Pena minima appropriazione indebita: la Cassazione fa chiarezza dopo l’intervento della Consulta
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema cruciale per il reato di cui all’art. 646 c.p., chiarendo quale sia la pena minima per l’appropriazione indebita a seguito di una fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale. La decisione sottolinea come una riforma del 2019 sia stata parzialmente cancellata, con effetti diretti sulla quantificazione della pena da parte dei giudici.
I Fatti del Caso: L’appropriazione di una Vetrina Frigo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di un imputato per il reato di appropriazione indebita. L’oggetto del reato era una vetrina frigorifero che l’imputato, avendone il possesso, aveva illegittimamente fatto propria.
Contro questa sentenza di condanna, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania ha proposto ricorso per Cassazione, non contestando la colpevolezza dell’imputato, ma la misura della pena inflitta.
Il Ricorso del Procuratore e la questione sulla pena minima appropriazione indebita
Il Procuratore Generale ha basato il suo ricorso su una presunta violazione di legge (art. 606 lett. b, c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avesse condannato l’imputato a una pena inferiore al minimo edittale.
Secondo la tesi dell’accusa, la legge n. 3 del 2019 (nota come ‘Spazzacorrotti’) aveva modificato l’art. 646 del codice penale, innalzando la pena per l’appropriazione indebita a una reclusione “da due a cinque anni”. Di conseguenza, qualsiasi condanna inferiore a due anni di reclusione sarebbe stata illegale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, rigettandolo completamente. La decisione si basa su un presupposto che il Procuratore ricorrente aveva erroneamente ignorato: l’intervento della Corte Costituzionale.
L’Impatto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 2024
La Cassazione ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, proprio nella parte modificata dalla legge del 2019.
Il dispositivo della Consulta ha stabilito che la pena non è più “da due a cinque anni”, ma “fino a cinque anni”. Questa modifica, apparentemente minima, è in realtà sostanziale: eliminando la soglia minima di due anni, la pena per l’appropriazione indebita torna ad essere soggetta al minimo edittale generale previsto dal codice penale, ovvero quindici giorni di reclusione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e ineccepibili. Il ricorso del Procuratore si fondava su una premessa normativa errata. La norma che prevedeva una pena minima di due anni non era più in vigore al momento della decisione, essendo stata dichiarata incostituzionale. Di conseguenza, il giudice di primo grado aveva correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel determinare una pena che, sebbene inferiore ai due anni, risultava comunque superiore al minimo legale di quindici giorni.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale: le pronunce di illegittimità costituzionale hanno un effetto retroattivo e si applicano a tutti i rapporti non ancora esauriti. In questo caso, la Cassazione ha ribadito che la pena minima per l’appropriazione indebita non è più quella, considerata sproporzionata, introdotta nel 2019, ma è ritornata nel suo alveo originario. Questa decisione offre un importante chiarimento per gli operatori del diritto, confermando che i giudici hanno un più ampio margine di discrezionalità nel commisurare la pena per questo tipo di reato, adeguandola alla reale gravità del fatto specifico.
Qual era il motivo del ricorso del Procuratore Generale?
Il Procuratore sosteneva che la pena inflitta per il reato di appropriazione indebita fosse illegale perché inferiore al minimo di due anni di reclusione, che egli riteneva fosse stato stabilito dalla riforma legislativa del 2019.
Perché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso?
La Corte ha rigettato il ricorso perché si basava su una norma dichiarata incostituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2024, aveva già annullato la parte della legge che fissava il minimo edittale a due anni.
Qual è, quindi, la pena minima attuale per il reato di appropriazione indebita?
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la pena per l’appropriazione indebita è “fino a cinque anni” di reclusione. Ciò significa che non esiste più un minimo edittale specifico di due anni e si applica il minimo generale previsto dal codice penale, che è di quindici giorni di reclusione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41159 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41159 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’ annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata ed con rinvio alla Corte di appello di Catania; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.
610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha condannato l’imputato NOME COGNOME per appropriazione indebita di una vetrina frigo.
Presentando ricorso per Cassazione, il Procuratore generale di Catania deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b, cod. proc. pen. per esser stata la pena determinata in misura inferiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, partendo dalla errata premessa che il minimo edittale per il reato ascritto all’imputato, a seguito della novella del 2019 (legge n. 3 del 9 gennaio), sia di due anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria).
Tuttavia, a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale (n. 46 del 2024) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione de qua , con conseguente ‘riassestamento’ del minimo edittale (come spiegato nella motivazione della pronuncia della Corte delle Leggi) in quindici giorni di reclusione. Il dispositivo della sentenza recita: ‘dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennai o 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».
Di qui, l ‘ infondatezza del motivo addotto ed il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, 20 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME NOME COGNOME