Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di PALMI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME COGNOME
NOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio.
udito il difensore d’ufficio AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, con sentenza del 9 gennaio 2024, ha condannato NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 624 e 625 cod. pen. perché in concorso morale e materiale con Diarra NOME (la cui posizione è stata stralciata per ragioni procedurali), ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi RAGIONE_SOCIALE cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, al fine di trarne profitt per sé o per altri: in particolare forzando in orario notturno una porta in vetro dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE “, ubicato in INDIRIZZO del comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si introducevano all’interno, ove prelevavano dagli scaffali >, merce d vario genere (tra cui oggetti di abbigliamento, orologi braccialetti, vetri di ricambio per cellulari) che riponevano all’interno di un trolley al fine di asportarli. Event non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto la forzatura RAGIONE_SOCIALE porta faceva scattare il sistema di allarme e pertanto sul posto sopraggiungeva la Guardia Giurata COGNOME NOME, in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, che metteva in fuga il COGNOME ed il COGNOME, i quali venivano poco dopo intercettati da una pattuglia del RAGIONE_SOCIALE.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica fede.
Commesso in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RC) il 10/03/2020.
2. Avverso tale provvedimento ha interposto appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, lamentando che la pronuncia emessa dal giudice è da ritenersi errata per quanto attiene sila quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena, perché la stessa è stata determinata al di sotto del minimo edittale. Nel caso di specie, infatti, sono specificamente contestate (e non risultano escluse) due circostanze aggravanti, ex art. 625, ovvero la n. 2 (violenza sulle cose) e la n. 7 (furto commesso su cosa esposta per necessità alla pubblica fede). E in presenza di due circostanze aggravanti, l’art. 625, ultimo comma, cod. pen. prevede una pena minima di anni tre di reclusione, che pur ridotta di due terzi nella massima estensione possibile per la fattispecie tentata, non può essere inferiore ad un anno di reclusione, da individuarsi quale pena minima legale a fronte dei mesi sei di reclusione che sono, stati determinati dal Giudice di prime cure.
Per questi motivi, visti gli artt.593 bis e 605 cod. proc. pen. ha chiesto, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza, di rideterminare la pena nei limiti di legge.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenuto che, trattandosi di sentenza di condanna che non modifica la qualificazione giuridica del fatto, non esclude circostanze ad effetto speciale e non stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato, la stessa è inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 593, comma 1, cod. proc. pen. ha trasmesso l’impugnazione a questa Corte ai sensi dell’articolo 568, comma 5. cod. proc. pen.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non si evince l’esclusione delle circostanze aggravanti di cui al capo d’imputazione e nemmeno il riconoscimento di qualsivoglia circostanza attenuante. La stringata motivazione sulla pena è la seguente: «Passando al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, in applicazione dei criteri di commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena di cui agli artt.133 e 133 bis c.p., pena congrua si stima una pena pari al minimo edittale, di mesi sei di reclusione ed € 900,00 di multa».
Il furto pluriaggravato all’epoca dei fatti, come oggi, era punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 206 a 1549 euro. E anche applicando la massima diminuente di due terzi prevista per il tentativo la pena detentiva minima, pertanto, non poteva andare al di sotto di anni uno di reclusione.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, ancorché la sentenza impugnata faccia riferimento al minimo RAGIONE_SOCIALE pena, seppur erroneamente individuato, alla rettifica non possa provvedere direttamente questa Corte di legittimità in quanto la correzione RAGIONE_SOCIALE pena è strettamente collegata alla valutazione discrezionale in ordine alla concedibilità, per la seconda volta, alla luce del necessario mutare del quantum RAGIONE_SOCIALE pena, RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE stessa.
S’impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Palmi, in diversa persona fisica. o Così deciso il 29/10/2024