Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 19.12.2022 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato alla pena di Mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui si deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all’entità della pena irrogata ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Il ricorso é inammissibile.
Ed invero il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio d motivazione è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che è stata irrogata una pena che si é leggermente scostata dal minimo edittale avuto riguardo alla personalità dell’imputato ed alle modalità del fatto.
D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio d adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023