena pecuniaria (la multa). Tuttavia, nella sentenza di primo grado, il giudice aveva irrogato unicamente la pena detentiva, omettendo completamente di statuire sulla sanzione economica.
Rilevata questa lacuna, il Procuratore Generale presso la Corte di appello ha deciso di impugnare la sentenza, non nel merito della colpevolezza, ma proprio per la mancata applicazione della sanzione pecuniaria. L’impugnazione è avvenuta tramite un “ricorso per saltum”, rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione.
L’omissione della pena pecuniaria come errore di diritto
La questione centrale della decisione riguarda la natura dell’errore commesso dal primo giudice. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omissione della pena pecuniaria non è una semplice svista materiale, correggibile con una procedura semplificata. Si tratta, invece, di un vero e proprio errore di diritto.
La mancanza di una delle pene principali previste dalla norma incriminatrice determina un’incompletezza del dispositivo della sentenza, ovvero la parte che contiene la decisione finale del giudice. Tale incompletezza viola l’articolo 546 del codice di procedura penale e non può essere sanata né attraverso una semplice correzione, né tantomeno attraverso una modifica in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il ricorso del Procuratore Generale era fondato. Il delitto di truffa esige che la pena detentiva sia sempre accompagnata da quella pecuniaria. L’omissione ha creato una lacuna che rende la decisione del giudice di primo grado illegale.
I giudici supremi hanno inoltre chiarito perché non fosse possibile correggere l’errore direttamente. La possibilità di rettificare una pena illegale in Cassazione è limitata ai casi in cui la modifica non vada a danno dell’imputato. Questo a causa del principio del divieto di “reformatio in peius”, che impedisce di peggiorare la posizione dell’imputato in appello. Poiché aggiungere una pena pecuniaria prima assente avrebbe chiaramente peggiorato la sua situazione, la Corte non poteva intervenire direttamente.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata. Tuttavia, non ha deciso nel merito, ma ha rinviato il caso alla Corte di appello competente per un nuovo giudizio. Sarà quindi il giudice dell’appello a dover rideterminare la pena corretta, applicando sia la sanzione detentiva che quella pecuniaria come previsto dalla legge per il reato di truffa. Questa decisione sottolinea il rigore formale richiesto nelle sentenze penali e l’impossibilità di sanare errori di diritto sostanziali che incidono direttamente sulla completezza della sanzione.
Perché la sentenza del Tribunale è stata annullata?
La sentenza è stata annullata perché, nel condannare una persona per il reato di truffa, ha omesso di applicare la pena pecuniaria, che per legge deve essere inflitta congiuntamente a quella detentiva. Questa omissione è stata qualificata come un errore di diritto.
L’errore commesso dal giudice poteva essere semplicemente corretto?
No, l’errore non poteva essere corretto con una procedura semplificata perché non si trattava di un mero errore materiale, ma di una lacuna che rendeva incompleto il dispositivo della sentenza. Inoltre, la Corte di Cassazione non poteva aggiungere la pena mancante perché ciò avrebbe peggiorato la posizione dell’imputato, violando il principio del divieto di ‘reformatio in peius’.
Cosa accadrà adesso nel procedimento?
La Corte di Cassazione ha rinviato il caso alla Corte di appello per un nuovo giudizio. Il nuovo giudice dovrà riconsiderare la vicenda al fine di determinare la pena corretta, che includa sia la componente detentiva sia quella pecuniaria prevista dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35588 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Salerno nel proc. a carico di:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 23/01/2025
preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME ha chie l’annullamento con rinvio della sentenza impugNOME limitatamente all’omessa statuizione concernente la pena pecuniaria
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso con il quale il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Salerno impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno del 23/01/205 deducendo l’omessa irrogazione
della pena pecuniaria nei confronti di COGNOME NOME condanNOME per il delitto di truf considerato che il ricorso è fondato avuto riguardo alla previsione di legge che contempla, pe il delitto di truffa, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
ritenuto che a tale omissione dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione de sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l’incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura d rettificazione di cui all’art. 619 cod. proc. pen., atteso che la possibilità di emendare, in s legittimità, l’illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al cas l’errore non sia in danno dell’imputato, stante l’insuperabilità del divieto di “reforma peius” (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, Rv. 287510; Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021,Rv. 281453);
considerato che nel caso di specie trattasi di ricorso per saltum per cui l’annullamento va disposto ai sensi dell’art. 569, co. 4, cod. proc. pen., al giudice competente per l’appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugNOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno Così deciso il 24/09/2025