Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10354 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GELA il 02/11/1972 COGNOME NOME nato a GELA il 07/04/1996
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
uci.6 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME ha concluso chiedendo GLYPH ,t,u-A4 -t- t, O CA2A- n ‘ -ln ‘ /C-c-ti – GLYPH o LLLcL 5
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 28 marzo 2024, per quanto qui di interesse, ha confermato la condanna degli odierni ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di rissa, aggravato ex art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., commesso il 14 marzo 2019, alla pena di € 1.333,33 di multa.
I ricorrenti affidano i propri ricorsi a un unico motivo con cui, ne reiterare censure già proposte in appello, deducono il difetto di un’accura motivazione là dove viene applicata una pena eccessivamente severa avuto riguardo ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. posto che la pena bas cui è partito il giudice di primo grado è pari al massimo edittale previsto dall 588 cod. pen. a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 21 ottobre 2020, n 130 convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 173. Rilevano, in ogni caso, che i giudici di merito non avrebbero considerato il fatto che il re è stato commesso il 14 marzo 2019, quando ancora la rissa era punita con la pena della multa fino ad euro 309,00.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, a seguito della modifica dell’art. 588 cod. pen. intervenuta per effetto dell’art. 10 comma 1, lett. a) d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conver con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020 n. 173, per il delitto di ri ascritto ai ricorrenti, è ora prevista la pena “fino ad euro 2000 di multa” grave rispetto a quella stabilita in precedenza che era “fino ad euro 309”. novella ha quindi inciso in termini peggiorativi sulla cornice edittale prevista da norma incriminatrice e, quindi, su di una norma di natura sostanziale talché fenomeno successorio rimane indubitabilmente regolato dal principio di non retroattività la disposizione sfavorevole di cui agli articoli 25 Cost. e 2 cod. p
Il fatto ascritto agli imputati risulta essere stato commesso il 14 marz 2019 e, quindi, prima che intervenisse la modifica legislativa in peius dei limiti edittali della pena. L’applicazione di una pena più grave previs successivamente alla commissione del fatto di appalesa, pertanto, violativa de principio di legalità che deve essere affermato non solo con riferimento a precetto penale, ma anche alla sanzione ad esso collegatvion potendo «essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui fatto è stato commesso» (Art. 7 CEDU). Tale principio non tollera deroghe neanche quando, come nel caso di che trattasi, si abbia riguardo a una pena pecuniaria dovendosi ribadire quanto reiteratamente e saldamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui è illegale la pena non previs dall’ordinamento giuridico oppure eccedente, per specie e quantità, il limi
legale sia con riferimento alle pene detentive, sia con riferimento a quel pecuniarie (Sez. 5, n. 809 del 29/04/1985 , COGNOME, Rv. 169333 – 01).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio per la rideterminazione del trattamento sanzionatotici, risultando la pena inflitta ai ricorrenti illegale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Roma, 20 dicembre 2024
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE