Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6663 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6663 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Messina, decidendo a seguito dell’annullamento con rinvio pronunciato il 22 gennaio 2025 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, condannava l’imputato NOME COGNOME alla pena di tre anni di reclusione e 600,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso a Messina il 14 agosto 2020.
Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando la violazione di legge del provvedimento impugnato, si limita a chiedere il riesame del trattamento sanzionatorio, relativamente alla pena pecuniaria irrogata a NOME COGNOME, che si reputava illegittima, in quanto inferiore al minino edittale, individuato, nel caso di specie, nella misura di 927,00 euro anziché in quella di 600,00 euro, così come quantificata in bonam partem dalla Corte di appello di Messina in sede di rinvio.
Ritenuto che tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possieda, come nel caso in esame, una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 – 01; Sez. 3, n. 18502 dell’08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 – 01).
Ritenuto, in ogni caso, che la doglianza proposta dalla diesa del ricorrente è contrastante con il principio di diritto, che si colloca in un solco ermeneutico da tempo consolidato, tra l’altro, affermato da Sez. 7, n. 6966 del 17/04/2015, Emma, Rv. 266173 – 01, secondo cui: «È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’imputato che lamenti la determinazione di una pena base inferiore al minimo edittale, trattandosi di errore di quantificazione in “bonam partem”».
Ritenuto, conseguentemente, che la doglianza sulla commisurazione della pena pecuniaria irrogata dalla Corte di appello di Messina a seguito dell’annullamento con rinvio proposta da NOME COGNOME non è valutabile in questa sede processuale, riguardando un errore di valutazione dosimetrica favorevole al condannato.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.