Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CEPA] NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 68/2024 della Corte di appello di Messina del 15 gennaio 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni scritte redatte nell’interesse del ricorrente dall’a NOME COGNOME, del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 gennaio 2024, la Corte di appello di Messina pronunziando in sede di rinvio dopo che, con sentenza del 6 aprile 2023 la Quarta Sezione penale di questa Corte di cassazione aveva annullato, con rinvio, la precedente sentenza emessa il 14 luglio 2022 con la quale la Corte di appello peloritana aveva, a sua volta, annullato, anche in quella occasione decidendo quale giudice del rinvio, la precedente decisione, assunta il 25 febbraio 2020, dal Gup del Tribunale di Messina, il quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME in ordine ad una serie di reati in materia di sostanze stupefacenti – ha, in riforma della ricordata sentenza del Gup messinese, come a sua volta già riformata dalla Corte di appello, ha rideterminato la pena da infliggere al COGNOME pet il reato di cui al capo C) della originaria imputazione, in anni 4 di reclusione ed euri 20.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza ha, ancora una volta, interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il COGNOME, lamentando, con l’unico motivo di ricorso formulato, il vizio di violazione di legge e di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del rinvio nel rideterminare la pena da infliggere al prevenuto nella misura massima prevista per il reato, indicato dal ricorrente coma violazione dell’art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990, contestato al prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso formulato dal ricorrente è manifestamente infondato e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Giova ricordare che, in momentaneo esito di un assai travagliato percorso giurisdizionale, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza da cui è scaturita la pronunzia ora in scrutinio, ebbe ad annullare, con rinvio, una precedente sentenza della Corte territoriale peloritana in quanto, in quella occasione, cioè nell’emettere la sentenza del 14 luglio 2022, la Corte di appello di Messina determinò a carico del COGNOME la pena per la violazione da lui commessa dell’art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990 in complessivi anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euri 20.000,00 di multa; tale risultato fu raggiunto dalla Corte territoriale applicando la riduzione del terzo dovuta all’avvenuta scelta del rito abbreviato ad una pena base quantificata, quanto alla pena detentiva, unico profilo ancora in discussione, in anni 6 e mesi 6 di reclusione.
Questa Corte, rilevato che, in assenza di fattori di aggravamento della pena oggetto di contestazione, questa era stata determinata in misura superiore al massimo edittale vigente al momento della sentenza in questione, ha, pertanto, annullato con rinvio la sentenza della Corte peloritana, sul solo profilo afferente alla determinazione della pena.
Ora, in occasione della pronunzia della sentenza di rinvio, la Corte in questione ha provveduto a rettificare la precedente pronunzia determinando, fatta applicazione della diminuzione per la scelta del rito abbreviato, la pena da infliggere al COGNOME in anni 4 di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria precedentemente determinata; nel fare ciò essa è partita da una pena base pari ad anni 6 di reclusione.
Ora, è ben vero che siffatta modulazione del regime sanzionatorio corrisponde alla pena massima edittale, circostanza questa oggetto della censura attualmente formulata dalla ricorrente difesa, ma una tale scelta, che non può certamente dirsi viziata per violazione di legge, posto che, a differenza di quanto precedentemente avvenuto, la pena è stata dosata all’interno della cornice edittale e la diminuzione per effetto della scelta del rito è stata correttamente applicata, neppure è priva di una plausibile motivazione, avendo la Corte territoriale segnalato – pur non potendo naturalmente tenere conto di tale circostanza mai contestata al prevenuto come la quantità di sostanza stupefacente detenuta, in concorso con altri, dal COGNOME – pari ad oltre 31 kg di marijuana con i quali, data la concentrazione di principio attivo in essa presente, sarebbe stato possibile confezionare oltre 145.000 dosi medie singole di stupefacente – ben sarebbe potuta rientrare nell’ambito della ingente quantità.
Una tale circostanza ha giustificato ad avviso della Corte di appello – la quale, come ogni giudice del merito, è dotata di una ampia discrezionalità in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio – la determinazione della pena nel massimo edittale possibile.
Considerata la indubbia non manifesta illogicità della motivazione addotta in relazione alla determinazione della pena operata dalla Corte di Messina in sede di rinvio – la quale, va aggiunto, è stata sicuramente confortata in tale sua scelta dalla circostanza che, in occasione della adozione della pronunzia rescindente, la Corte di cassazione si è limitata ad annullare la precedente quantificazione sanzionatoria sotto il solo profilo della violazione di legge, essendo stata essa commisurata ad una sanzione superiore al massimo edittale, ma non segnalando alcun vizio di carattere motivazionale nella,
obbiettivamente severa, dosimetria sanzionatoria – la impugnazione del ricorrente va dichiarata inammissibile, con l’ulteriore conseguenza, adottata in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., della condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di eurb3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
Il AVV_NOTAIO estensore