Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: COGNOME nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 14/10/2024 del TRIBUNALE di FORLI 1
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH J ) GLYPH 41 . l”, e- i”.'(<- u/Cesà- Co2- ·n-C Lszi,. GLYPHti .1.. Q- GLYPH tn-C Jet ‘
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 e di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, pertanto, lo ha condannato per il primo di detti reati alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda e per il secondo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Avverso detta sentenza propone ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo violazione dell’art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n. 110, per avere il suddetto Giudice inflitto una pena detentiva per la fattispecie di cui a detto articolo inferiore al minimo edittale di mesi 6 di arresto previsto dalla norma vigente all’epoca del fatto, e insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena detentiva irrogata per tale fattispecie.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME conclude per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena detentiva dell’arresto inflitta per la contravvenzione di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Forlì in composizione monocratica ha inflitto a NOME COGNOME in ordine alla fattispecie di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, commessa in Forlì il 2 marzo 2023, oltre alla pena pecuniaria, nei limiti edittali, di euro 1.200 di ammenda, la pena detentiva di mesi 2 di arresto, quantificando quest’ultima in misura inferiore al minimo edittale di mesi 6 di arresto previsto dalla norma incriminatrice vigente alla suddetta data (art. 4, comma 3, prima parte, come modificato dal d. Igs. 26 ottobre 2010, n. 204: arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro; prima, quindi, dell’aggravamento della pena
1
detentiva determinato dal d. I. 15 settembre 2023, n.123, che ha individuato la pena detentiva in quella dell’arresto da uno a tre anni, ferma restando la pena pect.iniaria).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, inflitta in misura inferiore al minimo previsto ex lege in relazione all’epoca del fatto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Forlì in composizione monocratica, in diversa persona fisica.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Forlì in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, I’ll febbraio 2025.