Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 9185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con sentenza del 14 dicembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata NOME in relazione ai reati che gli erano stati contestati e precisamente: 1) il delitto previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione ad evidente fine di spaccio di una quantità di cocaina del peso complessivo lordo di g. 95,13, di una quantità di hashish del peso netto di g. 149,30 e di una quantità di eroina del peso complessivo lordo di g. 105,15; 2) il delitto previsto dagli artt. 61, primo comma n.2) e 337 cod. pen., perché, in occasione dei fatti di cui al capo 1), dopo essere stato sorpreso dal personale della Questura di Pavia “Minerva” e “Ticino”, ed aver tentato di darsi alla fuga, usava violenza consistita, dapprima, nell’utilizzare uno spray al peperoncino in direzione di due rappresentanti delle forze dell’ordine attingendoli al volto e, successivamente, durante la fase dell’ammanettamento, eseguito da altri agenti, nel divincolarsi e colpirli con calci e pugni, mentre compivano l’atto del loro ufficio;3) il reato previsto dall’art. 4, I 18 aprile 1974, n. 110, perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello con manico della lunghezza di cm. 10 e lama di cm. 11,5 ed una roncola con manico in legno della lunghezza di cm. 12 e lama di cm. 30, strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. In Pavia il 7 maggio 2023;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di violazione dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in ordine alla mancata riqualificazione v del capo d’imputazione nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73d:P.R. n. 309/1990, nonostante le circostanze del reato potessero essere anche compatibili con l’ipotesi della lieve entità dello spaccio, posto che a tali fini assumono rilevanza i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione;
che la deduzione incentrata sull’erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME NOME, Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento al quantitativo di droga rinvenuta, senza che il motivo di ricorso indichi sotto quale profilo sarebbe ravvisabile l’erroneità della qualificazione;
che va, al riguardo ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art.
448 c.p.p., comma 2-bis, l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilit palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le tante, Sez. 4 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. c.p.p., comma 5-bis, per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cass delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024.